ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 17 luglio 2020, n. 1551
Fondo di garanzia per le PMI – Modalità operative della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”)
Si fa seguito alla lettera circolare ABI del 24 marzo scorso (Prot. UCR 000593) con la quale si è, tra l’altro, data informazione riguardo all’alt. 56 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “DL Cura Italia”) che prevede la possibilità per le imprese, danneggiate dalla diffusione del COVID-19, di ottenere la sospensione dei pagamenti relativi ai finanziamenti in essere, con la copertura rilasciata – gratuitamente e senza valutazione – da un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.
Al riguardo, si riporta in allegato il decreto 9 giugno 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che, secondo quanto stabilito dalla stessa normativa sopra richiamata, stabilisce le modalità operative di intervento della Sezione speciale, che entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e la cui operatività è comunque condizionata all’emanazione di una specifica comunicazione da parte del Gestore del Fondo.
Il decreto ministeriale, nel confermare i requisiti delle imprese beneficiarie e la natura della garanzia previsti dalla legge, definisce le modalità di richiesta ed escussione della stessa copertura.
In particolare, il decreto prevede che il termine ultimo per poter presentare la richiesta della garanzia rilasciata dalla Sezione speciale sia entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre 2020, purché non si sia già verificato un inadempimento.
In ogni caso, la richiesta di escussione della garanzia può essere inviata, mediante il Portale del Fondo, previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario; si evidenzia che quest’ultime devono essere avviate, a pena di inefficacia della garanzia, entro 18 mesi dalla data del 30 settembre 2020 e successivamente all’inadempimento del soggetto beneficiario finale.
Inoltre, a pena di inefficacia, l’avvio delle azioni di recupero deve essere comunicato dal soggetto richiedente al Gestore del Fondo, mediante Portale, entro sei mesi dallo stesso avvio.
L’escussione della garanzia può essere richiesta dal soggetto richiedente a titolo di acconto, previo avvio delle procedure di recupero del credito e a fronte della presentazione di una stima della perdita definitiva a carico del Fondo.
In caso di esito istruttorio positivo, il Fondo riconosce un acconto pari al 50% del minor importo tra il massimo garantito e la perdita definitiva stimata a carico del Fondo dal soggetto richiedente.
A pena di inefficacia, la richiesta di escussione del Fondo a titolo definitivo deve essere presentata al Gestore del Fondo, mediante Portale, entro 180 giorni dalla conclusione delle procedure di recupero o dall’accertata irrecuperabilità del credito ed eventuali ulteriori garanzie acquisite sull’operazione garantita, anche di natura pubblica, devono essere preventivamente escusse ed il realizzo decurtato pro-quota dall’ammontare dell’esposizione garantita.
La garanzia sussidiaria della Sezione speciale è cumulabile con altre garanzie pubbliche già concesse sulla stessa operazione finanziaria, fatta eccezione per eventuali altre coperture del Fondo di garanzia per le PMI e fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina agevolativa specifica ovvero dalla normativa comunitaria.
La garanzia è altresì cumulabile con altre garanzie private concesse sulla stessa operazione finanziaria.
Con l’occasione, si sottolinea l’opportunità – al fine di rappresentare ancora con maggiore evidenza l’impegno del settore bancario – che vengano comunicate al Gestore del Fondo non appena disponibili le informazioni sulle erogazioni dei finanziamenti coperti dalle garanzie di cui al “DL Liquidità”, senza attendere la scadenza dei sei mesi dall’ammissione dell’operazione alla garanzia, secondo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
Allegato
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 09 luglio 2020
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