La Corte di Cassazione sez. Civile con la sentenza n. 17269 del 12 luglio 2013 intervenendo in materia di titoli di crediti afferma che la banca “risponde” del pagamento dell’assegno emesso dal rappresentante legale di una società in favore di se stesso senza il timbro recante la denominazione di quest’ultima.
Gli assegni bancari sono titoli di credito i quali richiedono rigore formale con l’applicazione dei principi di chiarezza, univocità e certezza. Pertanto qualsivoglia irregolarità, anche lieve, può comportare la nullità dell’operazione con rischio di essere chiamati a ripetere quanto versato. Infatti ad una azienda di credito la negoziazione di assegni bancari a firma dell’amministratore della società, ove mancava il timbro della società sulla firma di traenza, con omessa spendita del rapporto di rappresentanza è costata cara. Tale irregolarità ha comportato la responsabilità della Banca, che ha dovuto restituire il controvalore degli assegni al curatore fallimentare, avendo la Corte ritenuto irrilevante l’effettivo rapporto di rappresentanza del firmatario dell’assegno, sul presupposto che lo stesso non potesse essere desunto da elementi esterni ed esteriori al titolo.
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