ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 20 maggio 2022, n. 779
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Lo scorso 17 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114, il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
In base a quanto previsto dall’articolo 59, il Decreto-Legge in oggetto è entrato in vigore il 18 maggio 2022.
Di seguito le disposizioni di maggior interesse per le banche.
Articolo 2 – Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a “forte consumo di gas naturale”, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento, è rideterminato nella misura del 25 per cento (NOTA 1).
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “a forte consumo di gas naturale” di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, fissato, da ultimo, dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento (NOTA 2).
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese diverse da quelle “a forte consumo di energia elettrica”, fissato dall’articolo 3, comma 1, del decretolegge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento (NOTA 3).
Articolo 4 – Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
La disposizione estende al primo trimestre del 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta del 10% (NOTA 4) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, a favore delle imprese a “forte consumo di gas naturale” (NOTA 5). Il credito d’imposta in commento è utilizzabile, sia dai beneficiari che dai cessionari, esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Trova applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 122-bis, comma 4 (NOTA 6), del DecretoLegge 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione delle suddette disposizioni in materia di circolazione del credito d’imposta sono nulli.
Le imprese beneficiarie che intendono cedere il credito d’imposta in commento sono obbligate a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la fruizione dello stesso.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.
Si applicano le altre disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Infine, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi indeducibili (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR).
Articolo 14 – Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Viene disposto che per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, il Superbonus del 110% di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Viene poi precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.
Con riferimento al meccanismo di cessione dei crediti di imposta, la norma prevede la possibilità, per la banca e i soggetti appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere in ogni momento i crediti già acquistati in favore dei c.d. “clienti professionali privati”, di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
Tali soggetti non hanno facoltà di cedere ulteriormente i crediti acquistati.
Le modifiche appena descritte si applicano con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022 (cfr. articolo 57, comma 3).
Con riferimento ai “clienti professionali privati”, si rinvia ai requisiti previsti all’allegato 3 al Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e successive modificazioni) che, coerentemente con le disposizioni della MIFID, distingue tra clienti professionali di diritto e su richiesta.
Articolo 15 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.
Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, la SACE può rilasciare garanzie – fino al 31 dicembre 2022 – per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
Possono accedere alla garanzia le imprese di qualsiasi dimensione (che non presentano esposizioni in sofferenza):
– che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi dei Regolamenti comunitari in materia; ovvero, sebbene in difficoltà: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del citato regio decreto; c) abbiano presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del citato regio decreto, a condizione che, alla data di presentazione della domanda di garanzia, non abbiano esposizioni classificabili come deteriorate o con importi in arretrato e che il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
– che dimostrino che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa:
– in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero
– che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili;
– non rientrino tra le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.
Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni:
– la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. Previa autorizzazione della Commissione Europea, la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni con conseguente rimodulazione del premio e della percentuale di garanzia;
– l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
– il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
– il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
– La garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:
– per le piccole e medie imprese, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
– per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
Articolo 16 – Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese
In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI, attraverso una parziale modifica dei commi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che avevano introdotto una regolamentazione specifica transitoria per le coperture rilasciate dal Fondo.
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.
La garanzia è concessa:
– entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
– a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi UcrainaRussia.
Articolo 17 – Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato
L’articolo 17 – attraverso la modifica dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativa all’introduzione delle garanzie a condizioni di mercato da parte di SACE – fa venire meno la necessità dell’emanazione di un decreto interministeriale MEF-MISE-MAE per l’entrata in vigore della misura, sostituendo lo stesso con apposito allegato tecnico al decreto-legge in commento.
Le garanzie – che potranno essere rilasciate previa autorizzazione della Commissione Europea – possono avere durata fino a 20 anni e possono essere rilasciate in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.
La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.
Articolo 20 – Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici
Previa autorizzazione della Commissione Europea, ISMEA potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, come risultante da autocertificazione dell’impresa.
Possono essere ammessi alla richiamata garanzia i finanziamenti che prevedono:
– un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione;
– l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 120 mesi.
Articolo 21 – Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Articolo 22 – Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento (NOTA 7) per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento.
La maggiorazione delle aliquote si applica a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Con riferimento, invece, ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, che non soddisfino le suddette condizioni, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
Articolo 31 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
La norma prevede l’erogazione di una indennità una tantum pari a 200 euro in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato dell’esonero contributivo, pari a 0,8 punti percentuali, previsto dall’art. 1, comma 121, Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 e che non percepiscano l’indennità per pensionati di cui al successivo art. 32 (v. oltre).
Ai fini dell’accesso all’indennità, non è richiesta la presentazione di apposita domanda, ma il lavoratore è comunque tenuto a dichiarare di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18, ossia trattamenti pensionistici/di accompagnamento alla pensione e Reddito di cittadinanza.
L’importo spettante è erogato con la retribuzione del mese di luglio 2022 per il tramite del datore di lavoro, che potrà poi recuperare il credito maturato in sede di denuncia contributiva, secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall’Inps.
L’indennità non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 32 – Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
La previsione riconosce una indennità una tantum pari a 200 euro in favore dei titolari di trattamenti pensionistici nonché di trattamenti di accompagnamento a pensione (NOTA 8) aventi decorrenza entro il 30 giugno 2022, che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
La prestazione è erogata d’ufficio dall’Inps con la mensilità di luglio 2022.
Articolo 47 – Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina
Questo articolo contiene disposizioni in materia di cambio delle banconote ucraine (Grivna) in banconote in euro, in attuazione della raccomandazione 2022/C166/01 del Consiglio dell’Unione europea, del 19 aprile 2022 sullo stesso tema.
La norma fornisce (comma 2) indicazioni sui soggetti ammessi al cambio (persone sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dalla questura o persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 25/2008 e dell’art. 3 del DPCM 28 marzo 2022), sulle istituzioni (comma 3) che offriranno detto servizio (filiali territoriali della Banca d’Italia e filiali delle banche che decideranno di partecipare allo schema nazionale di cambio, come risultanti da apposito elenco che sarà pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia) e sulle condizioni di offerta del servizio medesimo (commi 4, 5, 6 e 7).
In merito a questo ultimo aspetto, l’art. 47 dispone che:
– il cambio sarà effettuato dalle banche previsa esibizione del permesso di soggiorno sopra richiamato e che l’identificazione dell’avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del D.Lgs 231/2007;
– il limite massimo di cambio per ciascun avente diritto è di 10.000 Grivna con un taglio minimo accettabile di 100 Grivna;
– il cambio sarà effettuato senza applicazione di commissioni e senza necessità di aprire un conto e il tasso applicato corrisponde a quello definito dalla Banca Centrale Ucraina che la Banca d’Italia comunicherà ed eventualmente aggiornerà su base settimanale (il venerdì) mediante avviso sul proprio sito internet;
– le operazioni di cambio effettuate dovranno essere registrate su apposita piattaforma (EDAHEX) della BCE previa verifica dell’eventuale superamento del limite massimo da parte del rifugiato richiedente ed è previsto un rinvio a specifiche indicazioni che fornirà la Banca d’Italia sulle modalità di accesso a detta piattaforma nonché alle condizioni da seguire per la rendicontazione e la consegna della Grivna cambiata alla Banca d’Italia e sulle modalità di accredito dell’importo in euro da parte di quest’ultima in favore delle banche (che avverrà al medesimo tasso di cambio applicato ai rifugiati in fase di conversione con conseguente copertura del rischio di cambio in capo alle banche).
La norma in oggetto prevede inoltre la stipula di un accordo tra la Banca d’Italia e la Banca Nazionale di Ucraina per regolare l’acquisto da parte di quest’ultima della Grivna cambiata in Italia (comma 8) e stabilisce per la Banca d’Italia il diritto al rimborso da parte delle Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per l’acquisizione della Grivna cambiata (comma 9) nonché una garanzia dello Stato in caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell’obbligo di acquisito della Grivna alle condizione previste dal predetto accordo (comma 10).
Le operazioni di cambio della Grivna avranno inizio entro quindici giorni dalla stipula dell’accordo tra la nostra Banca Centrale e la Banca Nazionale di Ucraina (la data di avvio sarà comunicata dalla Banca d’Italia) e lo schema nazionale di cambio avrà una durata di sei mesi salvo eventuale cessazione in data precedente in caso di raggiungimento dell’ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio che sarà definito nel più volte citato accordo o salvo eventuale proroga definita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (commi 11 e 12).
I successivi commi che compongono l’articolo 47 (da 13 a 21) non assumono rilevanza per gli associati.
Si fa riserva di fornire con successiva lettera circolare ulteriori informazioni di dettaglio circa le condizioni di offerta del servizio, anche in relazione alle indicazioni che saranno fornite dalla Banca d’Italia.
Articolo 57 – Disposizioni transitorie
La norma, al comma 3, dispone l’applicazione retroattiva delle modifiche in materia di cessione dei crediti di imposta di cui all’articolo 14 del decreto-legge in commento.
In particolare, si prevede che dette disposizioni trovino applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
—
Note:
(1) Per approfondimenti sulla cedibilità del credito d’imposta in questione V. Lettera Circolare ABI del 23 marzo 2022, Prot. UTR/UCR/DSL/000450, pp. 4-5.
(2) Per approfondimenti sulla cedibilità del credito d’imposta in questione V. Lettera Circolare ABI del 23 marzo 2022, Prot. UTR/UCR/DSL/000450, pp. 6-7
(3) Per approfondimenti sulla cedibilità del credito d’imposta in questione V. Lettera Circolare ABI del 23 marzo 2022, Prot. UTR/UCR/DSL/000450, p. 3.
(4) Il credito d’imposta spetta per il gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici solo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
(5) Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
(6) In base a quanto previsto dall’articolo 122-bis, comma 4, del c.d. “Decreto Rilancio”: “I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti”.
(7) Cfr. articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(8) A seguito dei chiarimenti applicativi che verranno forniti si fa riserva di confermare la riconducibilità degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà a tale categoria.
Allegato
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
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