ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 23 febbraio 2021, n. 314

Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40 – Nuove durate dei finanziamenti garantibili ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità

Si fa seguito alla lettera circolare dello scorso 11 gennaio (Prot. UCR 000044), con la quale sono stati informati gli associati delle novità sulle garanzie di ISMEA rilasciate in favore delle imprese agricole e della pesca, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”).

Al riguardo, con la circolare n. 2/2021 allegata, ISMEA ha comunicato che la Commissione europea ha autorizzato l’allungamento fino a 15 anni della durata dei finanziamenti concessi alle imprese del comparto primario, garantiti ai sensi della lettera m), comma 1 del medesimo art. 13 del decreto-Legge 8 aprile 2020 (“DL Liquidità”).

In conseguenza di quanto sopra, a partire dal 15 febbraio scorso, è possibile:

– presentare le domande di garanzia anzidette su finanziamenti fino a 15 anni di durata, utilizzando il nuovo modello LTM versione 7, disponibile sul sito dell’ISMEA (sezione “Emergenza Covid19 – Accesso al Credito”);

 richiedere per le operazioni già ammesse alla copertura pubblica ai sensi della menzionata lettera m), dell’art. 13, del DL Liquidità, l’adeguamento in aumento della durata del finanziamento fino a 15 anni, mediante il modulo LTM_Add versione 3, sempre disponibile sul sito dell’ISMEA.

Si informa infine che – con la medesima circolare – ISMEA ha comunicato che i massimali di aiuto per la concessione della garanzia sono stati adeguati ai nuovi importi previsti dal quinto emendamento del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi economica conseguente ai danni causati dalla diffusione del COVID-19 (c.d. “Temporary Framework”) che risultano come di seguito modificati:

– 225 mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 270 mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori di attività economica comunque connesse all’agricoltura e alla pesca.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegato

ISMEA – Circolare 15 febbraio 2021, n. 2

Attività di rilascio di garanzie a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’art. 13 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 – EMERGENZA COVID-19

Facendo seguito alla decisione della Commissione europea C(2021) 995 dell’11 febbraio 2021, si comunica che sono state approvate le modifiche Introdotte dall’articolo 1, commi 216 e 217, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in relazione alla misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità come modificato dalla Legge di conversione del 5 giugno 2020, n. 40.

Al riguardo si segnala che, dal giorno 15 febbraio, per le nuove prenotazioni, sarà possibile Indicare una durata fino a 15 anni.

Il nuovo modello LTM versione 7 è stato revisionato sulla base delle nuove direttive ed è disponibile presso II portale L25 e presso II sito dell’ISMEA (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/lT/IDPagina/11028).

Per quanto riguarda le operazioni già segnalate, anche con aiuto già registrato, sarà possibile effettuare la modifica della durata direttamente dall’applicativo L25, utilizzando il modulo LTM_Add versione 3.

In aggiunta a quanto sopra, si comunica che II regime di aiuto ISMEA SA.57068 (2020/N) è stato adeguato a quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 recante il quinto emendamento del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, per quanto riguarda l’innalzamento dei massimali di aiuto concedibile sotto la Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, che risultano così modificati:

– euro 225.000,00 per imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– euro 270.000,00 per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– euro 1.800.000,00, per imprese attive In tutti gli altri settori.

SI richiama, infine, l’attenzione sulla necessità di presentare le richieste utilizzando sempre il modello di autodichiarazione più aggiornato, reso disponibile nella sezione Emergenza Covidl9 – Accesso al credito del sito www.ismea.lt.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori occorrenze e si porgono distinti saluti.