ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 21 maggio 2021, n. 1035
Modalità di escussione della garanzia della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)
Si fa seguito alla Circolare ABI del 17 luglio 2020 (Prot. UCR 001551), con la quale sono stati informati gli associati della pubblicazione, da parte del Soggetto Gestore del Fondo di garanzia per le PMI, delle Modalità Operative della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL “Cura Italia”).
Al riguardo si sottolinea che, ai fini dell’escussione della richiamata garanzia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate entro 18 mesi dal termine della misura straordinaria di moratoria prevista dall’art. 56 del DL “Cura Italia” (come prorogato da successivi provvedimenti normativi) e comunicate al Soggetto Gestore entro sei mesi dal loro avvio mediante l’apposita funzionalità del Portale del Fondo “Comunicazione di avvio procedura di recupero”.
Con comunicazione dello scorso 11 maggio, il Soggetto Gestore ha informato i soggetti richiedenti che la richiesta di attivazione della garanzia può essere presentata tramite il Portale del Fondo attraverso la Funzionalità “Richiesta di attivazione della garanzia”, che prevede due alternative:
(i) l’escussione della garanzia del Fondo a titolo di acconto;
(ii) l’escussione della garanzia del Fondo a titolo definitivo. In questo caso, pena l’inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione deve essere presentata entro 180 giorni dalla conclusione delle procedure di recupero o dell’accertata irrecuperabilità del credito.
Unitamente alla richiesta di escussione della garanzia deve essere presentata, tramite il Portale del Fondo, anche la seguente documentazione, fatto salvo il caso che questa sia stata già inviata al Fondo ai sensi di quanto previsto dalle Disposizione operative dello stesso:
– copia della delibera di concessione dell’operazione finanziaria da parte del soggetto richiedente;
– copia del contratto dell’operazione finanziaria debitamente sottoscritto dalle parti;
– per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura di moratoria di cui all’art. 56, comma 2, lettera c) del DL “Cura Italia” (c.d. “Misura C”), copia del piano di ammortamento/locazione finanziaria originario e copia del piano di ammortamento accordato a seguito della sospensione oggetto della medesima Misura C;
– copia della richiesta da parte del soggetto beneficiario finale di adesione alle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, comma 2, del DL “Cura Italia”;
– dichiarazione da parte del soggetto richiedente che le esposizioni debitorie del soggetto beneficiario finale, alla data di pubblicazione del DL Cura Italia, non erano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
– per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura di sospensione di cui all’art. 56, comma 2, lettera a) del DL “Cura Italia” (c.d. “Misura A”), documentazione attestante l’importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL “Cura Italia” e quello utilizzato alla data del termine delle misure di moratoria straordinaria;
– copia dell’atto di avvio delle azioni di recupero e della relativa documentazione comprovante la data certa di invio.
Si segnala che, secondo quanto previsto dalle Modalità Operative della Sezione Speciale, in caso di richiesta di escussione a titolo di acconto, la stima della perdita definitiva a carico del Fondo deve essere effettuata dal soggetto richiedente ed inserita nell’apposita sezione del Portale “Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la stima della potenziale perdita subita, con dettaglio delle relative voci ricomprese di cui al paragrafo D.4 delle Modalità Operative”, tenendo presente che la garanzia interviene:
– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, sui maggiori utilizzi, alla data del termine della misura, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL “Cura Italia”, comprensivo degli interessi di mora maturati e delle eventuali spese legali sostenute;
– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute;
– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute.
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