ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 01 luglio 2020, n. 1251

Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID- 19 (c.d. DL “Liquidità”) come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40

Si fa seguito alla Circolare ABI dello scorso 6 giugno (Prot. DIG/001120), con la quale sono state sintetizzate le modifiche di interesse del settore bancario apportate al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19” (c.d. DL “Liquidità”) dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40.

Al riguardo, ISMEA ha emanato l’allegata Circolare n. 3/2020, con la quale si forniscono dei chiarimenti in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di conversione all’art. 13, relative alle garanzie che possono essere rilasciate in favore delle imprese agricole.

In particolare, ISMEA distingue le modifiche già operative da quelle che devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla Commissione Europea.

Sono già operative e applicabili ai finanziamenti deliberati dalle banche in data successiva a quella di entrata in vigore della cennata legge di conversione (7 giugno 2020). le modifiche alle lettere e), g-ter) e g-quater).

Con specifico riferimento alla lettera e) – ossia le garanzie su operazioni di rinegoziazione/consolidamento – ISMEA chiarisce che, qualora la rinegoziazione/consolidamento abbia ad oggetto più finanziamenti, la banca deve applicare all’operazione un tasso di interesse inferiore alla media ponderata di quelli sui debiti residui oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Sono operative a partire dal 7 giugno anche le modifiche della legge di conversione alla lettera m) relative all’innalzamento dell’importo massimo garantibile a 30.000 euro, alle modalità di calcolo di quest’ultimo e al tasso massimo applicabile. E invece subordinata all’approvazione della Commissione Europea l’adeguamento della durata massima del finanziamento a 10 anni.

Anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché ai consorzi di bonifica e ai birrifici artigianali, sarà operativa dall’approvazione della Commissione Europea.

I nuovi modelli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito di ISMEA (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB php/L/IT/IDPagina/11028).

Con specifico riferimento alla richiesta di garanzia dei finanziamenti di cui alla lettera m) e alla luce di quanto sopra indicato, si sottolinea che — nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea – la nuova modulistica non prevede la possibilità di erogare finanziamenti fino a 10 anni.

Allegato

ISMEA – Circolare 22 giugno 2020, n. 3

Attività di rilascio di garanzie a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 29 marzo2004. n. 102 in combinato disposto con l’art. 13 del Decreto-legge 8 aprile 2020. n. 23. come convertito dalla Legge 5 giugno 2020. n. 40. – EMERGENZA COVID-19.

Si forniscono di seguito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, al fine di distinguere le disposizioni che devono intendersi immediatamente applicabili alle garanzie dirette rilasciate da ISMEA e quelle la cui applicazione è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea.

Al comma 1 dell’articolo 13 è stato previsto:

– in relazione alla lettera e):

“…. ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata; sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia”.

Al riguardo si fa presente che la riduzione del tasso deve intendersi come riduzione rispetto al tasso di interesse sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Nel caso in cui la rinegoziazione abbia ad oggetto più finanziamenti, occorrerà considerare il tasso medio ponderato rispetto ai debiti residui in essere da rinegoziare.

Entrambi i requisiti – erogazione di credito aggiuntivo e riduzione del tasso – devono essere rispettati per l’ammissibilità alle garanzie rilasciate ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. Lo stesso vale per i casi in cui la richiesta di garanzia riguardi operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti da ISMEA ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario.

Se, invece, si tratta di operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti già garantiti da ISMEA ovvero, se non già garantiti da ISMEA, effettuate da soggetto finanziatore diverso da quello che ha erogato il finanziamento da rinegoziare, i requisiti del credito aggiuntivo e della riduzione del tasso di interesse, non sono richiesti qualora la richiesta di garanzia sia presentata ai sensi dei Regolamenti “de minimis”

La nuova disposizione si applica ai finanziamenti deliberati dalla Banca in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 2020, n. 40 (7 giugno 2020).

– in relazione alla lettera g-ter):

“g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, al sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013”.

La nuova disposizione si applica a tutte le richieste di garanzia pervenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Liquidità.

– in relazione alla lettera g-quater):

“g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell’articolo 47- bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle Imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un plano ai sensi dell’articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente”.

La nuova disposizione si applica a tutte le richieste di garanzia pervenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Liquidità (7 giugno 2020).

– in relazione alla lettera m):

“…durata fino a 120 mesi e un importo non superiore; alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, ad uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell‘articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000,00 euro…. “

L’applicazione di tale disposizione, nella parte relativa alla durata dell’operazione, è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.

“La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo”

La disposizione si applica a tutte le richieste di garanzia pervenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Liquidità (7 giugno 2020).

– in relazione alla lettera m-bis):

“m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i soggetti richiedenti possono chiedere; con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione in legge del presente decreto”

L’applicazione di tale disposizione, nella parte relativa alla durata dell’operazione, è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.

In relazione a quanto precede; con riferimento all’operatività di cui alla lettera m) del Decreto Liquidità, si segnala che dal giorno 23 giugno il portale L25 sarà adeguato ai nuovi parametri.

In particolare, per le nuove prenotazioni, sarà possibile chiedere fino a 30.000 euro ed indicare come parametro di riferimento il fatturato o il costo del personale dichiarato dal soggetto beneficiario.

Il nuovo modello LTM versione 5 è stato revisionato sulla base delle nuove direttive ed è disponibile presso il portale L25 e presso il sito dell’ISMEA {http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.pho/L/IT/IDPagina/11028).

Per quanto riguarda le operazioni già segnalate (prenotate od erogate) sarà possibile effettuare una segnalazione integrativa per adeguarne, laddove necessario (e possibile, in relazione al parametro di riferimento acquisito), l’importo erogato.

Tale adeguamento di importo potrà essere effettuato per le operazioni per le quali lo scrivente non abbia già determinato e confermato l’aiuto presso i competenti Registri nazionali.

In tali casi, dovrà essere utilizzato il modulo LTM_Add finalizzato all’aggiornamento delle informazioni necessarie per l’adeguamento dell’importo di operazioni già segnalate. La versione 1 del modello tiene conto della sola possibilità di variazione di importo delle operazioni sub lettera m-bis). Non appena disponibile la decisione positiva della Commissione UE, il modello LTM_Add sarà revisionato per tener conto della possibilità di modificare anche la durata del finanziamento già segnalato.

Il nuovo modello LTM_Add versione 1 è disponibile presso il portale L25 e presso il sito dell’ISMEA (httD://www.ismea.it/flex/cm/Pages/ServeBLOB.DhD/L/IT/IDPagina/11028).

Per le operazioni con aiuto già registrato e verificato, l’importo integrativo dovrà essere oggetto di una nuova segnalazione, separata dalla precedente.

Al comma 11) dell’articolo 13 è stato previsto:

“Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché del consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.”

L’applicazione di tale disposizione è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla necessità di presentare le richieste utilizzando sempre il modello di autodichiarazione più aggiornato che verrà reso disponibile di volta in volta sulla base delle disposizioni applicabili.

In particolare, per quanto riguarda la disponibilità (e l’utilizzo) dei modelli, si fa presente quanto segue:

  1. al momento della emissione della presente circolare, sono disponibili, e dovranno essere utilizzati, i modelli diautodichiarazioneLTC, LTE, LTM, LTP, definiti come versione 5.
  2. dopo la decisione della Commissione Europea, sarà cura dello scrivente avvisare le Banche circa la nuova decisione della Commissione UE e i nuovi modelli da utilizzare.