AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 dicembre 2020, n. 568
Applicazione del regime a “realizzo controllato” – Articolo 177 comma 2 del TUIR.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società X, la Società Y ed il signor Alfa, in qualità di socio e di legale rappresentante di dette società (di seguito, tutti unitamente indicati come “Istanti”), presentano un’unica istanza di interpello c.d. ordinario volto ad avere conferma dell’applicazione dell’articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) al conferimento da parte del signor Alfa della sua quota di partecipazione (pari al 10 per cento) nella Società X a favore della Società Y (la quale detiene già una partecipazione di circa il 41 per cento della stessa Società X).
Nell’istanza, viene rappresentato che anteriormente al predetto conferimento la Società Y (società conferitaria) è posseduta:
– per il 72 per cento dal signor Alfa;
– per il 14 per cento da ciascuno dei due figli di quest’ultimo.
Per effetto del conferimento, il signor Alfa riceverà una quota di partecipazione nella Società Y in ragione dell’aumento del suo patrimonio netto che avverrà in misura pari al valore fiscalmente riconosciuto, in capo allo stesso conferente (il signor Alfa), della conferita quota di partecipazione nella Società X.
Contestualmente verrà anche stipulato un patto di famiglia attraverso il quale il signor Alfa, possessore già di una quota del 72 per cento (che verrà maggiorata della quota ricevuta a seguito del conferimento), donerà ai propri due figli una quota indivisa della società Società Y di almeno il 50 per cento +1, realizzando così il passaggio generazionale nel controllo della società Società X attraverso il controllo della società Società Y (operazioni – si sottolinea – non oggetto della presente istanza di interpello).
In relazione al predetto conferimento, gli Istanti evidenziano che, essendo il valore economico della partecipazione conferita notevolmente superiore al suo valore fiscalmente riconosciuto in capo al socio-conferente, è intenzione degli Istanti procedere “nella stessa sede di atto modificativo statutario di conferimento e contestuale aumento di capitale sociale […] anche alla rideterminazione della ripartizione delle quote di capitale sociale e conseguentemente del patrimonio netto [della conferitaria Società Y], al fine di imputare ai soci l’effettiva consistenza economica-patrimoniale delle rispettive quote di valore”.
Il dubbio interpretativo prospettato dagli Istanti nasce proprio dalla circostanza che gli stessi intendono far seguire il rappresentato conferimento da una ” rideterminazione/ridistribuzione delle quote di capitale sociale”, senza alterare la corretta imputazione dei valori fiscalmente riconosciuti delle quote dei soci della società Società Y; a tale fine, chiedono se debba intendersi correttamente rispettata la ” neutralità indotta”, disciplinata dal citato articolo 177, comma 2, del TUIR, attraverso la “rideterminazione/ridistribuzione” in capo ai soci delle quote di capitale sociale e riserve della conferitaria, rivolta a salvaguardare la continuità dei valori fiscali ed i valori economico-patrimoniali delle quote delle parti interessate.
Gli Istanti, a seguito di richiesta di documentazione integrativa hanno prodotto (in data X), tra l’altro, la bozza dell’atto notarile con le modifiche statutarie che saranno poste in essere per la “rideterminazione/ridistribuzione” delle quote del capitale sociale della conferitaria e la bozza della perizia di stima ex articolo 2465 del codice civile.
Dalla documentazione prodotta, emerge che la Società Y sarà interessata da un aumento complessivo del suo capitale sociale che verrà portato dagli attuali 80.000 euro a 100.000 euro.
Tale aumento avverrà, in un primo tempo, attraverso il predetto conferimento da parte del signor Alfa della sua partecipazione nella Società X. Per effetto di tale conferimento, il capitale sociale della Società Y verrà incrementato di euro 18.563,20 (passando da euro 80.000,00 ad euro 98.563,00), ossia di un importo corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella Società X in capo al signor Alfa. Infatti, a seguito dell’aumento di capitale sociale a euro 98.563,20 complessivi (da ricondurre esclusivamente agli effetti del predetto conferimento):
– al signor Alfa verrà riconosciuta una quota di nominali euro 76.163,20 (ossia, l’originario importo di euro 57.600 + l’aumento di capitale per effetto del conferimento, pari a euro18.563,20) corrispondente a circa il 77,27 per cento del capitale sociale della Società Y (rispetto al 72 per cento del capitale sociale detenuto dallo stesso signor Alfa ante conferimento);
– a ciascuno degli altri due soci della Società Y (i Figli) rimarrà la rispettiva originaria quota del capitale della Società Y di euro 11.200,00 (la quale per effetto del conferimento passerà, in termini percentuali, dall’originario 14 per cento a circa il 11,35 per cento per ciascun socio post conferimento).
In un secondo tempo, vi sarà un aumento a pagamento di capitale sociale della Società Y per euro 1.436,80. Tale aumento (come precisato nella documentazione integrativa del X e puntualizzato nelle successive produzioni documentali spontanee) verrà sottoscritto da tutti i soci ma non in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione nella Società Y. Infatti, detto aumento – come indicato dagli Istanti – avrà l’effetto, oltre che di portare l’ammontare complessivo del capitale sociale della Società Y a euro 100.000, di “riequilibrare” la quota di partecipazione del Signor Alfa rispetto a quella dei Figli così da garantire a questi ultimi una quota (aumentandola) nella Società Y, che tenga conto del valore economico della quota di partecipazione nella Società X (pari a 16 milioni di euro) conferita dal Signor Alfa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo gli Istanti, il conferimento a favore della Società Y della partecipazione del 10 per cento nella Società X soddisfa la disposizione di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR.
In particolare, gli Istanti ritengono che il predetto conferimento possa essere effettuato dal signor Alfa beneficiando della c.d. neutralità indotta poiché l’aumento di patrimonio netto della conferitaria Società Y per effetto di tale conferimento verrà effettuato in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, in capo al soggetto conferente, della partecipazione conferita, a nulla rilevando il successivo aumento di capitale sottoscritto da tutti i soci della conferitaria.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente, si evidenzia che la fattispecie oggetto del quesito verrà analizzata esclusivamente sotto il profilo interpretativo, come peraltro già evidenziato nella richiesta di documentazione integrativa. L’istanza, infatti, risulta formulata al fine di ottenere unicamente la soluzione a un quesito interpretativo in ordine all’applicabilità al caso rappresentato dell’articolo 177, comma 2, del TUIR; pertanto, il presente parere esula da ogni valutazione in merito alla riconduzione delle singole operazioni rappresentate nell’istanza ovvero nel loro complesso a una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge. n. 212 del 2000.
Inoltre, si sottolinea che la scrivente non formula alcuna osservazione in ordine ai profili civilistici dell’operazione che gli Istanti intendono porre in essere e ai valori economici sottesi a questa, in quanto ciò non rientra nella competenza della scrivente ed esula dalla soluzione della questione interpretativa posta; di conseguenza, il presente parere si fonda sul presupposto della concreta realizzabilità e della legittimità sotto il profilo civilistico delle operazioni per come descritte nell’istanza e nella ulteriore documentazione prodotta.
Ciò premesso, occorre ricordare che l’articolo 177, comma 2, del TUIR, prevede che «Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
La predetta disposizione non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In presenza dei presupposti delineati dal comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, il valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento non viene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, bensì in base all’aumento di patrimonio netto contabile effettuato dalla conferitaria; ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
Con la Circolare n. 33/E del 14 giugno 2010, si è precisato che l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria – connesso, a sua volta, al valore di iscrizione della partecipazione oggetto di conferimento da parte della società conferitaria medesima – per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria, riconducibile al conferimento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. Come evidenziato nella Circolare n. 33/E del 2010 e ribadito nella Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012, in presenza dei requisiti dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza (ovvero ai fini di indurre la neutralità), occorre prendere in considerazione l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria corrispondente al singolo conferimento.
Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (riconducibile al conferimento) risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).
Il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, si riferisce peraltro alle sole operazioni produttive di plusvalenze, restando esclusi dall’ambito di applicazione della norma i conferimenti “minusvalenti”. In mancanza nella norma di un esplicito riferimento alla determinazione delle minusvalenze, occorre rifarsi al principio generale e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute esclusivamente le minusvalenze determinate ai sensi del citato articolo 9 del TUIR (cfr. la Risoluzione n. 38/E del 2012).
Nel caso in esame, con il conferimento del 10 per cento delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale della Società X a favore della Società Y , quest’ultima (la quale già detiene circa il 41 per centro della Società X) “acquisirà” il controllo c.d. di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, della Società X, integrando così il presupposto oggettivo richiesto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Da quanto si evince dalla bozza di atto di conferimento e dalle scritture contabili prodotte a seguito della richiesta di documentazione integrativa e dai prospetti allegati alla documentazione integrativa spontanea, a fronte del predetto conferimento, la conferitaria Società Y aumenterà il proprio patrimonio netto (nello specifico, il proprio capitale sociale) di euro 18.653,20, passando così da euro 80.000,00 a euro 98.563,20; tale aumento sarà pari al valore fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente (il signor Alfa) della partecipazione conferita. Attraverso la condotta contabile della conferitaria Società Y, dunque, verrà “indotta” la neutralità fiscale dell’operazione che determinerà la non emersione di alcuna plusvalenza imponibile in capo al soggetto conferente.
Il successivo aumento di capitale sociale a pagamento (per euro 1.436,80) – che sarà sottoscritto da tutti i soci, compreso il signor Alfa, in misura non proporzionale alla quota di partecipazione nella Società Y risultante a seguito del predetto conferimento – avrà l’effetto, oltre che di portare l’ammontare complessivo del capitale sociale della Società Y a euro 100.000, di consentire – come sopra evidenziato dagli Istanti – il “riequilibrio” sotto il profilo economico delle partecipazioni nella stessa Società Y all’esito del conferimento (in regime di realizzo controllato, “inducendone” la neutralità ai fini fiscali) delle partecipazioni nella Società X da parte del signor Alfa.
Sotto il profilo interpretativo, in linea di principio, va rilevato che la neutralità “indotta”, ottenuta utilizzando il regime del c.d. realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR, non viene influenzata da un successivo aumento di capitale sociale a pagamento che dovesse interessare la società conferitaria (con la partecipazione anche del socio che ha conferito le partecipazioni in neutralità “indotta”), né può precludere tale aumento di capitale.
Il presente parere viene reso ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se l’operazione di conferimento ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e anche non rappresentati dagli Istanti e/o non correttamente descritti (compreso il richiamato aumento di capitale a pagamento) si inseriscano in un più ampio disegno abusivo, pertanto, censurabile.
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