La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6219 depositata il 14 marzo 2018 intervenendo in tema di emissione di avvisi di accertamento ha statuito che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 non trova applicazione quando il procedimento che ha portato all’emissione dell’avviso di accertamento si è interamente svolto presso la sede dell’ufficio, sulla base di documentazione contabile consegnata dal contribuente.

La vicenda ha riguardato una società di capitale oggetto di una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. A seguito di tale procedura veniva notificato un avviso di accertamento alla società contribuente. Avverso tale atto impositivo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale basato in particolar modo sulla circostanza che l’atto impugnato era stato emesso prima della scadenza dei 60 giorni dalla conclusione della procedura di verifica. I giudici aditi rigettavano il ricorso della società. La contribuente avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici accolsero la doglianza della ricorrente precisando il contenuto dell’art. 12 comma 7 della legge 212/2000 che recita: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione. In particolare si duoleva della violazione ei principi affermati dalla CGUE nella sentenza “Kamino”, posto che nella specie – contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR – non era obbligata ad attivare nella fase amministrativa il contraddittorio con la contribuente, non avendo effettuato accessi, ispezioni o verifiche presso la sede della società.

Gli Ermellini accolgono la doglianza dell’Amministrazione finanziaria precisando che nel caso di specie, il Fisco ha espletato un accertamento c.d. “a tavolino”, esaminando nei propri uffici la documentazione spontaneamente consegnata dal rappresentante legale della società.

Inoltre i giudici della Corte suprema affermano che «la statuizione impugnata, seppur implicitamente, aderisce ai principi giurisprudenziali, di derivazione anche unionale, in materia di contraddittorio endoprocedimentale (secondo cui per i tributi “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un generalizzato obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, così come non sussiste per gli accertamenti condotti “a tavolino”, mentre per i tributi “armonizzati”, grava sul contribuente, in ipotesi di violazione del contraddittorio, l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa), incorre nell’erronea interpretazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 ritenendo che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, ove poi viene eseguita la verifica (che, quindi, prescinde da qualsiasi accesso presso la sede della società ed è verifica fatta “a tavolino”) sia equiparabile, quoad effectum, alla verifica effettuata presso la sede della società ma poi proseguita, su richiesta del contribuente ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, presso l’ufficio dei verificatori; situazioni che sono, all’evidenza, tra loro del tutto divergenti».

I giudici del palazzaccio, inoltre, evidenziano che l’avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente il 3/06/2014, ben oltre il termine dilatorio di cui alla disposizione in questione, posto che l’ultimo processo verbale è stato redatto in data 18/11/2013.