MINISTERO del TURISMO – Avviso del 23 aprile 2024, n. 11955
Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota pari al 20% e 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo anno 2024
Articolo 1
(Modalità per la presentazione delle proposte quota 20%)
1. Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente presenta la propria proposta progettuale a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l’apposita piattaforma informatica.
2. La documentazione deve essere completa dei seguenti elementi, indicati, altresì, ai sensi dell’articolo 5, commi 7 e 8 dell’atto di programmazione delle risorse di parte corrente e dell’articolo 5, commi 7 e 8, dell’atto di programmazione delle risorse di conto capitale:
– Lettera di presentazione dell’intervento con indicazione degli aspetti turistici della stessa, e l’importo del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, specificando se di parte corrente o di conto capitale e, in particolare, i seguenti allegati:
– “Relazione” o studio di fattibilità recante la descrizione particolareggiata dell’evento, gli obiettivi e le finalità dello stesso, in modo da enfatizzare la valenza turistica della manifestazione stessa, la partecipazione straniera;
– “scheda intervento” – come da modello allegato – riportante i seguenti dati:
1. denominazione dell’intervento;
2. descrizione sintetica dell’intervento e modalità previste per la sua attuazione;
3. i soggetti organizzatori ed attuatori e il soggetto beneficiario;
4. CUP assegnato;
5. costo, comprensivo di un Piano finanziario dell’evento suddiviso in entrate, nel quale devono essere specificate le fonti di copertura delle spese e i soggetti che vi provvedono, e in uscite con specificate le voci di costo. Per gli Enti Locali, per la spesa di conto capitale, è richiesta la delibera della giunta con la quale l’amministrazione si impegna a stanziare in bilancio le risorse necessarie per il cofinanziamento. Il soddisfacimento di tale previsione nel bilancio dell’anno di riferimento è requisito per il trasferimento delle risorse;
6. copertura finanziaria e quota di cofinanziamento, come da atto di programmazione delle risorse;
7. localizzazione dell’intervento;
8. risultati attesi;
9. target;
10. cronoprogramma, dal quale si evincano temporalmente le singole fasi di svolgimento dell’evento ed eventuali fasi successive;
11. atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse;
12. le iniziative di comunicazione e di promozione dell’evento e l’effettiva visibilità che gli interventi garantiscono al Ministero del turismo, come specificato negli atti di programmazione.
3. L’ammissibilità delle proposte pervenute è effettuata dall’Ufficio II del Segretariato generale.
4. Ove la documentazione sia carente, sono richieste al soggetto proponente le integrazioni documentali necessaria, da trasmettere entro 10 giorni. L’insussistenza di uno degli elementi di cui al comma 2 comporta l’inammissibilità della stessa alla fase di valutazione.
5. La Commissione valuta la congruità del progetto con gli atti di programmazione e altresì, valuta la finalità turistica del progetto, anche considerando gli obiettivi del Piano strategico del Turismo 2023-2027.
6. La Commissione valuta, inoltre, l’effettiva visibilità che il progetto garantisce al Ministero del turismo, come specificato negli atti di programmazione.
7. La Commissione, ad esito della valutazione, trasmette le determinazioni assunte, comprensive dello stanziamento riconosciuto al Segretario generale.
8. Le proposte di decreto di concessione sono predisposte dall’Ufficio II del Segretariato generale e trasmesse al Segretario generale per il successivo inoltro alla Segreteria del Ministro.
9. La Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo, ad esito degli atti di concessione, provvede all’adozione degli atti di impegno e di trasferimento delle risorse.
10. È facoltà della Commissione di valutazione richiedere al soggetto proponente del progetto, ove ritenuto necessario, eventuale documentazione aggiuntiva utile per la valutazione del progetto.
11. L’Ufficio II del Segretariato generale monitora l’avanzamento dei lavori come previsto dagli atti di programmazione, verifica l’adempimento, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi di cui all’articolo 8 e cura l’attuazione di quanto indicato negli articoli 11 e 12 del presente decreto.
12. Per le integrazioni documentali di cui al precedente comma 4, resta fermo il principio dell’ordine cronologico di valutazione di cui all’articolo 3 del presente Avviso.
13. Per la presentazione delle sole proposte a valere sulla quota 20% , sia di parte corrente che di conto capitale, le domande e la relativa documentazione va inviata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 1, aperta dal 30 aprile ore 12.00 sino alla chiusura in data 30 ottobre 2024 ore 17.00, al seguente link istanze.ministeroturismo.gov.it
14. Le eventuali comunicazioni, informazioni, richieste di chiarimenti e le richieste di integrazione documentale di cui al presente articolo, avvengono mediante la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it.
Articolo 2
(Presentazione delle proposte progettuali a valere sulla quota 80%)
1. La Commissione interna di valutazione verifica la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo, delle proposte progettuali presentate dalle Regioni e Province autonome, a valere sulla quota pari all’80% del Fondo, di competenza delle Regioni.
2. In relazione alle proposte progettuali, di cui al precedente comma 1, l’Ufficio II del Segretariato generale verifica la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 1 e ove la documentazione sia carente, richiede al soggetto proponente le integrazioni documentali necessarie, da trasmettere entro il termine di 10 giorni, infine, trasmette il progetto alla Commissione di valutazione.
3. La Commissione valuta la congruità degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome con le finalità e gli obiettivi degli atti di programmazione e altresì, valuta la finalità turistica degli interventi, anche considerando gli obiettivi del Piano strategico del Turismo 2023-2027, e l’effettiva visibilità che gli interventi garantiscono alla promozione del Ministero del turismo, come specificato negli atti di programmazione.
4. La Commissione verifica che ciascuna Regione, in relazione ai “Verticali del turismo”, abbia programmato almeno un’iniziativa in forma singola o su base interregionale, come previsto all’articolo 4, comma 6, dell’atto di programmazione delle risorse di parte corrente.
5. La Commissione, al termine della valutazione svolta, trasmette l’esito, attestante la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo, al Segretario generale.
6. Le proposte di decreto di concessione sono predisposte dall’Ufficio II del Segretariato generale e trasmesse al Segretario generale per il successivo inoltro alla Segreteria del Ministro.
7. È facoltà della Commissione di valutazione richiedere, ove ritenuto necessario, alle Regioni e Province autonome eventuale documentazione aggiuntiva, utile per la valutazione della congruità degli interventi di cui al comma 1.
8. L’Ufficio II del Segretariato generale monitora l’avanzamento dei lavori come previsto dagli atti di programmazione, verifica l’adempimento, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi di cui all’articolo 8 e cura l’attuazione dell’articolo 12 del presente decreto.
9. La Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo, ad esito degli atti di concessione, provvede all’adozione degli atti di impegno e di trasferimento delle risorse.
10. La presentazione degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome, entro i termini stabiliti dagli atti di programmazione, e le successive comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it.
Articolo 3
(Ordine di valutazione delle proposte a valere sulla quota 20%)
1. La valutazione delle proposte pervenute avviene nel rispetto dell’ordine cronologico di trasmissione delle stesse esclusivamente sulla piattaforma informatica collegata al protocollo del Ministero.
2. Si considera, quale ordine cronologico di arrivo delle proposte pervenute, il numero di protocollo in ingresso del Segretariato generale del Ministero del turismo assegnato a ciascuna richiesta di contributo pervenuta.
Articolo 4
(Criteri di valutazione a valere sulla quota 20%)
1. La Commissione, in sede di valutazione delle proposte pervenute e ritenute ammissibili al finanziamento a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo di parte corrente e di conto capitale, procede all’attribuzione di un punteggio, sulla base dei criteri di valutazione, di seguito riportati, desumibili chiaramente ed in modo dettagliato dalla relazione dettagliata dell’intervento, atta a specificare la tipologia di intervento proposto:
a) attinenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo (fino a 10 punti);
b) capacità di promuovere la diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta turistica (fino a 10 punti);
c) capacità di generare ricadute economiche positive a beneficio del tessuto economico e sociale, sul territorio e sui territori limitrofi e di incrementare l’occupazione giovanile (fino a 10 punti);
d) migliorare l’esperienza del visitatore rispondendo al contempo a canoni di sostenibilità (fino a 10 punti);
e) valorizzazione dell’accessibilità turistica, intesa quale fruizione dei luoghi di interesse turistico per le persone con disabilità (fino a 10 punti);
f) valorizzazione della parità di genere (fino a 10 punti);
g) trasformazione digitale delle destinazioni attraverso anche la valorizzazione delle iniziative turistiche ad alto contenuto innovativo e tecnologico, volte ad incrementare lo Smart-Tourism o il turismo 4.0 inteso quale forma di turismo intelligente, modellato dalle nuove tecnologie per prenotazioni, trasporti, alloggi, visite guidate (fino a 10 punti).
Articolo 5
(Attribuzione dei punteggi a valere sulla quota 20%)
1. Sono finanziabili le sole proposte che nella valutazione dell’intervento o investimento abbiano ottenuto un punteggio pari almeno a 35 punti su 70.
2. La definizione dell’importo del contributo da concedere al soggetto proponente è effettuata sulla base delle risultanze della valutazione effettuata, nel corso della quale la Commissione può stabilire anche l’assegnazione di un ammontare inferiore rispetto al contributo richiesto dal soggetto proponente.
3. Per la realizzazione degli interventi o investimenti che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 35 punti e, pertanto, sono finanziabili con la quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, sia esso di parte corrente o di conto capitale, può essere assegnato un contributo pari sino al 75% del costo totale della proposta presentata, compatibilmente con le risorse a disposizione.
4. A garanzia della completa realizzazione del progetto proposto, ove, ad esito della valutazione del progetto da parte della Commissione interna di valutazione, questa abbia deliberato l’assegnazione di un contributo inferiore rispetto all’importo richiesto dal soggetto proponente, quest’ultimo, a seguito di specifica richiesta da parte del Ministero del turismo, trasmette gli atti giuridicamente vincolanti attestanti, altresì, la copertura finanziaria dell’importo eccedente la quota concessa.
Articolo 6
(Beneficiari del contributo a valere sulla quota 20%)
1. Ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente e dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale i soggetti beneficiari della misura sono:
a. le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane);
b. gli enti pubblici;
c. i concessionari di beni pubblici;
d. le istituzioni culturali e universitarie di diritto pubblico, anche in forma aggregata.
e. le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell’Atto di programmazione;
f. le associazioni legalmente riconosciute iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, che abbiano lo scopo statutario o l’atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell’Atto di programmazione;
g. gli enti del terzo settore;
h. i comitati formalmente costituiti che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell’Atto di programmazione;
i. le federazioni sportive;
j. soggetti in partenariato pubblico-privato;
k. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale, configurino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, esse verranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.
Articolo 7
(Ammissibilità del contributo a valere sulla quota 20%)
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di servizi specialistici, ai costi del personale, costi per eventuali consulenze, spese di carattere generale (costi per accomodation, trasporto e cene di gala), purché funzionali alla realizzazione dell’intervento, entro la percentuale massima del 15%.
Articolo 8
(Obblighi del soggetto beneficiario a valere sulla quota 20% e 80%)
1. Il soggetto beneficiario del progetto è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
a) realizzare le attività secondo le modalità previste entro i termini previsti nel progetto;
b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente attestare, mediante certificato, la regolare esecuzione del progetto;
c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali, entro 3 mesi dal termine indicato nel cronoprogramma;
d) gli interventi a valere sulle risorse di parte corrente devono avviati nell’anno di riferimento e devono concludersi nell’anno successivo, salvo proroghe, ai sensi dell’articolo 6, comma 6 dell’atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;
e) gli interventi a valere sulle risorse di conto capitale devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del beneficio con lo specifico decreto di assegnazione delle risorse, salvo proroghe ai sensi dell’articolo 6, comma 6 dell’atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
f) ai fini del monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, si applica il sistema di monitoraggio della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale, pena la revoca del finanziamento.
2. In caso di variazione della proposta progettuale approvata, la stessa dovrà essere preventivamente trasmessa al Ministero, all’indirizzo di posta elettronica certificata segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it ai fini dell’approvazione.
Articolo 9
(Modalità di erogazione del finanziamento quota 20%)
1. Il finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale è erogato secondo le seguenti modalità:
A) per finanziamenti fino a 99.999 euro, è erogato all’atto di concessione;
B) per finanziamenti da euro 100.000 fino a euro 999.999, il finanziamento è erogato per una quota pari al 60% all’atto di concessione, la quota residua, pari al 40% del finanziamento, è erogata all’esito della rendicontazione dell’attività svolta;
C) per concessioni superiori a 1.000.000 di euro, l’erogazione del finanziamento avviene per il 40% all’atto di concessione, per una quota pari al 30% sulla base dello stato avanzamento lavori. La quota residua a saldo pari al 30% è erogata al momento della rendicontazione finale dell’intervento svolto.
2. L’erogazione delle risorse relative alle concessioni pluriennali avviene a seguito della rendicontazione delle attività svolte.
Articolo 10
(Nomina e composizione della Commissione di valutazione delle proposte progettuali a valere sulle quote del 20% e dell’80%)
1. Le operazioni di valutazione e selezione degli interventi proposti per il finanziamento con la quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, sia esso di parte corrente o di conto capitale, sono svolte da apposita Commissione interna di valutazione, costituita da sei rappresentanti del Ministero del turismo, individuati nelle seguenti persone:
Presidente:
Dott. Roberto Nepomuceno, in qualità di Dirigente di ruolo del Ministero del turismo;
Componenti:
Dott.ssa Gemma Halliday;
Dott. Marco Blasioli;
Ing. Carlo Giarratano;
Svolge le funzioni di segreteria, Antonio Ramadori.
2. La Commissione di valutazione di cui al presente articolo, all’insediamento, definisce il regolamento di funzionamento della stessa.
Articolo 11
(Linee guida rendicontazione quota 20% – controllo e revoca)
1. Le linee guida definiscono le modalità operative che i Soggetti beneficiari devono seguire nella fase di rendicontazione delle spese effettuate in ordine all’attuazione dei progetti oggetto di finanziamento.
Le spese sono ammissibili quando sono:
Effettive: le spese devono essere sostenute e chiaramente riferibili al programma degli interventi. Sugli atti di impegno di spesa e su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa deve essere riportato il CUP e la denominazione della misura agevolativa;
Coerenti: le spese sostenute devono essere coerenti con l’intervento proposto e al decreto di concessione e sono verificate con riferimento alla proposta progettuale presentata e al piano finanziario relativo;
Comprovabili: i titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
Tracciabili: i pagamenti relativi alla realizzazione del programma degli interventi sono considerati ammissibili solo se effettuati attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari. I bonifici dovranno riportare nella causale, tutti gli estremi utili (data, numero fattura e nominativo del fornitore) ad individuare in maniera univoca il collegamento con la fattura oggetto del pagamento.
2. Il soggetto beneficiario trasmette trimestralmente una relazione dettagliata delle attività svolte, corredata da un quadro economico aggiornato ed allega, altresì, le fatture e quietanze di pagamento attestanti l’avanzamento del progetto, recanti l’indicazione del CUP ed il riferimento al progetto, nonché, per gli interventi in conto capitale, l’avanzamento dell’alimentazione dei dati finanziari sulla BDAP.
3. Al termine della realizzazione delle attività, il soggetto beneficiario trasmette la certificazione di regolare esecuzione dell’attività, il piano finanziario aggiornato a rendicontazione delle spese, copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l’indicazione del CUP ed il riferimento al progetto, nonché, il completamento dell’alimentazione dei dati sulla BDAP.
4. Per la parte relativa agli investimenti in conto capitale, i soggetti beneficiari caricano i dati sulla BDAP al fine di alimentare il sistema di monitoraggio ai sensi del sistema di monitoraggio della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e come da atto di programmazione delle risorse di parte capitale, il Ministero può procedere alla revoca del finanziamento anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della BDAP.
5. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all’attuazione del progetto finanziato, effettua controlli, anche a campione e attesta la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
6. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nelle seguenti ipotesi:
– mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale;
– mancato avvio o non corretta realizzazione dell’intervento;
– violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario;
– accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo, nonché nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l’esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
Articolo 12
(Linee guida rendicontazione quota 80% Regioni – controllo e revoca)
1. Le linee guida definiscono le modalità operative che i Soggetti beneficiari devono seguire nella fase di rendicontazione delle spese effettuate in ordine all’attuazione dei progetti oggetto di finanziamento.
Le spese sono ammissibili quando sono:
Effettive: le spese devono essere sostenute e chiaramente riferibili al programma degli interventi. Sugli atti di impegno di spesa e su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa deve essere riportato il CUP e la denominazione della misura agevolativa;
Coerenti: le spese sostenute devono essere coerenti all’intervento proposto e al decreto di concessione e sono verificate con riferimento alla proposta progettuale presentata e al piano finanziario relativo;
Comprovabili: i titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
Tracciabili: i pagamenti relativi alla realizzazione del programma degli interventi sono considerati ammissibili solo se effettuati attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari. I bonifici dovranno riportare nella causale, tutti gli estremi utili (data, numero fattura e nominativo del fornitore) ad individuare in maniera univoca il collegamento con la fattura oggetto del pagamento.
2. Ai fini della rendicontazione degli interventi, la Regione o la Provincia autonoma presenta al Ministero del Turismo una rendicontazione semestrale sullo stato avanzamento delle attività relative agli interventi d’investimento ammessi a finanziamento, corredata da un quadro economico aggiornato ed allega, altresì, le fatture e quietanze di pagamento attestanti l’avanzamento del progetto, recanti l’indicazione del CUP e il riferimento al progetto;
3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, la Regione o la Provincia autonoma presenta al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegato il certificato di regolare esecuzione degli interventi e i relativi documenti contabili di spesa, ovvero il piano finanziario aggiornato a rendicontazione delle spese, copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l’indicazione del CUP ed il riferimento al progetto.
4. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all’attuazione del progetto finanziato, effettua controlli, anche a campione e attesta la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti;
5. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale; mancato avvio o corretta realizzazione dell’intervento; violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario; di accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo, nonché nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l’esecuzione di controlli e verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
6. Per la parte relativa agli investimenti in conto capitale, i soggetti beneficiari caricano i dati sulla BDAP al fine di alimentare il sistema di monitoraggio ai sensi del sistema di monitoraggio della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e come da atto di programmazione delle risorse di parte capitale, il Ministero può procedere alla revoca del finanziamento anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della BDAP.
7. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all’attuazione del progetto finanziato, effettua controlli, anche a campione e attesta la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
8. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nelle seguenti ipotesi:
a) mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale;
b) mancato avvio o non corretta realizzazione dell’intervento;
c) violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario;
d) accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo, nonché nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l’esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
Allegato 1
ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A VALERE SULLA QUOTA PARI AL 20% DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DA INSERIRE IN SEDE DI COMPILAZIONE DEL MODULO IN PIATTAFORMA
Lettera di presentazione dell’intervento: recante l’indicazione degli aspetti turistici dello stesso e l’importo del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, specificando se di parte corrente o di conto capitale e, in particolare, i seguenti allegati:
PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE E DI CONTO CAPITALE | |
1. Relazione dettagliata dell’intervento o studio di fattibilità; | […] detta relazione deve contenere la descrizione particolareggiata dell’evento, gli obiettivi e le finalità dello stesso, al fine di enfatizzare la valenza turistica della manifestazione stessa e/o la partecipazione straniera (max 3 pagine); |
2. Denominazione dell’intervento; | [….] |
3. Descrizione sintetica dell’intervento e modalità previste per la sua attuazione; | [….] detta descrizione dell’intervento deve contenere, in modo riassuntivo, gli elementi indicati nella relazione dettagliata e particolareggiata dell’intervento; |
4. Soggetto beneficiario e soggetti organizzatori ed attuatori; | [….] distinta indicazione del soggetto beneficiario del contributo e del soggetto attuatore; |
5. CUP assegnato all’intervento; | [….] l’indicazione del CUP costituisce elemento essenziale, senza il quale l’intervento non sarà valutato tecnicamente dalla Commissione interna di valutazione; |
6. Costo e copertura finanziaria dell’intervento; | [….] indicazione dell’eventuale fonte di copertura finanziaria del cofinanziamento dell’intervento; |
7. Localizzazione dell’intervento; | […] |
8. Risultati attesi; | […] |
9. Target; | […] |
10. Cronoprogramma; | […] detto cronoprogramma deve recare l’indicazione delle singole fasi di svolgimento dell’intervento, dalla progettazione alla rendicontazione dello stesso; |
11. Atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse; | […] |
12. Iniziative di comunicazione e promozione dell’evento; | […] indicare le risorse impiegate alla promozione e l’effettiva visibilità che gli interventi garantiscono al Ministero del turismo, come specificato negli atti di programmazione. |
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