Con l’emanazione del D.Lgs. n. 139/2015 è stato modificato la disciplina in tema di bilancio le cui novità troveranno applicazione in sede di redazione del bilancio al 31.12.2016. Il D.Lgs. 139/2015, tra le altre, ha modificato in modo consistente la struttura e composizione del bilancio per cui è stato innovato OIC 12. Al fine di adempiere anche a quanto previsto dalla normativa, che affida, a i principi contabili nazionali (OIC) la declinazione pratica delle norme di carattere generale, con la descrizione delle possibili casistiche, e aveva altresì chiesto di “guidare” i redattori di bilancio nel delicato processo di transizione.
Tra le più rilevanti novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 è sicuramente da ricordare l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Qualche riflessione può sorgere in merito alla corretta qualificazione dei costi e dei proventi che in passato potevano confluire nell’eliminata sezione degli oneri e proventi straordinari. Proprio per eliminare, dubbi, che il nuovo principio contabile OIC espone, a pagina 58, una tabella indicante la corretta collocazione dei costi e dei proventi che la precedente versione dell’OIC qualificava come “straordinari”.
Ovviamente, non è risultato sempre possibile indicare, ex ante, la corretta qualificazione del costo/provento, in quanto le casistiche possono essere numerose: in questi casi, dovrà essere il redattore del bilancio a individuare la corretta classificazione, “sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo”.
Si pensi, a tal proposito, ai furti e agli ammanchi, i quali possono riferirsi a beni con caratteristiche completamente diverse: dai beni in magazzino, ai cespiti, senza dimenticare il denaro in cassa: in questi casi dovrà essere il redattore del bilancio, a seconda di quella che è la tipologia di beni interessati dall’evento, a definire la corretta voce di bilancio in cui accogliere i valori.
In ogni caso, volendo richiamare le casistiche più frequenti, possiamo ricordare che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, devono essere inclusi nelle voci A5) “altri ricavi e proventi” e B14) “oneri diversi di gestione”.
Gli oneri per multe, ammende, penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali devono essere allo stesso modo inclusi nella voce B14) “oneri diversi di gestione”.
L’indicazione nel nuovo schema di bilancio è più complesso per gli oneri per imposte relative ad esercizi precedenti. Infatti in tal ipotesi è necessario distinguere gli oneri per imposte dirette dagli oneri per imposte indirette.
Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi interessi e sanzioni, devono essere infatti iscritti nella voce “20.Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”, mentre gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti devono essere iscritti nella voce “B14 Oneri diversi di gestione” (essendo questa la stessa voce nella quale sono classificati gli oneri per imposte indirette dell’esercizio corrente).
La differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte del quale era stato stanziato un fondo deve essere invece classificata:
- nella voce “20. Imposte sui reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate” se si riferisce a imposte indirette;
- nella voce “A5. Altri ricavi e proventi” o nella voce “B14 Oneri diversi di gestione” se si riferisce ad imposte indirette.
Il nuovo articolo 2427 cod. civ. chiede che siano indicati, in nota integrativa, l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Alcuni Autori hanno quindi ritenuto che la nuova normativa abbia, per la prima volta, fornito una definizione di costi e proventi straordinari, senza rinviare ai principi contabili.
In realtà, come chiarisce anche il nuovo OIC 12, nella nota integrativa devono essere accolti non soltanto i costi e i proventi correlati alle operazioni straordinarie e le ristrutturazioni aziendali, ma anche i picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti e le cessioni di attività immobilizzate.
Sarebbe quindi non corretto limitarsi a concludere che i costi e i proventi che non sono più accolti nella sezione straordinaria del conto economico debbano essere semplicemente indicati, in quanto tali, nella nota integrativa.