AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 giugno 2022, n. 356
Applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie aisensi dell’articolo 16, comma 5 del DM 21 febbraio 2013 nel caso di “enti di previdenza obbligatoria”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di essere una compagnia di mutua assicurazione di diritto finlandese, residente in Finlandia ed ivi soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito.
L’Istante è stata costituita nel 1983 in conformità alla legge finlandese sulle compagnie di assicurazione che hanno ad oggetto la gestione delle pensioni dei lavoratori (Employment Pension Insurance Companies – 354/997) e, laddove non diversamente previsto, dalla legge relativa alla disciplina nazionale delle compagnie di assicurazione 521/2008.
L’Istante è soggetta a supervisione e controllo della competente autorità di vigilanza (“Finnish Financial Supervisory Authority”, FIN-FSA).
L’Istante riferisce di essere una delle compagnie di mutua assicurazione pensionistiche operanti in Finlandia che gestiscono il regime della pensione legata al reddito per i lavoratori del settore privato, subordinati e/o autonomi, costituita sottoforma di mutua assicurazione, e di esercitare l’attività di assicurazione prevista dalla legge sulle pensioni obbligatorie dei dipendenti (Legge TyEL – 395/2006) e dalla legge sulle pensioni obbligatorie dei lavoratori autonomi (Legge YEL – 1272/2006), nonché attività riassicurativa ad esse collegate.
L’Istante dichiara di non esercitare attività assicurativa in Paesi diversi dalla Finlandia e, in particolare, di non esercitare attività istituzionale in Italia.
L’Istante evidenzia che il sistema pensionistico pubblico vigente in Finlandia prevede:
– un regime della pensione di base, responsabile dell’erogazione delle pensioni nazionali e della pensione garantita, che offre un reddito minimo ai pensionati che nonpercepiscono altra pensione o la cui copertura previdenziale è esigua, ed il cui importo diminuisce con l’aumentare del reddito derivante dalla pensione previdenziale legata al reddito e si azzera oltre un certo tetto di pensione previdenziale; la pensione di base èerogata dall’Istituto di Previdenza Sociale della Finlandia (“Kela”);
– un regime della pensione previdenziale legata al reddito che mira a garantire ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato – subordinato e/o autonomo – un tenore di vita analogo a quello detenuto durante la vita lavorativa. L’ammontare della prestazione pensionistica è legato al reddito del lavoratore e trova la propria disciplina in un determinato numero di disposizioni, tra cui: – la legge in materia di previdenza dei lavoratori subordinati (Legge TyEL – 395/2006) e la legge in materia di previdenza dei lavoratori autonomi (Legge YEL – 1272/2006).
Tali due regimi costituiscono il sistema pensionistico obbligatorio c.d. “primo pilastro”.
Nell’istanza viene precisato che per i lavoratori del settore pubblico la pensione previdenziale legata al reddito è erogata dall’Istituto Pensionistico della Finlandia (Keva), mentre i lavoratori privati vedono riconosciuta la propria pensione legata al reddito attraverso:
– le compagnie di assicurazione pensionistiche;
– i fondi pensione aziendali;
– i fondi pensione di settore.
La maggior parte dei lavoratori finlandesi aderisce al sistema della pensione previdenziale legata al reddito mediante le compagnie di assicurazione pensionistiche, tra cui è compresa l’Istante. Queste ultime a loro volta sono disciplinate dall'”Employment Pension Insurance Companies” – 354/997, che all’articolo 1 stabilisce che le compagnie di assicurazione pensionistiche per il lavoro possono esserecostituite sotto forma di società di assicurazione a responsabilità limitata, o di societàdi mutua assicurazione.
Il sistema di assicurazione sociale finlandese ha la particolarità di attribuire a compagnie di assicurazione private la gestione di una parte della protezione sociale riconducibile al primo pilastro.
In sostanza, l’Istante è autorizzata esclusivamente a svolgere attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato nell’ambito del sistema pensionistico obbligatorio (primo pilastro), sotto supervisione della FIN-FSA (al riguardo richiama il contenuto dell’autorizzazione rilasciata dal Concilio di Stato e dell’atto costitutivo).
Al riguardo, l’articolo 3 della “Employment Pension Insurance Companies” -354/997 espressamente vieta alle società di mutua assicurazione l’esercizio di attività, anche di natura assicurativa, diverse da quelle finalizzate all’erogazione del trattamento pensionistico dei propri assistiti ovvero dei propri soci.
L’Istante afferma, quindi, che la sua attività assicurativa è strettamente regolamentata ed è riconducibile al sistema pensionistico pubblico obbligatorio.
L’Istante chiede, quindi, se la norma di esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 494, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n.228 risulta applicabile alle operazioni di allocazione del patrimonio aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In base alla descrizione dell’attività svolta, l’Istante ritiene di non essere tenuta all’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni di allocazione del patrimonio che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà diazioni emesse da società residenti in Italia, in quanto autorizzata ad esercitare esclusivamente attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato nell’ambito del sistema pensionistico pubblico obbligatorio (“primo pilastro”), e,quindi, ritiene di ricadere nell’esenzione dell’imposta concessa agli «enti di previdenza obbligatoria» di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto ministeriale 21 febbraio 2013.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (di seguito “FTT”).
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della predetta legge n. 228 del2012, l’imposta sulle transazioni finanziarie si applica, con l’aliquota dello 0,2 percento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altristrumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, e al trasferimentodei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, etrova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
L’aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziatein mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societàla cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.
Le modalità di attuazione delle norme previste dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013 (di seguito, “decreto FTT”), pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2013 e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.
L’articolo 1, comma 494, lettera c) della citata legge n. 228 del 2012 prevede che l’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica “agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. In particolare, l’articolo 16, comma 5, del decreto FTT precisa che l’imposta “non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 1996 e successive modificazioni, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L’esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente”.
Nella relazione illustrativa del citato decreto FTT è specificato che nell’articolo16 “vengono delineate con maggiore precisione le esenzioni dall’imposta distinguendo le ipotesi in cui l’esenzione è riferita all’intera operazione (comma 1) da quelle in cui l’esenzione opera con riferimento ad una ola delle parti dell’operazione (commi 3 e 5), con la conseguenza che l’imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. […] Inoltre, nel comma 5 dell’articolo viene precisato che l’esenzione soggettiva di cui alla lettera c) del comma 494 della legge deve ritenersi applicabile anche ai fondi pensione europei, nonché ai cosiddetti Pension fund pooling vehicles, purché totalmente partecipati dai predetti fondi. L’inserimento dei fondi pensione europei si rende necessario al fine di rendere la previsione normativa conforme al diritto comunitario”.
Come chiarito nella relazione illustrativa, si tratta di una esenzione soggettiva, legata alla natura del soggetto che partecipa all’operazione che deve necessariamente rientrare in una delle categorie puntualmente indicate all’articolo 16, comma 5.
Ciò posto, secondo quanto affermato nell’istanza, l’Istante non rientra né tra i “fondi pensione”, né tra le “altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” e né tra i “soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente”, ma svolge funzioni proprie di un ente di previdenza obbligatoria.
Al riguardo, si osserva che, in linea generale, l’ente di previdenza obbligatoria ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli iscritti e loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, un ente si configura come “ente di previdenza obbligatoria “qualora svolga, allo scopo di predisporre una tutela per i lavoratori, le attività di raccolta dei contributi obbligatori per legge a carico degli iscritti, le attività di gestione(in proprio o affidata a terzi) dei predetti contributi e l’attività di erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti al ricorrere dei requisiti previsti per legge.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente tenere conto delle descritte peculiarità del sistema previdenziale sociale finlandese, che, pur rientrando sotto le competenze del Ministero degli Affari sociali e della salute, attribuisce a compagnie di assicurazioni private la gestione di una parte del sistema pensionistico obbligatorio (c.d. “primo pilastro”), nello specifico la gestione delle pensioni previdenziali legate al reddito dei lavoratori privati.
Secondo quanto rappresentato, l’Istante è una compagnia di assicurazione pensionistica costituita nel 1983, in forma di società di mutua assicurazione, che svolge, dietro licenza del Governo finlandese, l’esercizio dell’attività di assicurazione pensionistica obbligatoria per i lavoratori del settore privato, in conformità alla legge finlandese sulle compagnie di assicurazione aventi ad oggetto la gestione delle pensioni dei lavoratori (attualmente la “Employment Pension Insurance Companies” -354/997, cfr. allegati A1, A2, A3 e A) ed è soggetta alla supervisione e al controllo dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria competente (“Finnish Financial SupervisoryAuthority” FIN-FSA).
La predetta legge si applica a “una società pensionistica di mutua assicurazione finlandese (…) il cui oggetto sociale consista in attività di assicurazione pensionistica obbligatoria a norma di legge come definita nella legge delle pensioni (395/2006) enella legge sulle pensioni dei lavoratori autonomi (1272/2006)”. (articolo 1 della”Employment Pension Insurance Companies” – 354/997).
Lo scopo delle compagnie di assicurazione pensionistica finlandesi, come stabilito dall’art. 2 della predetta legge, è di “svolgere attività di assicurazione pensionistica obbligatorie a norma di legge, impegnandosi nell’emissione di coperture pensionistiche obbligatorie (…) gestendo i fondi maturati dalla società per questo scopo, in modo che le prestazioni previste dalle assicurazioni siano garantite”.
In base alla predetta legge, “Una compagnia di assicurazione pensionistica non è autorizzata a svolgere altre attività assicurative oltre a quelle definite nelle leggi menzionate nell’articolo 1, comma 1 della presente legge, così come le attività di riassicurazione direttamente collegate a tale attività” (articolo 3) e “l’Autorità di Vigilanza Finanziaria controlla che le compagnie di assicurazione pensionisticarispettino la legislazione assicurativa e le buone pratiche assicurative (…) che lasolvibilità (…) e i fattori che la influenzano siano organizzati in modo dasalvaguardare le prestazioni agli assicurati e che i sistemi di governo aziendale dell’impresa siano adeguati e affidabili.”. (articolo 31).
La Legge TyEL 395/2006 sulle pensioni obbligatorie di lavoro dipendente all’art.1 stabilisce che “Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere e di versare i contributi previdenziali per i suoi dipendenti in conformità alla presente Legge per il lavoro svolto in Finlandia, a meno che non sia previsto diversamente. Il lavoratore dipendente è obbligato a partecipare alla propria copertura previdenziale pagando il contributo pensionistico a suo carico. Il datore di lavoro può provvedere alla copertura previdenziale come previsto dalla presente Legge con le compagnie di assicurazione pensionistica di cui alla Legge sulle Compagnie di Assicurazione Pensionistica (L. 354/1997) (…) Il Centro Finlandese per le Pensioni opera come organo di collegamento per tutti gli enti pensionistici. Le funzioni e l’amministrazione del Centro Finlandese per le Pensioni sono stabilite nella Legge sul Centro Finlandese per le Pensioni (L. 397/2006).”
Secondo l’art. 152 della Legge TyEL 395/2006, “il datore di lavoro trattiene il contributo pensionistico a carico del lavoratore dipendente dalla retribuzione versata a quest’ultimo (reddito da lavoro) in relazione al pagamento della retribuzione e lo versa integralmente all’ente pensionistico con cui il datore di lavoro ha concordato la previdenza per i suoi dipendenti ai sensi della presente Legge”.
Analogamente dispone la Legge YEL – 1272/2006 in materia di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi.
Ciò posto, tenuto conto che in base al sistema previdenziale finlandese, secondo quanto rappresentato, l’Istante svolge esclusivamente l’attività di gestione delle pensioni previdenziali legate al reddito dei lavoratori del comparto privato nell’ambito del sistema previdenziale obbligatorio in Finlandia, Stato membro dell’Unione Europea, si ritiene che, ai fini della applicazione della FTT, lo stesso possa essere ricompreso tra gli “enti di previdenza obbligatoria” e, pertanto, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 494, lett. c) della legge n. 228 del 2012 e dell’art. 16, comma 5 del decreto FTT.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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