La fiscalità differita è iscritta in bilancio sulle differenze temporanee tra il valore di attività e passività determinato con criteri di valutazione civilistici differenti da quelli fiscali. L’Organismo italiano di contabilità ha diffuso in consultazione il principio contabile nazionale Oic 25 relativo al trattamento contabile delle imposte sul reddito: termine per la consultazione 31 ottobre 2013.
La fiscalità differita si iscrive, nel conto economico, alla voce 22, che accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti, ma anche l’eventuale adeguamento effettuato in esercizi successivi.
Le differenze temporanee tra il valore civilistico e fiscale di un’attività o di una passività, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi, possono sorgere a seguito di operazioni che hanno effetto sul conto economico e operazioni che non hanno effetto sul conto economico. Le prime riguardano ricavi e costi che rilevano fiscalmente in esercizi diversi da quelli civilistici, mentre le seconde sono relative, per esempio, alle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti.
La fiscalità differita non è iscritta sulla rilevazione iniziale dell’avviamento e sulla rilevazione iniziale di attività o passività in un’operazione che non influenza direttamente il risultato di esercizio e neppure il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria: la sola ipotesi di generale interesse sono le autovetture aziendali non esclusivamente strumentali, come esemplificato nel documento.
Le imposte differite sono iscritte sempre nel bilancio, a eccezione dell’ipotesi delle riserve in sospensione di imposta originate a seguito di leggi di rivalutazione quando vi sono scarse probabilità di distribuirle ai soci, tenendo conto dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili.
Per le imposte anticipate, invece, l’iscrizione deve superare il test di “recuperabilità”, ovvero deve sussistere la ragionevole certezza del loro recupero, tenendo conto anche degli effetti di eventuali pianificazioni fiscali: questo riguarda, in particolare, le imposte anticipate generate da perdite fiscali.
Il calcolo della fiscalità differita è effettuato applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Se la normativa fiscale non lo prevede, si utilizzano le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio: in presenza di differenti aliquote fiscali, da applicarsi in base al livello di reddito imponibile, si utilizza, in assenza di riferimenti relativi agli esercizi futuri, l’aliquota media riferita all’ultimo esercizio.
Nello stato patrimoniale, la voce B.2 “Fondo per imposte, anche differite” comprende, oltre alle passività per imposte differite, le imposte probabili derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso: la contropartita, nel conto economico, è nel primo caso (differite) la voce E.22 e nel secondo la voce E.21 riferita alle imposte relative ad esercizi precedenti (accertamenti).
Sempre nello stato patrimoniale, la voce D.12 “Debiti tributari” accoglie le passività per imposte certe e determinate riferite all’esercizio in corso e ad esercizi precedenti, costituite da Ires, Irap, imposte sostitutive, anche relative ad accertamenti definitivi e contenziosi chiusi, nonché le ritenute operate come sostituto di imposta non ancora versate alla data del bilancio.
Con riferimento ai contenziosi, nell’esercizio di definizione o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato è carente, la differenza è imputata nella voce E.21, mentre l’eventuale eccedenza è imputata nella voce E.20.
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