La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6219 depositata il 14 marzo 2018 intervenendo in tema di emissione di avvisi di accertamento ha statuito che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 non trova applicazione quando il procedimento che ha portato all’emissione dell’avviso di accertamento si è interamente svolto presso la sede dell’ufficio, sulla base di documentazione contabile consegnata dal contribuente.
Gli Ermellini accolgono la doglianza dell’Amministrazione finanziaria precisando che nel caso di specie, il Fisco ha espletato un accertamento c.d. “a tavolino”, esaminando nei propri uffici la documentazione spontaneamente consegnata dal rappresentante legale della società.
Inoltre i giudici della Corte suprema affermano che «la statuizione impugnata, seppur implicitamente, aderisce ai principi giurisprudenziali, di derivazione anche unionale, in materia di contraddittorio endoprocedimentale (secondo cui per i tributi “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un generalizzato obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, così come non sussiste per gli accertamenti condotti “a tavolino”, mentre per i tributi “armonizzati”, grava sul contribuente, in ipotesi di violazione del contraddittorio, l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa), incorre nell’erronea interpretazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 ritenendo che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, ove poi viene eseguita la verifica (che, quindi, prescinde da qualsiasi accesso presso la sede della società ed è verifica fatta “a tavolino”) sia equiparabile, quoad effectum, alla verifica effettuata presso la sede della società ma poi proseguita, su richiesta del contribuente ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, presso l’ufficio dei verificatori; situazioni che sono, all’evidenza, tra loro del tutto divergenti».
I giudici del palazzaccio, inoltre, evidenziano che l’avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente il 3/06/2014, ben oltre il termine dilatorio di cui alla disposizione in questione, posto che l’ultimo processo verbale è stato redatto in data 18/11/2013.