ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 11 marzo 2021, n. 561
Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese ittiche
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (d’ora in poi “Decreto”) ha previsto all’articolo 13, comma 11 che, le misure in favore della liquidità a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca.
Al fine di dare completa attuazione a tale disposizione anche in favore delle imprese ittiche, è stato emanato – lo scorso 9 ottobre – l’allegato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce i criteri, le condizioni e le modalità di rilascio delle garanzie in favore delle imprese operanti nella pesca da parte di ISMEA.
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 14 del predetto decreto ministeriale, ISMEA ha emanato le allegate istruzioni applicative volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione della garanzia diretta, della cogaranzia, della controgaranzia e della riassicurazione in favore dei confidi, rilasciate nell’ambito dell’attività ordinaria come di seguito sintetizzate.
Tali Istruzioni applicative si applicano alle richieste di garanzia pervenute a partire dal 13 febbraio 2021.
– Garanzia diretta
Le operazioni di garanzia diretta sono attivabili per finanziamenti a medio o lungo termine destinati a:
– investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
– interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l’igiene, a salute e le condizioni di lavoro;
– l’acquisto di nuove macchine e attrezzature.
Inoltre, sono ammessi finanziamenti a breve termine destinati all’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, che sale all’80% per giovani imprenditori ittici, nel limite di 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese.
La richiesta di garanzia diretta deve essere inoltrata dall’impresa tramite il soggetto finanziatore, che è tenuto a presentare a ISMEA una relazione circostanziata sull’imprenditore e l’azienda, le condizioni del finanziamento e la sostenibilità e validità del progetto e, nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.
A fronte dei finanziamenti concessi alle aziende ittiche, inoltre, ISMEA può anche rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, che presentano la domanda per conto dell’impresa.
In entrambi i casi, sia per la garanzia diretta che per la cogaranzia, le richieste sono deliberate entro 30 giorni dalla comunicazione di procedibilità della domanda da parte di ISMEA, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
– Controgaranzia e riassicurazione
Per i finanziamenti già assistiti da garanzie dirette, ISMEA può intervenire concedendo controgaranzie e riassicurazioni, anche congiuntamente, nel limite del 70% dell’ammontare garantito e fino all’importo massimo di un milione e di due milioni di euro, rispettivamente, per le micro e piccole imprese e per le medie imprese.
L’intervento ISMEA è previsto a condizione che la garanzia diretta rilasciate dal garante di primo livello sia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile e non superi la percentuale massima di copertura dell’80% dell’importo del finanziamento.
Le domande di controgaranzia e quella di riassicurazione devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta, fornendo la documentazione descritta dal decreto ministeriale e dalle istruzioni applicative, e anche in questo caso sono deliberate entro 30 giorni dalla comunicazione di procedibilità, seguendo l’ordine di arrivo.
Per quanto riguarda le garanzie c.d. “COVID-19”, si sottolinea che tutte le garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità sono di conseguenza rilasciate anche in favore delle imprese ittiche. A tal proposito, per le Circolari emanate dall’ISMEA e per i moduli di richiesta della garanzia, si invita a fa riferimento al sito della stessa ISMEA nella sezione “Accesso al Credito”.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Allegato 1
(MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – Decreto 09 ottobre 2020)
Allegato 2
ISMEA – ISTRUZIONI APPLICATIVE
Del decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2020 – recante “criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 in favore delle imprese ittiche”
SOMMARIO
- Garanzia diretta e cogaranzia
1.1. Finanziamenti garantibili
1.2. Misura e limiti della garanzia
1.3. Abilitazione alle comunicazioni con il garante
1.4. Presentazione ed istruttoria delle richieste di garanzia
1.4.1. Domanda
1.4.2. Esito dell’istruttoria
1.4.3. Improcedibilità della richiesta della garanzia
1.4.4. Valutazione delle richieste e quantificazione della commissione di garanzia
1.4.5. Criteri adottati dal garante
1.5. Rilascio della garanzia
1.5.1. Termini per il rilascio della garanzia
1.5.2. Proposta ed accettazione della garanzia
1.5.3. Commissione di garanzia
1.5.4. Termine e modalità di versamento della commissione
1.5.4.1. Pagamento una tantum della commissione di garanzia
1.5.4.2. Rateizzazione del pagamento della commissione di garanzia
1.6. Gestione della garanzia
1.6.1. Decorrenza della garanzia
1.6.2. Nullità ed inefficacia della garanzia
1.6.3. Variazioni dell’importo del finanziamento
1.6.4. Altre variazioni
1.6.5. Cessioni del finanziamento garantito
1.7. Escussione della garanzia
1.7.1. Richiesta di escussione
1.7.2. Documentazione
1.7.3. Determinazione della perdita liquidabile
1.7.4. Liquidazione della perdita
1.7.5. Recupero successivo alla liquidazione della perdita
- Controgaranzia e riassicurazione
2.1. Misura e limiti
2.2. Soggetti controgarantibili
2.3. Finanziamenti controgarantibili
2.5. Presentazione e istruttoria delle richieste di controgaranzia e di riassicurazione…
2.5.1. Esito dell’istruttoria
2.5.2. Improcedibilità della richiesta di controgaranzia e di riassicurazione
2.6. Valutazione delle richieste e quantificazione della commissione di controgaranzia e di riassicurazione
2.6.1. Criteri adottati dal controgarante
2.7. Rilascio della controgaranzia
2.7.1. Termini per il rilascio
2.7.2. Proposta ed accettazione della controgaranzia
2.7.3. Proposta ed accettazione della riassicurazione
2.8. Commissione di controgaranzia e di riassicurazione
2.9. Gestione della controgaranzia e della riassicurazione
2.9.1. Decorrenza
2.9.2. Nullità ed inefficacia
2.9.3. Variazioni dell’importo del finanziamento
2.9.4. Altre variazioni
2.9.5. Cessioni
2.10. Escussione della controgaranzia e della riassicurazione
2.10.1. Documentazione
2.10.2. Determinazione della perdita liquidabile
2.10.3. Liquidazione della perdita
2.10.4. Recupero successivo alla liquidazione della perdita
2.10.4.1. Liquidazione in favore del confidi
2.10.4.2. Liquidazione in favore del soggetto finanziatore
- Garanzia diretta e cogaranzia
1.1. Finanziamenti garantibili
Sono garantibili i finanziamenti a medio o lungo termine rivolti alle imprese ittiche e diretti tra l’altro a:
a) investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
c) acquisto di nuove macchine e attrezzature.
Sono inoltre ammessi finanziamenti a breve termine destinati all’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
1.2. Misura e limiti della garanzia
La garanzia diretta e la cogaranzia (d’ora in avanti, per entrambe, garanzia) non possono essere rilasciate per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000 euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 euro per le medie imprese. A tale fine, le garanzie in essere a fronte di finanziamenti cointestati valgono per il loro pieno valore per ciascuna delle imprese cointestatarie.
Il garante si riserva, sulla base di una specifica analisi del rischio, di ridurre il limite massimo assoluto in capo al singolo debitore.
Fermi restando i predetti limiti, la garanzia non può in ogni caso coprire più del 70% dell’importo finanziato; la predetta percentuale si eleva all’80% nel caso dei giovani imprenditori ittici.
La cogaranzia è concessa nei limiti indicati nelle singole convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020 – “Criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese ittiche” (d’ora in avanti, decreto) – tra il garante e i confidi (o altri fondi di garanzia) operanti anche nel settore ittico, a fronte di finanziamenti richiesti dai loro associati e garantiti dai soggetti convenzionati con il garante. Il valore delle garanzie concesse dal garante a titolo di cogaranzia non può eccedere i limiti massimi di intervento precedentemente indicati nel presente articolo.
La garanzia:
a) si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell’operazione;
b) è rilasciata con beneficio della divisione ex articolo 1947 c.c. ed è pertanto prestata solamente in favore del soggetto finanziatore ed è escutibile solamente da questo ultimo (o da soggetto cessionario autorizzato), con esclusione di ogni altro soggetto in deroga all’articolo 1954 del c.c.
1.3. Abilitazione alle comunicazioni con il garante
Il soggetto finanziatore o il confidi (d’ora in avanti, per entrambi, soggetto richiedente) che intendano operare con il garante devono effettuare l’iscrizione una tantum, a titolo gratuito, mediante accesso al portale ISMEA.
Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione, il garante comunica in via telematica al soggetto richiedente i dati provvisori di identificazione necessari per l’accesso all’area riservata.
Il soggetto richiedente, al primo accesso, deve modificare i dati provvisori di identificazione al fine di garantire la sicurezza nell’accesso.
1.4. Presentazione ed istruttoria delle richieste di garanzia
1.4.1. Domanda
La richiesta di garanzia diretta deve essere inoltrata dall’impresa per il tramite del soggetto finanziatore utilizzando apposita piattaforma telematica all’uopo predisposta dal garante.
La richiesta di cogaranzia deve essere inoltrata dall’impresa per il tramite del confidi (o altri fondi di garanzia) convenzionato con il garante utilizzando apposita piattaforma telematica all’uopo predisposta dal garante.
1.4.2. Esito dell’istruttoria
Il garante assegna alle richieste ricevute un numero di posizione progressivo e, entro 15 giorni dall’arrivo delle stesse, comunica alle imprese per il tramite del soggetto richiedente, per posta elettronica, oltre al numero di posizione assegnato ed al nominativo del referente interno competente per l’istruttoria, alternativamente:
a) la procedibilità della domanda di garanzia e l’ammissione all’istruttoria di merito;
b) la improcedibilità della domanda di garanzia;
c) la necessità di integrazione di dati, notizie e/o documenti. In tal caso:
il soggetto richiedente deve provvedere all’integrazione completa, a pena di improcedibilità della richiesta, entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del garante. Resta salvo che, in caso di giustificato motivo, il garante si riserva la facoltà di riammettere nei termini le richieste di garanzia la cui integrazione di dati, notizie o documenti sia pervenuta oltre il termine dei 30 giorni previsti, ma comunque non oltre 45 giorni.
il garante, nei successivi 15 giorni dalla ricezione dell’integrazione, comunica la decisione sulla procedibilità della domanda.
I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del garante si considerano prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
1.4.3. Improcedibilità della richiesta della garanzia
Sono improcedibili le richieste di garanzia:
1) trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 1.4.1;
2) non completate entro il termine di giorni 30 dalla data di ricezione della richiesta di integrazione dei dati, notizie e documenti; ovvero entro il termine di 45 giorni in caso di rimessione in termini;
3) per operazioni già deliberate dal soggetto finanziatore, ove la richiesta non venga presentata entro 60 giorni dalla data della delibera di concessione del finanziamento. In merito al predetto limite, le delibere provvisorie ovvero condizionate non costituiscono causa di improcedibilità ancorché adottate oltre 60 giorni prima della richiesta al garante.
1.4.4. Valutazione delle richieste e quantificazione della commissione di garanzia
L’istruttoria di merito ha luogo dopo la comunicazione di procedibilità della richiesta di garanzia.
1.4.5. Criteri adottati dal garante
Le richieste di garanzia e l’ammontare della relativa commissione di garanzia sono valutate in base ai seguenti parametri:
- elementi relativi all’imprenditore ed all’azienda;
- elementi relativi al finanziamento ed alla garanzia richiesta;
- sostenibilità e validità del progetto.
I criteri e le modalità adottati ai fini del voto finale sono determinati dal garante.
1.5. Rilascio della garanzia
1.5.1. Termini per il rilascio della garanzia
Le richieste di garanzia sono deliberate entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del garante della procedibilità della domanda, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o completamento delle richieste di garanzia.
1.5.2. Proposta ed accettazione della garanzia
Entro 10 giorni successivi alla delibera, il garante invia all’impresa finanziata presso l’indirizzo del soggetto richiedente, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione, la proposta di rilascio della garanzia. Una copia della stessa deve essere restituita al garante debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della impresa finanziata entro 30 giorni dal suo ricevimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica. Resta salvo che, in caso di giustificato motivo, il garante si riserva la facoltà di riammettere nei termini le proposte di garanzia la cui accettazione sia pervenuta oltre il termine dei 30 giorni previsti, ma comunque non oltre 45 giorni.
Trascorsi inutilmente i termini di cui al capoverso che precede, la proposta si intende non accettata.
Nella predetta comunicazione il garante indica il piano di ammortamento teorico dell’operazione da garantire con l’evidenziazione dell’ammontare garantito in essere per ciascuna scadenza intermedia.
Il soggetto finanziatore deve comunicare al garante la data in cui ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento garantito e, nel caso di cogaranzia, anche la data di rilascio della quota di garanzia a carico del confidi.
Il soggetto finanziatore deve altresì comunicare al garante la data In cui ha avuto luogo il consolidamento dell’operazione trasmettendo il piano di ammortamento definitivo.
1.5.3. Commissione di garanzia
A fronte della prestazione del garante, l’impresa finanziata deve corrispondere allo stesso, per il tramite del soggetto finanziatore, una commissione di garanzia.
1.5.4. Termine e modalità di versamento della commissione
1.5.4.1. Pagamento una tantum della commissione di garanzia
La commissione dovuta per garanzia o per cogaranzia deve essere trattenuta dal soggetto finanziatore in occasione della prima erogazione del finanziamento garantito.
Le commissioni trattenute dal soggetto finanziatore in ciascun trimestre solare devono essere versate al garante con accredito su di un conto corrente dallo stesso indicato entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.
Per i versamenti tardivi, da effettuare – a pena di nullità della garanzia – entro i 60 giorni successivi al trimestre di riferimento, sono dovuti al garante interessi di mora dall’ultimo giorno utile a quello dell’effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
1.5.4.2. Rateizzazione del pagamento della commissione di garanzia
In caso di commissioni di garanzia il cui importo una tantum non sia inferiore ad un determinato importo, il cui peso percentuale rispetto all’importo originario del finanziamento non sia inferiore ad un determinato valore e la cui durata non sia inferiore ad un determinato numero di anni, il garante può concedere, su istanza dell’impresa per il tramite del soggetto richiedente, una rateizzazione della commissione.
A tale fine, il garante aggiorna periodicamente i valori soglia dell’importo minimo di commissione una tantum, dell’incidenza percentuale della stessa sul valore del finanziamento sottostante e della durata in anni del finanziamento stesso, dandone notizia alle controparti corrispondenti.
La rateizzazione, quantificata avendo presente il piano di ammortamento comunicato dal soggetto richiedente, ha la seguente articolazione:
alla data della prima erogazione del finanziamento, è dovuta la somma delle commissioni attualizzate relative al valore complessivo del finanziamento garantito ed al debito residuo garantito quale risulta nei successivi quattro periodi di ammortamento;
– alla data di pagamento della prima rata di ammortamento, è dovuta la commissione (attualizzata per quattro periodi) relativa al debito residuo garantito risultante dopo il pagamento della quinta rata di ammortamento;
– alla data di pagamento di ciascuna rata successiva, fino alla quintultima, è dovuta la commissione (attualizzata per quattro periodi) relativa al debito residuo garantito quale risulta dopo il pagamento della rata di ammortamento prevista dopo cinque periodi di ammortamento.
Nel caso di pagamento ratizzato della commissione di garanzia, il versamento delle somme dovute per commissione tempo per tempo deve essere effettuato in favore del garante con accredito su di un conto corrente dallo stesso indicato entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.
Per i versamenti tardivi, da effettuare – a pena di nullità della garanzia – entro i 60 giorni successivi al trimestre di riferimento, sono dovuti al garante interessi di mora dall’ultimo giorno utile a quello dell’effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
1.6. Gestione della garanzia
1.6.1. Decorrenza della garanzia
La garanzia ha effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.
In caso di finanziamenti erogati in più soluzioni per i quali l’inadempimento si verifichi prima del consolidamento dell’operazione, la garanzia si esplica, nella misura percentuale prevista, limitatamente all’importo effettivamente erogato.
1.6.2. Nullità ed inefficacia della garanzia
La garanzia è nulla qualora:
a) sia stata concessa sulla base di dati, documentazione o notizie mendaci ovvero risultati inesatti o reticenti per dolo o colpa grave del soggetto finanziatore;
b) siano trascorsi oltre 180 giorni tra la data di accettazione della proposta di rilascio della garanzia e la data di valuta della prima erogazione del finanziamento;
c) intervengano variazioni dei termini o delle modalità di erogazione ovvero di ammortamento del finanziamento, relativamente alle quali il garante non abbia espressamente manifestato il proprio assenso, con esclusione di quelle indipendenti dalla volontà del soggetto finanziatore;
d) non pervenga al garante il versamento della commissione (una tantum o singola rata, in caso di ratizzazione), e/o dei relativi interessi, entro 60 giorni successivi alla chiusura del trimestre solare di riferimento come individuato ai sensi dei precedenti paragrafi 1.5.4.1 e 1.5.4.2.
La garanzia è inefficace nel caso in cui il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell’inadempimento dell’impresa finanziata, fatto salvo il caso in cui l’inadempimento sia sorto prima della scadenza del termine di cui al precedente punto d).
Nell’ipotesi di cogaranzia, la garanzia è altresì inefficace nel caso in cui il confidi non rilasci, entro la data di valuta della prima erogazione del finanziamento, la propria quota di garanzia nei termini indicati nella relativa richiesta.
1.6.3. Variazioni dell’importo del finanziamento
Qualora nel tempo intercorrente tra la emanazione della proposta di rilascio e la erogazione del finanziamento, intervengano variazioni in aumento (quali ad esempio il consolidamento degli interessi di preammortamento) od in diminuzione dell’importo del finanziamento precedentemente comunicato, il soggetto richiedente deve darne comunicazione al garante, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’atto definitivo di concessione del finanziamento, che provvederà ad adeguare l’importo della garanzia inizialmente rilasciata onde procedere alla riformulazione del calcolo della commissione di garanzia.
In caso di aumento dell’importo del finanziamento, resta fermo l’importo originario della garanzia rilasciata dal garante, riducendosi conseguentemente il rapporto tra garanzia prestata e finanziamento erogato. Tale nuovo valore percentuale non varia per l’intera durata del finanziamento.
In caso di riduzione del finanziamento, resta fermo il rapporto tra garanzia rilasciata ed importo del finanziamento, riducendosi conseguentemente il valore della garanzia rilasciata.
1.6.4. Altre variazioni
Ai fini della conferma della garanzia i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono chiedere il preventivo assenso del garante per la variazione:
a) della durata del finanziamento;
b) delle garanzie poste a presidio del finanziamento;
c) della titolarità del credito;
d) della titolarità del debito, con esclusione dei casi di cui alla successiva lettera b).
I soggetti richiedenti devono altresì comunicare al garante:
a) la revoca di eventuali contributi pubblici concessi all’impresa finanziata;
b) la variazione della titolarità del debito per cause indipendenti dalla volontà delle parti contrattuali (ad es., a seguito di successione mortis causa);
c) azioni giudiziarie e/o amministrative di cui siano venuti a conoscenza che possano incidere negativamente sull’assetto patrimoniale del soggetto garantito (ad es. sequestri ed espropriazioni).
1.6.5. Cessioni del finanziamento garantito
La cessione del credito afferente al finanziamento garantito effettuata in favore di soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti finanziatori di cui all’articolo 1 del decreto, comporta la decadenza dalla garanzia.
Fermo restando l’espresso assenso del garante di cui al precedente paragrafo 1.6.4, la cessione del debito afferente al finanziamento garantito effettuata in favore di soggetti diversi dalle imprese ittiche come definite all’articolo 1 del decreto, comporta la decadenza dalla garanzia.
1.7. Escussione della garanzia
1.7.1. Richiesta di escussione
Salvo diversi preventivi accordi con il garante, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inoltrata dal titolare del credito garantito entro 365 giorni dal primo inadempimento e, comunque, a seguito della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine. Il mancato rispetto del predetto termine è causa di decadenza dalla garanzia.
Ai fini dell’escussione della garanzia, per primo inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente.
In caso di cogaranzia, le convenzioni stipulate tra il garante e i confidi (o altri fondi di garanzia) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto possono prevedere diverse modalità di gestione delle procedure di liquidazione della perdita.
1.7.2. Documentazione
A pena di inefficacia della garanzia, a corredo della richiesta di escussione, il soggetto richiedente deve trasmettere la seguente documentazione:
a) copia della lettera di intimazione di pagamento trasmessa all’impresa debitrice avente ad oggetto la richiesta dell’intera esposizione debitoria per rate scadute e non pagate, capitale a scadere e interessi maturati;
b) copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
c) copia di documentazione attestante che l’impresa ittica rientri nelle categorie ammissibili e che non sia impresa in difficoltà;
d) copia di documentazione attestante che l’impresa non abbia commesso contravvenzioni ed illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nei dodici mesi precedenti la richiesta di rilascio della garanzia;
e) copia della delibera di concessione del finanziamento e del contratto di finanziamento contenente il piano di ammortamento sulla base del quale il garante quantifica la commissione di garanzia e la quota di accantonamento al patrimonio;
f) per le imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati; nel caso di imprese senza obbligo di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali; per tutte le imprese in attività da meno di tre anni, ovvero per le imprese di nuova costituzione, i bilanci o le dichiarazioni fiscali disponibili;
g) copia delle visure alla Centrale Rischi di Banca d’Italia;
h) copia della documentazione dalla quale risulti l’assenza di procedure esecutive, iscrizioni pregiudizievoli e protesti in capo all’impresa;
i) per le richieste di garanzia di importo superiore a 100.000 euro, elenco degli impegni di firma, rilasciati ed ottenuti, dall’impresa, in essere al momento della richiesta di garanzia e con indicazione dell’importo garantito e della scadenza dell’impegno;
j) documentazione attestante il raggiungimento delle finalità del finanziamento garantito come indicate nella richiesta di rilascio della garanzia.
I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), f), g), h), i) dovranno essere acquisiti nei 30 giorni precedenti alla data della richiesta di rilascio della garanzia.
È facoltà del garante chiedere, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di escussione, ulteriori dati, documentazione e notizie da far pervenire entro i successivi 90 giorni. Il mancato riscontro delle richieste di integrazione del garante nei termini previsti costituisce motivo di inefficacia della garanzia.
1.7.3. Determinazione della perdita liquidabile
L’importo della perdita che il garante può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della garanzia, è così determinato:
a) debito residuo determinato alla data dell’ultima rata pagata prima dell’inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto;
b) relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.
Resta fermo che l’importo massimo di intervento del garante è pari a 2 milioni di euro per le medie imprese ed 1 milione di euro per le piccole e micro imprese.
1.7.4. Liquidazione della perdita
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di escussione ovvero dei documenti, dati e notizie di cui al paragrafo 1.7.2, il garante delibera in merito alla richiesta stessa e in caso di esito positivo, accredita al titolare del credito garantito la somma corrispondente alla perdita accertata secondo i criteri di determinazione indicati nel precedente paragrafo 1.7.3 con valuta giorno successivo a quello di deliberazione di liquidazione.
1.7.5. Recupero successivo alla liquidazione della perdita
Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita, il garante acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa finanziata per le somme pagate.
È facoltà del garante dare mandato ai soggetti che hanno ottenuto la liquidazione della perdita di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio. La decisione da parte del garante di volersi avvalere della predetta facoltà è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.
Qualora il soggetto che ha ottenuto il pagamento della perdita intenda accettare il mandato, deve darne comunicazione al garante entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del conferimento. In difetto, il mandato si intende non accettato.
In caso di accettazione del mandato, il garante ha l’obbligo di concorrere – in proporzione alla quota di credito per la quale è stato azionato il recupero – insieme con il mandatario alle spese legali per il recupero del credito.
Ove le azioni esecutive attivate anche per conto del garante risultino satisfattive, il mandatario deve fornire al garante un prospetto informativo sull’esito delle azioni con riguardo alle somme recuperate e alle spese legali sostenute in proporzione ai rispettivi crediti vantati nei confronti del debitore.
Le somme recuperate di spettanza del garante dovranno essere allo stesso restituite con valuta lo stesso giorno dell’incasso ottenuto dal soggetto mandatario.
Qualora invece il garante voglia procedere direttamente nei confronti dell’impresa finanziata, il soggetto che ha ottenuto la liquidazione della perdita deve fornire al garante tutta la documentazione attinente al rapporto di credito necessaria a consentire l’esercizio dell’azione nei confronti del debitore.
In caso di cogaranzia, le convenzioni stipulate tra il garante e i confidi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto possono disciplinare le modalità per il recupero coattivo delle somme liquidate a titolo di garanzia.
- Controgaranzia e riassicurazione
2.1. Misura e limiti
La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse in misura non superiore al 70% dell’ammontare garantito dal confidi o da altri fondi di garanzia (d’ora in avanti, per entrambi, confidi) e fino ad un importo massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000 euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 euro per le medie imprese. A tale fine, le garanzie in essere a fronte di finanziamenti cointestati valgono per il loro pieno valore per ciascuna delle imprese cointestatarie.
La controgaranzia e la riassicurazione sono concesse a condizione che la garanzia prestata dai confidi possa essere qualificata come garanzia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile e non superi la percentuale massima di copertura dell’80% dell’importo del finanziamento.
La controgaranzia e la riassicurazione si riducono proporzionalmente al debito residuo in essere in relazione al piano di ammortamento, in modo che il rapporto tra debito residuo e importo controgarantito rimanga costante nel corso della durata dell’operazione.
2.2. Soggetti controgarantibili
Possono chiedere la controgaranzia e la riassicurazione i confidi che siano iscritti all’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano ottenuto l’abilitazione ad operare con il controgarante.
2.3. Finanziamenti controgarantibili
La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse a fronte di finanziamenti che abbiano le finalità di cui al precedente paragrafo 1.1.
2.4. Abilitazione ad avvalersi della controgaranzia e della riassicurazione
Il confidi che intenda operare con il controgarante deve effettuare una iscrizione una tantum, a titolo gratuito, mediante accesso al portale ISMEA, sezione controgaranzia/riassicurazione.
Contestualmente alla richiesta di iscrizione, deve trasmettere:
a) il proprio statuto;
b) i propri dati identificativi (indirizzo, telefono, referenti, indirizzo di posta elettronica certificata);
c) copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) copia dell’ultimo bilancio approvato;
e) copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti finanziatori.
Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione, il controgarante comunica in via telematica al confidi richiedente i dati provvisori di identificazione necessari per l’accesso all’area riservata.
Il confidi, al primo accesso, deve modificare i dati provvisori di identificazione al fine di garantire la sicurezza nell’accesso.
2.5. Presentazione e istruttoria delle richieste di controgaranzia e di riassicurazione
Entro sei mesi dalla data della delibera di rilascio della garanzia da parte del confidi, quest’ultimo trasmette al controgarante la richiesta di controgaranzia e di riassicurazione, in via telematica, utilizzando la piattaforma all’uopo predisposta. Nella richiesta devono essere indicate anche le condizioni economiche applicate alle imprese per il rilascio della garanzia da parte del confidi e per la concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore.
2.5.1. Esito dell’istruttoria
Il controgarante assegna alle richieste ricevute un numero di posizione progressivo e, entro 15 giorni dall’arrivo delle stesse, comunica al confidi richiedente, per posta elettronica, oltre al numero di posizione assegnato ed al nominativo del referente interno competente per l’istruttoria, alternativamente:
a) la procedibilità della domanda di controgaranzia e di riassicurazione e l’ammissione all’istruttoria di merito;
b) la improcedibilità della domanda di controgaranzia e di riassicurazione;
c) la necessità di integrazione di dati, notizie e/o documenti. In tal caso:
il confidi deve provvedere all’integrazione completa, a pena di improcedibilità della richiesta, entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del controgarante. Resta salvo che, in caso di giustificato motivo, il controgarante si riserva la facoltà di riammettere nei termini le richieste di controgaranzia e di riassicurazione la cui integrazione di dati, notizie o documenti sia pervenuta oltre il termine dei 30 giorni previsti, ma comunque non oltre 45 giorni.
il controgarante, nei successivi 15 giorni dalla ricezione dell’integrazione, comunica la decisione sulla procedibilità della domanda.
I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del controgarante si considerano prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
2.5.2. Improcedibilità della richiesta di controgaranzia e di riassicurazione
Sono improcedibili le richieste:
a) trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 2.5.;
b) non completate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione dei dati, notizie e documenti; ovvero entro il termine di 45 giorni in caso di rimessione in termini;
c) per operazioni già deliberate dal soggetto finanziatore, ove la richiesta non venga presentata entro 60 giorni dalla data della delibera di concessione del finanziamento. In merito al predetto limite, le delibere provvisorie ovvero condizionate non costituiscono causa di improcedibilità ancorché adottate oltre 60 giorni prima della richiesta al garante;
d) ove la richiesta venga presentata oltre il termine di sei mesi dalla data della delibera di rilascio della garanzia da parte del confidi ovvero prima della stessa delibera di rilascio.
2.6. Valutazione delle richieste e quantificazione della commissione di controgaranzia e di riassicurazione
L’istruttoria di merito ha luogo dopo la comunicazione di procedibilità della richiesta di controgaranzia e di riassicurazione.
2.6.1. Criteri adottati dal controgarante
Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia e della riassicurazione, è dovuta al controgarante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell’importo della controgaranzia e della riassicurazione concessa.
La misura della percentuale è stabilita dal controgarante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell’operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell’impresa garantita e del confidi, della finalità, della durata e dell’importo del finanziamento da controgarantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano.
2.7. Rilascio della controgaranzia
2.7.1. Termini per il rilascio
Le richieste di controgaranzia e di riassicurazione sono deliberate entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione da parte del controgarante della procedibilità della domanda, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o completamento delle richieste.
2.7.2. Proposta ed accettazione della controgaranzia
Entro 10 giorni successivi alla delibera, il controgarante trasmette al confidi, all’impresa e in copia al soggetto finanziatore, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione, la proposta di rilascio della controgaranzia. Una copia della stessa deve essere restituita al controgarante debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del confidi e dal legale rappresentante dell’impresa entro 30 giorni dal suo ricevimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica. Resta salvo che, in caso di giustificato motivo, il controgarante si riserva la facoltà di riammettere nei termini le proposte di controgaranzia la cui accettazione sia pervenuta oltre il termine dei 30 giorni previsti, ma comunque non oltre 45 giorni.
In caso di mancato riscontro da parte del confidi e dell’impresa alla proposta di rilascio di controgaranzia nei termini sopra indicati, questa si intende non accettata.
Fermo restando che l’erogazione del finanziamento deve avvenire entro i 180 giorni successivi alla accettazione della proposta di rilascio della controgaranzia, il confidi deve comunicare al controgarante la data in cui ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento controgarantito.
Il confidi deve altresì comunicare al controgarante la data in cui ha avuto luogo il consolidamento dell’operazione trasmettendo il piano di ammortamento definitivo.
2.7.3. Proposta ed accettazione della riassicurazione
Entro 10 giorni successivi alla delibera, il controgarante trasmette al confidi, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione, la proposta di rilascio della riassicurazione. Una copia della stessa deve essere restituita al controgarante debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del confidi entro 30 giorni dal suo ricevimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica.
Resta salvo che, in caso di giustificato motivo, il controgarante si riserva la facoltà di riammettere nei termini le proposte di riassicurazione la cui accettazione sia pervenuta oltre il termine dei 30 giorni previsti, ma comunque non oltre 45 giorni.
In caso di mancato riscontro da parte del confidi alla proposta di rilascio della riassicurazione nei termini sopra indicati, questa si intende non accettata.
Con l’accettazione della proposta, il confidi si impegna a concordare con il controgarante – in seguito all’eventuale liquidazione della perdita da parte dello stesso – le azioni da intraprendere per il recupero del credito nonché a retrocedere al controgarante le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente nei termini stabiliti al successivo paragrafo 2.10.4.1.
2.8. Commissione di controgaranzia e di riassicurazione
Le commissioni di controgaranzia e di riassicurazione sono dovute a far tempo dalla prima erogazione del finanziamento.
Le commissioni relative a finanziamenti erogati in ciascun trimestre solare devono essere versate da parte del confidi con accredito su di un conto corrente indicato dal controgarante entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.
Per i versamenti tardivi, da effettuare comunque non oltre i 60 giorni successivi al trimestre di riferimento, sono dovuti al controgarante interessi di mora dall’ultimo giorno utile a quello dell’effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
In caso di rateizzazione della commissione si applica, in quanto compatibile, il precedente paragrafo 1.5.4.2.
La comunicazione di decadenza dalla controgaranzia e della riassicurazione è effettuata dal controgarante al confidi ed al soggetto finanziatore.
2.9. Gestione della controgaranzia e della riassicurazione
2.9.1. Decorrenza
La controgaranzia e la riassicurazione hanno effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.
In caso di finanziamenti erogati in più soluzioni per i quali l’inadempimento si verifichi prima del consolidamento dell’operazione, la controgaranzia e la riassicurazione si esplicano, nella misura percentuale prevista, limitatamente all’importo effettivamente erogato.
2.9.2. Nullità ed inefficacia
La controgaranzia e la riassicurazione sono nulle qualora:
- siano state concesse sulla base di dati, documentazione o notizie, mendaci, inesatti o reticenti fornite da parte del confidi. In presenza di tale causa di nullità, il confidi si impegna a rifondere il controgarante degli oneri derivanti dall’eventuale intervento prestato in favore del soggetto finanziatore;
- il finanziamento non sia erogato nei termini e secondo le modalità comunicate all’atto della richiesta di controgaranzia e di riassicurazione o nel corso della relativa istruttoria e comunque entro i 180 giorni successivi all’accettazione della proposta di rilascio della controgaranzia e della riassicurazione;
- intervengano variazioni dei contratti di finanziamento e di garanzia sottostanti quello di controgaranzia e di riassicurazione, salvo quelle indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti, relativamente alle quali il controgarante non abbia espressamente manifestato il proprio assenso al mantenimento della controgaranzia e della riassicurazione;
- non pervenga al controgarante il versamento della commissione (una tantum o singola rata, in caso di ratizzazione), e/o dei relativi interessi, entro 60 giorni successivi alla chiusura del trimestre solare di riferimento come individuato ai sensi dei precedenti paragrafi 1.5.4.1 e 1.5.4.2.
La controgaranzia e la riassicurazione sono inefficaci nel caso in cui il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell’inadempimento dell’impresa finanziata, fatto salvo il caso in cui l’inadempimento sia sorto prima della scadenza del termine di cui al precedente punto d).
2.9.3. Variazioni dell’importo del finanziamento
Qualora successivamente alla proposta di rilascio della controgaranzia e della riassicurazione, intervengano variazioni in aumento (quali ad esempio il consolidamento degli interessi di preammortamento) od in diminuzione dell’importo del finanziamento garantito dal confidi, quest’ultimo deve darne comunicazione entro 60 giorni al controgarante che provvederà ad adeguare la controgaranzia e la riassicurazione inizialmente rilasciate.
2.9.4. Altre variazioni
Ai fini della conferma della controgaranzia e della riassicurazione il confidi, per ogni operazione ammessa, deve chiedere il preventivo assenso del controgarante per la variazione:
a) della garanzia prestata;
b) della durata del finanziamento;
c) delle garanzie poste a presidio del finanziamento;
d) della titolarità del rapporto fideiussorio controgarantito;
e) della titolarità del credito;
f) della titolarità del debito, ad eccezione dei casi di cui alla successiva lettera b).
Il confidi deve altresì comunicare al controgarante:
a) la revoca di eventuali contributi pubblici concessi all’impresa finanziata;
b) la variazione della titolarità del debito per cause indipendenti dalla volontà delle parti contrattuali (ad es., a seguito di successione mortis causa);
c) azioni giudiziarie e/o amministrative di cui siano venuti a conoscenza che possano incidere negativamente sull’assetto patrimoniale del soggetto garantito (ad es. sequestri ed espropriazioni).
2.9.5. Cessioni
La cessione del rapporto fideiussorio controgarantito effettuata in favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 2.2., comporta la decadenza dalla controgaranzia e dalla riassicurazione.
La cessione del credito afferente al finanziamento controgarantito in favore di soggetti diversi dai soggetti finanziatori come definiti all’articolo 1 del decreto, comporta la decadenza dalla controgaranzia e dalla riassicurazione.
La cessione del debito afferente al finanziamento controgarantito effettuata in favore di soggetti diversi dalle imprese come definite all’articolo 1 del decreto, comporta la decadenza dalla controgaranzia e dalla riassicurazione.
2.10. Escussione della controgaranzia e della riassicurazione
La richiesta di escussione della controgaranzia deve essere inoltrata dal titolare del credito controgarantito, trascorsi 180 giorni dal mancato adempimento del confidi e previo invio di una lettera di diffida e messa in mora indirizzata al confidi per il recupero del credito.
La richiesta di escussione della riassicurazione deve essere inoltrata dal confidi che ha già pagato la quota da esso garantita, entro 90 giorni dalla data valuta di versamento al soggetto finanziatore.
A pena di inefficacia della controgaranzia e della riassicurazione, il soggetto richiedente l’escussione deve trasmettere idonea documentazione attestante che la dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine sia avvenuta entro 365 giorni dal primo inadempimento dell’impresa.
A tal fine, per primo inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente.
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente paragrafo è causa di decadenza dalla controgaranzia e dalla riassicurazione.
2.10.1. Documentazione
A pena di inefficacia della controgaranzia e della riassicurazione, a corredo della richiesta di escussione, il soggetto richiedente deve trasmettere la seguente documentazione:
a) copia della delibera di concessione della garanzia da parte del confidi e della relativa lettera di rilascio della garanzia;
b) copia della lettera di intimazione di pagamento trasmessa all’impresa debitrice avente ad oggetto la richiesta dell’intera esposizione debitoria per rate scadute e non pagate, capitale a scadere e interessi maturati;
c) copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
d) copia di documentazione attestante che l’impresa rientri nelle categorie ammissibili e che non sia impresa in difficoltà;
e) copia di documentazione attestante che l’impresa non abbia commesso contravvenzioni ed illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nei dodici mesi precedenti la richiesta di rilascio della garanzia;
f) copia della delibera di concessione del finanziamento e del contratto di finanziamento contenente il piano di ammortamento;
g) per le imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati; nel caso di imprese senza obbligo di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali; per tutte le imprese in attività da meno di tre anni, ovvero per le imprese di nuova costituzione, i bilanci o le dichiarazioni fiscali disponibili;
h) copia delle visure alla Centrale Rischi di Banca d’Italia;
i) copia della documentazione dalla quale risulti l’assenza di procedure esecutive, iscrizioni pregiudizievoli e protesti in capo all’impresa richiedente;
j) per le richieste di garanzia di importo superiore a 100.000 euro, elenco degli impegni di firma, rilasciati ed ottenuti, dall’impresa, in essere al momento della richiesta di garanzia e con indicazione dell’importo garantito e della scadenza dell’impegno; k) documentazione attestante il raggiungimento delle finalità del finanziamento controgarantito, come indicate nella richiesta di rilascio della controgaranzia.
I documenti di cui alle precedenti lettere c), d), e), g), h), i), j) devono essere acquisiti nei 30 giorni precedenti alla data della richiesta di rilascio della controgaranzia e della riassicurazione.
È facoltà del controgarante chiedere, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di escussione, ulteriori dati, documentazione e notizie da far pervenire entro i successivi 90 giorni. Il mancato riscontro delle richieste di integrazione del controgarante nei termini previsti costituisce motivo di inefficacia della controgaranzia e della riassicurazione.
2.10.2. Determinazione della perdita liquidabile
L’importo della perdita che il controgarante può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della controgaranzia e della riassicurazione, è così determinato:
a) debito residuo determinato alla data dell’ultima rata pagata prima dell’inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto;
b) relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.
Resta fermo che l’importo massimo di intervento del controgarante è pari a 2 milioni di euro per le medie imprese ed 1 milione di euro per le piccole e micro imprese.
2.10.3. Liquidazione della perdita
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ovvero dei documenti, dati e notizie di cui al paragrafo 2.10.1., il controgarante delibera in merito alla richiesta stessa e, in caso di esito positivo, accredita la somma corrispondente alla perdita accertata secondo i criteri di determinazione indicati al precedente articolo 2.10.2. con valuta giorno successivo a quello di deliberazione di liquidazione.
2.10.4. Recupero successivo alla liquidazione della perdita
2.10.4.1. Liquidazione in favore del confidi
A seguito della liquidazione della perdita, controgarante e confidi definiscono le modalità di attuazione delle procedure di recupero.
Le somme recuperate dal confidi a seguito dell’espletamento delle procedure di recupero del credito, al netto delle spese legali documentate e in misura corrispondente alla percentuale controgarantita, devono essere versate al controgarante con valuta stesso giorno dell’incasso ottenuto dal confidi.
2.10.4.2. Liquidazione in favore del soggetto finanziatore
Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita in favore del soggetto finanziatore, il controgarante acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa finanziata e sul confidi per le somme pagate.
È facoltà del controgarante dare mandato ai soggetti che hanno ottenuto la liquidazione della perdita di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio. La decisione da parte del controgarante di volersi avvalere della predetta facoltà è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.
Qualora il soggetto che ha ottenuto la liquidazione intenda accettare il mandato, deve darne comunicazione al controgarante entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del conferimento. In difetto, il mandato si intende non accettato.
In caso di accettazione del mandato, il controgarante ha l’obbligo di concorrere – in proporzione alla quota di credito per la quale è stato azionato il recupero – insieme con il mandatario alle spese legali per il recupero del credito.
Ove le azioni esecutive attivate anche per conto del controgarante risultino satisfattive, il mandatario deve fornire al controgarante un prospetto informativo sull’esito delle azioni con riguardo alle somme recuperate e alle spese legali sostenute in proporzione ai rispettivi crediti vantati nei confronti del debitore.
Le somme recuperate di spettanza del controgarante dovranno essere allo stesso restituite con valuta stesso giorno dell’incasso ottenuto da parte del mandatario.
Qualora invece il controgarante voglia procedere direttamente al recupero del proprio credito, il soggetto che ha ottenuto la liquidazione della perdita deve fornire al controgarante tutta la documentazione attinente al rapporto di credito e di garanzia necessaria a consentire l’esercizio dell’azione nei confronti del debitore e/o del confidi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 23 febbraio 2021, n. 314 - Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure a…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 02 marzo 2021, n. 453 - Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure a…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 10 giugno 2021, n. 1628 - Decreto Sostegni bis - Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile…
- Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 - Proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "DL Liquidità"), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 28 ottobre 2020, n. 2181 - Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 01 luglio 2020, n. 1251 - Attività di rilascio di garanzie di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure a sostegno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…