AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 maggio 2021, n. 358
Attività di fronting-bank – Rapporto di mandato nell’ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto – Regime di esenzione ex art. 10, primo comma, nn. 1) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
I Consigli di Amministrazione della società ALFA e BETA hanno approvato un progetto di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica da parte di BETA a favore di ALFA di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati.
BETA e ALFA hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto i principali termini e condizioni relativi alla realizzazione della scissione.
Nell’ambito e per effetto della scissione, BETA ha trasferito ad ALFA un portafoglio complessivo di beni e rapporti giuridici composto, inter alia, da:
a) crediti classificati al 31 dicembre … come “sofferenze” (di seguito “Crediti NPL”);
b) crediti, con relativi rapporti contrattuali, classificati al 31 dicembre .. come
“inadempienze probabili” (di seguito “Crediti UTP”);
c) azioni, quote, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi e
altri strumenti finanziari derivanti dall’assegnazione o dall’avvenuta conversione di crediti.
Nell’ambito dei crediti e dei rapporti giuridici sub b), vi sono contratti UTP che prevedono, a favore dei relativi debitori, affidamenti su base rotativa regolati sui conti correnti dei medesimi e che risultano ancora in essere alla data di efficacia giuridica della scissione, quali in particolare contratti di apertura di credito in conto corrente, di anticipo salvo buon fine, di anticipazione commerciale e finanziaria (di seguito, Contratti UTP regolati in conto corrente).
Poiché le caratteristiche soggettive di ALFA non le consentono di gestire l’operatività dei Contratti UTP regolati in conto corrente, le parti hanno concordato che solo i Contratti UTP siano oggetto di scissione ad ALFA, mentre BETA resta titolare dei contratti di conto corrente, in essere con i rispettivi debitori, su cui tali Contratti UTP sono regolati. Infatti, ALFA è un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “T.U.B.”) ma non è munita dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e, pertanto, non può essere titolare di un contratto di conto corrente bancario.
Ciononostante, in coerenza con le attività già svolte in occasione dell’acquisto di altri portafogli di crediti deteriorati e all’esclusivo fine di massimizzare il valore dei crediti acquisiti, ALFA – in virtù di quanto previsto dall’articolo 3 del suo statuto sociale – può concedere nuovi finanziamenti mediante erogazioni dovute:
– come nel caso dei contratti UTP in esame, per effetto del subentro nei finanziamenti e negli altri affidamenti concessi ai debitori alla stessa trasferiti, nei limiti in cui i finanziamenti e gli affidamenti già concessi non siano stati ancora del tutto erogati o utilizzati alla data di efficacia giuridica della scissione;
– alla concessione di nuovi finanziamenti e linee di credito in varie forme tecniche ai debitori alla stessa trasferiti, al solo fine di migliorare le prospettive di recupero dei relativi crediti.
Pertanto, ALFA, da un lato, non può essere titolare di un rapporto giuridico bancario (nel caso specifico, contratto di conto corrente), dall’altro è legittimata ad erogare finanziamenti ai debitori ad essa trasferiti (nel caso specifico, nell’ambito della scissione) con l’obiettivo di massimizzare il valore dei crediti acquisiti e vantati nei confronti dei medesimi debitori. La legittimazione ad erogare tali finanziamenti non è preclusa nelle ipotesi in cui il finanziamento stesso venga regolato mediante conto corrente.
Per consentire, quindi, ad ALFA di assolvere pienamente alla propria mission istituzionale, nell’ambito dell’accordo quadro di scissione, le parti si sono impegnate a concordare in buona fede un protocollo operativo relativo ai rapporti denominati di Fronting Bank.
In aderenza a tale impegno, ALFA e BETA hanno sottoscritto una “Convenzione per la gestione di impegni di erogazione” per definire termini e modalità con i quali la prima erogherà, per il tramite della seconda, credito ad alcuni dei debitori UTP trasferiti per effetto della scissione.
Più in particolare, volendo schematizzare, l’operatività disciplinata dalla Convenzione consta di due tipologie di operazioni effettuate da BETA in esecuzione e nell’ambito di specifico mandato conferitole da ALFA:
– una prima tipologia è rappresentata dalla concessione di nuova finanza (regolata in conto corrente) che, pur avvenendo per il tramite di BETA, vede come parti giuridiche ed economiche del rapporto ALFA e i debitori finanziati;
– una seconda tipologia è rappresentata dalle operazioni relative al conto corrente, già esistente oppure aperto ad hoc tra BETA e i debitori finanziati, quale strumento necessario, in sintesi, per l’acquisizione da ALFA della provvista finanziaria necessaria alla erogazione dei crediti, per la conseguente concessione dei crediti stessi ai debitori interessati, per l’incasso dei relativi pagamenti da parte dei debitori e per il conseguente accredito di tali incassi ad ALFA.
Il conto corrente, da un lato, vede BETA e i debitori come parti giuridiche ed economiche del rapporto e deve essere instaurato preliminarmente per l’erogazione dei finanziamenti previo superamento delle usuali verifiche preventive effettuate a insindacabile giudizio di BETA; e, dall’altro, funge da “interfaccia” con altro rapporto di conto corrente intestato ad ALFA, acceso presso BETA stessa o presso altra banca, per la regolazione della provvista finanziaria e degli incassi relativi ai finanziamenti erogati. A fronte della suddetta operatività, denominata di Fronting Bank, le parti hanno concordato che ALFA corrisponda a BETA una commissione una tantum e una commissione annua.
Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria circa il corretto inquadramento, ai fini IVA, delle prestazioni di servizio sopra descritte e il conseguente regime da applicare alle commissioni che ALFA si è impegnata a corrispondere nei confronti di BETA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che l’attività di Fronting Bank svolta da BETA a favore di ALFA si sostanzi nell’esecuzione di un mandato concernente, da un lato, la concessione di finanziamenti in nome e per conto di quest’ultima e, dall’altro, l’effettuazione delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto mediante rapporti di conto corrente bancario.
Conseguentemente, ad avviso di ALFA, la prestazione di BETA è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 10, primo comma, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, a norma del quale godono del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) […]”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Prima di affrontare nel merito la questione prospettata dalla società istante, è utile definire il ruolo dei soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria di cui trattasi (i.e. scissione parziale non proporzionale), desumibile dalle previsioni recate dalla Convenzione prodotta a corredo dell’istanza. In particolare, l’operazione di scissione parziale non proporzionale avviene tra BETA e la società istante ALFA.
Nell’ambito e per effetto della scissione, verrà trasferito al Patrimonio destinato costituito dalla società istante (di seguito “ALFA PD”), per conto del quale ALFA agisce, un portafoglio complessivo di rapporti giuridici, tra i quali, ai fini che qui interessano, “crediti UTP” e taluni rapporti contrattuali dai quali originano detti crediti.
Nel prosieguo della trattazione, pertanto, i chiarimenti saranno forniti tenendo conto del ruolo, nei termini anzidetti, di ciascuno dei soggetti interessati dall’operazione straordinaria.
Sempre in via preliminare si fa presente, altresì, che le considerazioni di carattere fiscale che seguono prendono atto acriticamente dello schema negoziale adottato per disciplinare il rapporto tra la società istante e BETA e prescindono da ogni considerazione circa la correttezza del suddetto schema dal punto di vista giuridico ,nonché rispetto alle previsioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (i.e.”T.U.B.”), dal momento che tali valutazioni non rientrano nelle competenze della scrivente.
Restano, quindi, impregiudicati i poteri della competente Autorità di vigilanza ed i conseguenti effetti sulle indicazioni di carattere fiscale rese da questa Amministrazione al riguardo.
Ciò posto, occorre rilevare che in base al combinato disposto dei nn. 1) e 9) dell’art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, sono esenti da IVA le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ai servizi finanziari tra i quali “servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti […]”.Circa il perimetro applicativo dell’art. 10, primo comma, n. 9), è utile richiamare, in primo luogo, i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 77 del 16 luglio 1998 e n. 354/E del 6 dicembre 2007, in base ai quali sono riconducibili nel novero della figura negoziale dell’intermediazione tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi, come, ad esempio, si verifica nei contratti di mandato, agenzia e mediazione (cfr. risposta interpello n. 75 del 24 febbraio 2020).
Per quanto riguarda il regime di esenzione dei servizi finanziari di cui all’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, il relativo ambito di applicazione è stato precisato e circoscritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 28 ottobre 2010, causaC- 175/09; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350-10; sentenza 26 maggio 2016, causaC- 607/14; sentenza 25 luglio 2018, causa C-5/17; sentenza 3 ottobre 2019, causa C- 42/18). In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, i Giudici comunitari hanno chiarito che l’esenzione in parola ha carattere oggettivo e, quindi, che le prestazioni di servizi finanziari esenti “sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario”. Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione ai servizi finanziari, occorre, dunque, prescindere dalle qualità soggettive sia di colui che rende il servizio sia dei destinatari del medesimo.
L’esenzione in esame, pertanto, non può essere limitata alle prestazioni degli istituti bancari né al solo rapporto banca/cliente. Inoltre, sempre nelle citate sentenze è stata confermata l’irrilevanza delle modalità di svolgimento della prestazione finanziaria.
In base al consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE, sotto il profilo oggettivo, affinché possa trovare applicazione il regime di esenzione, il servizio di cui trattasi deve essere idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali tipiche delle operazioni (finanziarie) esenti e, dunque, implicare modifiche della sfera giuridica ed economica del destinatario analoghe a quelle generate dai servizi finanziari. Esemplificativamente, una prestazione potrebbe, pertanto, essere qualificata come operazione di pagamento se, al pari di quest’ultima, implicasse “modifiche giuridiche ed economiche” nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto nei cui confronti viene realizzata detta prestazione.
Secondo l’orientamento dei Giudici comunitari, assume, altresì, rilievo, ai fini dell’individuazione dei servizi finanziari esenti, il grado di responsabilità del prestatore, che deve rispondere della corretta esecuzione dei servizi prestati. Diversamente, il regime di esenzione deve escludersi nelle ipotesi in cui detta responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici e non si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni di cui trattasi.
Con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza e, in particolare, dall’esame della Convenzione e del relativo Protocollo Operativo, emerge che l’attività di fronting-bank posta in essere dall’istituto bancario (i.e. BETA) comporta che la banca resti titolare dei contratti di conto corrente (preesistenti o aperti ad hoc) intrattenuti con i debitori suoi clienti, in quanto le caratteristiche soggettive di ALFA non consentono alla stessa di gestire l’operatività dei contratti UTP vigenti (oggetto di scissione ad ALFA PD) regolati in conto corrente.
Tuttavia, a seguito del trasferimento alla società istante dei Contratti UTP vigenti regolati su conto corrente e di tutti i crediti derivanti dagli stessi, il soggetto responsabile della gestione, dell’adempimento e dell’esecuzione di detti contratti di affidamento è la società istante. Quest’ultima potrà, altresì, concedere nuovi finanziamenti e/o linee di credito (i.e. “nuova finanza”) che verranno erogati e regolati sempre mediante conto corrente bancario, ai quali si intende estendere l’applicabilità del protocollo operativo relativo ai rapporti di fronting-bank, a condizione che il debitore sia già titolare di un conto corrente presso BETA o abbia, comunque, preventivamente aperto presso BETA un conto corrente, superando le usuali verifiche preventive effettuate dall’istituto bancario.
Il rapporto di fronting-bank è disciplinato dalla Convenzione e dal relativo Protocollo Operativo, le cui disposizioni regolano sia gli affidamenti già in essere al momento della scissione sia l’erogazione di nuovi crediti.
Per quanto concerne la gestione dei contratti UTP in questione e per quanto concerne le ipotesi di concessione di nuova finanza, BETA sembra assumere un ruolo meramente operativo.
In particolare è previsto che: a) ALFA PD fornirà a BETA le istruzioni per l’esecuzione delle disposizioni di utilizzo degli affidamenti utilizzabili di volta in volta impartite dai relativi debitori revolving (i.e. debitori beneficiari degli affidamenti utilizzabili) e BETA eseguirà tali istruzioni, restando esclusa qualsivoglia discrezionalità decisionale in capo a quest’ultima; b) ALFA PD (anche utilizzando i fondi messi a disposizione da ALFA a valere sull’Affidamento) e ALFA forniranno a BETA la provvista necessaria affinché quest’ultima dia esecuzione alle disposizioni di utilizzo. Resta, in ogni caso, escluso un rapporto di credito tra BETA e i debitori revolving.
Per quanto riguarda il rapporto con i debitori, in base alle disposizioni della Convenzione, con riferimento ai contratti revolving, ALFA PD si impegna a rendere edotti i debitori revolving circa il suo ruolo e quello di BETA in relazione alle attività sugli affidamenti utilizzabili.
Per quanto riguarda l’operatività del servizio fornito da BETA, quest’ultima si impegna a dare esecuzione “in nome e per conto di ALFA PD” alle disposizioni di utilizzo impartite dai debitori revolving (secondo le procedure in uso presso BETA).
Per quanto riguarda il profilo della responsabilità, è previsto che ALFA PD sarà l’unico soggetto responsabile verso i terzi dei rapporti con i debitori revolving.
In base alla convenzione, ALFA PD è il solo soggetto responsabile della gestione dei contratti UTP vigenti e della conclusione e gestione dei contratti di nuova finanza, degli affidamenti utilizzabili, dei crediti dagli stessi derivanti e delle attività previste dalla Convenzione nel Protocollo operativo post scissione, effettuando le relative istruttorie e assumendone la conseguente responsabilità.
Nell’ambito delle clausole che disciplinano la responsabilità delle parti della convenzione, è, altresì, espressamente previsto che ALFA e ALFA PD, anche ai sensi dell’art. 1720 del codice civile (“Spese e compenso del mandatario”), terranno in solido tra loro, manlevata e indenne BETA rispetto a qualsiasi danno emergente, lucro cessante, perdita, danno, spesa (anche legale) subiti da BETA anche per effetto di azioni o pretese di terzi e dei debitori revolving e/o loro aventi/danti causa derivante, tra l’altro, dall’esecuzione della convenzione – salvo che il danno sia conseguenza dell’inadempimento da parte di BETA delle obbligazioni dalla stessa assunte in base alla medesima convenzione – nonché derivanti da eventi connessi agli impegni assunti da ALFA e/o ALFA PD in forza della convenzione.
Tenendo conto delle caratteristiche dell’attività posta in essere da BETA (in nome e per conto della società istante), come rappresentate nell’istanza e desumibili dalla documentazione allegata, si è dell’avviso che la stessa – consistente, in termini più generali, nella concessione di finanziamenti e nella gestione dei pagamenti in conto corrente – sia nel suo complesso oggettivamente riconducibile nell’ambito delle operazioni esenti di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ad avviso della scrivente, il rapporto di fronting-bank, a fronte del quale le parti hanno concordato una commissione una tantum ed un corrispettivo annuo a favore di BETA e in forza del quale BETA si interpone tra la società istante e i debitori “ceduti” nell’esecuzione dei predetti servizi finanziari, può ricondursi alla figura del mandato ovvero ad una forma di intermediazione atipica nell’ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto (mediante rapporti di conto corrente bancario).
Conseguentemente, si è dell’avviso che l’attività di fronting-bank svolta da BETA a favore di ALFA (rectius, ALFA PD) possa fruire del regime di esenzione in applicazione di quanto disposto dai nn. 1) e 9) dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n.633 del 1972.
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