La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 27511 depositata il 10 dicembre 2013 intervenendo in tema di nullità del rapporto di apprendistato ha statuito che il datore di lavoro, al quale venga contestato di non aver adempiuto all’obbligo formativo per l’apprendista, previsto dal relativo Piano Formativo, potrà fornire prova contraria giovandosi delle testimonianze degli ex colleghi e non dovrà convertire il contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ordinario, per inesistenza dell’attività formativa.
La vicenda ha riguardato un dipendente assunto con contratto di apprendistato e che successivamente lo stesso adiva al Tribunale, in veste di giudice di lavoro, chiedendo il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la conseguente condanna di detta società al pagamento delle relative competenze, e la dichiarazione della nullità del contratto di apprendistato per stipula successiva all’effettivo inizio del rapporto, ovvero per mancato svolgimento di attività formativa e, per l’effetto, la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la conseguente condanna della società al pagamento di tutte le mensilità di retribuzione dalla data di scadenza del contratto di apprendistato fino alla risoluzione del rapporto.
Il Tribunale adito rigettava la domanda del ricorrente. Il lavoratore proponeva ricorso alla Corte di Appello i cui giudici confermavano la decisione del giudice di prime cure ritenendo comunque provata l’esistenza di un rapporto di apprendistato sulla base delle risultanze delle prove testimoniali svolte.
Il lavoratore, per il tramite del suo difensore, per la cassazione della impugnata sentenza del giudice di merito proponeva ricorso, basato su sei motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello ha compiutamente motivato l’esistenza di un valido rapporto di apprendistato fra le parti. A tale riguardo non è affatto contraddittoria la motivazione che, dopo avere affermato il principio secondo cui è onere del datore di lavoro provare tale sussistenza, ha poi riscontrato che tale prova è stata effettivamente fornita. La valutazione delle prove testimoniali dettagliatamente e logicamente considerate dal giudice d’appello, non è censurabile in questa sede di legittimità.
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