Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione 8, sentenza n. 302 depositata il 4 marzo 2020 – In caso di fallimento di una società comunale che si occupa della gestione di un servizio tramite affidamento diretto, spetta al Comune la gestione diretta del servizio; l’unica alternativa percorribile è l’affidamento del medesimo servizio, mediante gara, a soggetti esterni non partecipati

In caso di fallimento di una società comunale che si occupa della gestione di un servizio tramite affidamento diretto, spetta al Comune la gestione diretta del servizio; l’unica alternativa percorribile è l’affidamento del medesimo servizio, mediante gara, a soggetti esterni non partecipati

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione 6, sentenza n. 265 depositata il 26 febbraio 2020 – In tema di dichiarazione dei redditi la proroga dei termini per la notifica dell’accertamento da 4 a 5 anni è ravvisabile esclusivamente nel caso di omessa dichiarazione dei redditi e non di dichiarazione incompleta

In tema di dichiarazione dei redditi la proroga dei termini per la notifica dell’accertamento da 4 a 5 anni è ravvisabile esclusivamente nel caso di omessa dichiarazione dei redditi e non di dichiarazione incompleta

Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 32 depositata il 24 febbraio 2020 – Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale

Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2020, n. 13499 – Qualora la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

Qualora la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13123 – La disciplina dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione economica sostanziale programmata e realizzata

La disciplina dell'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale proprio dell'operazione economica sostanziale programmata e realizzata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13810 – Costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità personali, nonostante la produzione del reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza dei presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor

Costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità personali, nonostante la produzione del reddito cospicuo, non potendosi desumere l'esistenza dei presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13698 – In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo

In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13551 – Nel processo tributario, ove l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, per cui ai fini della ritualità della notificazione, ciò che vale è unicamente la sottoscrizione dell’Ufficiale postale

Nel processo tributario, ove l'appellante notifichi l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, per cui ai fini della ritualità della notificazione, ciò che vale è unicamente la sottoscrizione dell'Ufficiale postale

Torna in cima