Banca sempre responsabile della riconducibilità all’azienda della persona che firma l’assegno - Cassazione sentenza n. 17269 del 2013La Corte di Cassazione sez. Civile con la sentenza n. 17269 del 12 luglio 2013 intervenendo in materia di titoli di crediti afferma che la banca “risponde” del pagamento dell’assegno emesso dal rappresentante legale di una società in favore di se stesso senza il timbro recante la denominazione di quest’ultima.

La sottoscrizione di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art.11 r.d. 21 dicembre 1933, n.1736, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, che non consentono di applicare le norme generali sulla rappresentanza nè la possibilità di desumere la provenienza della sottoscrizione da elementi extra cartolari; pertanto, qualora l’assegno sia girato da un ente collettivo, qual è una società commerciale, è richiesto che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente.
La regola stabilita dal R.D. 21 dicembre 1933, n.1736, art.18, comma 5, per la quale la girata dell’assegno alla banca trattarla vale come quietanza, suppone che l’assegno sia pagato o accreditato allo stesso autore della girata, e non esenta la banca da responsabilità per il pagamento a favore di soggetto diverso dal legittimo portatore dell’assegno.

Gli assegni bancari sono titoli di credito i quali richiedono rigore formale con l’applicazione dei principi di chiarezza, univocità e certezza. Pertanto qualsivoglia irregolarità, anche lieve, può comportare la nullità dell’operazione con rischio di essere chiamati a ripetere quanto versato. Infatti ad una azienda di credito la negoziazione di assegni bancari a firma dell’amministratore della società, ove mancava il timbro della società sulla firma di traenza, con omessa spendita del rapporto di rappresentanza è costata cara. Tale irregolarità ha comportato la responsabilità della Banca, che ha dovuto restituire il controvalore degli assegni al curatore fallimentare, avendo la Corte ritenuto irrilevante l’effettivo rapporto di rappresentanza del firmatario dell’assegno, sul presupposto che lo stesso non potesse essere desunto da elementi esterni ed esteriori al titolo.

La vicenda ha avuto inizio con la curatela fallimentare che aveva convenuto in giudizio una banca, chiedendo l’accertamento dell’inopponibilità al fallimento degli assegni emessi dall’allora amministratore della società in bonis, su un conto corrente intestato alla società medesima e aperto presso la banca convenuta; in particolare la contestazione è relativa alla circostanza che gli assegni erano stati tratti dall’amministratore sul conto bancario della società, senza la spendita della qualità di rappresentante della società, a favore dello stesso traente.
La banca aveva proposto gravame sostenendo la tesi che il principio, per il quale la contemplatio domini può essere dedotta anche dal comportamento concludente del rappresentante, vale anche per i titoli di credito e in particolare per gli assegni, ancorché caratterizzati da un particolare rigore formale.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte di Appello rigettato il gravame. Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso, con condanna della banca al pagamento delle spese processuali, esprimendo i seguenti principi.
In primis, la Corte richiama il consolidato insegnamento, in tema di sottoscrizione di titoli di credito, secondo cui la sottoscrizione – in particolare – di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dal R.D. n.1736 del 1933, art.11, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, sicchè in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore.
Muovendo da tale presupposto, la Corte ritiene che le dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l’assegno sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente.
Alla luce di tali principi, la Corte giunge ad affermare la responsabilità, per il pagamento dell’assegno, della banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l’uno o l’altro degli accertamenti suddetti (Cass. 23 aprile 2004 n.7761, 9 giugno 2006 n.13463). Nella fattispecie in esame la banca ricorrente aveva trascurato appunto l’accertamento che la girata dell’assegno, tratto sul conto corrente della società, fosse stata sottoscritta in nome e per conto dell’ente.