CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13551

Cartella di pagamento – Impugnazione – Requisiti della notifica – Sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario mancante – Sottoscrizione dell’ufficio postale – Validità

Rilevato che

l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti della S.N.T. S.p.A. (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento relativa a IVA e IRES dell’anno di imposta 2002, ne aveva dichiarato inammissibile l’appello (proposto avverso la prima decisione di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Società) perché la notificazione era mancante della sottoscrizione dell’Ufficiale giudiziario (nella specie il messo notificatore) in calce alla relazione di notifica;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ., introdotti daII’art. 1 bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197;

Considerato che

1. con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890, laddove la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello, perché carente della sottoscrizione nella relata del messo notificatore, quando, in realtà, la notificazione dell’impugnazione era avvenuta a mezzo del servizio postale e, in questo caso, secondo il terzo comma dell’art. 4 invocato, “l’avviso di ricevimento costituisce la prova dell’avvenuta notificazione”, con la conseguenza che, nella fattispecie, era rilevante non la sottoscrizione dell’Ufficiale notificatore, ma quella apposta dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce l’ornessa;

motivazione della decisione circa un punto decisivo della controversia laddove la C.T.R. non aveva illustrato le ragioni per le quali la documentazione allegata dall’Ufficio, ossia gli avvisi di ricevimento debitamente sottoscritti dall’ufficiale postale, non potesse essere considerata valida al fine della legittima e rituale proposizione dell’atto di appello;

3 con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod.proc.civ. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la nullità della notificazione dell’atto di appello non poteva essere pronunciata avendo l’atto raggiunto il suo scopo;

4. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

Risulta in atti che l’atto di appello venne notificato dall’Ufficio, a mezzo del servizio postale, come previsto, in virtù del richiamo operato dall’art. 53 d.lgs. n. 546/92, dall’art. 20, comma 2, stesso d.lgs.;

4.1. trova, pertanto, applicazione il principio consolidato (v., tra le altre, Cass. n. 25095 del 07/12/2016) secondo cui <<Nel processo tributario, ove l’appellante notifichi l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la disciplina applicabile è quella concernente il servizio postale ordinario dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982>> con la conseguenza che non vi è bisogno di alcuna relata e che, ai fini della ritualità della notificazione, ciò che vale è unicamente la sottoscrizione dell’Ufficiale postale (nella specie presente nell’avviso di ricevimento);

5. in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. Sicilia-sezione di Catania per l’esame ed il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.