Modifiche alla riforma lavoro relativo ai Call Center
Con l’approvazione della legge n. 134 del 07 agosto 2012 che ha convertito, con modificazioni ed integrazioni, il D.L. 83/2012 sono state introdotto rilevanti novità per quanto concerne l’attività dei Call Center con attività in outbound in merito alla stipulazione di contratti a progetto.
Infatti la l’art. 24 bis della legge 134/2012 ha modificato l’art. 61 del D.lgs. n. 276/2003 sembrerebbe attenuare le restrizioni imposte sulle collaborazioni a progetto introdotte dalla legge 92/2012, riferite solo ai Call Center con attività outbound, per consentire il mantenimento dell’occupazione nel settore.
Premesso che per lo scrivente il dettato della nuova norme è l’esempio di astrusità, parrebbe che non sia più richiesta la riconducibilità al “progetto” determinato dal Committente per le attività di outbound (vendita diretta di beni e servizi svolti col cosidetto telemarketing contattando i potenziali clienti senza ricevere contatti in entrata). A tal uopo, infatti, l’art. 61 comma 1, che con le modifiche delle legge 134/2012 recita: “ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonchè delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso Call Center outbound …… i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subbordinazione, di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal Committente e gestiti in autonomia dal collaboratore” sembra escludere la necessità del contratto a progetto oltre che per gli agenti e rappresentanti di commercio anche per le attività di vendta diretta di beni e servizi effettuate mediante call center outbound. Tuttavia la norma della legge 134/2012 non ha modificato la rtio del comma relativo all’applicazione ai contratti di collaborazione a progetto che il corrispettivo sia determinato tenendo conto di quanto stabilito da contratti collettivi nazionali di riferimento.
Quindi anche nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (divers dai contratti a progetto) , infatti è probabile che il legislatore abbia voluto escludere le attività dei call cener attraverso l’outbound dal progetto e non dall’applicazione, per la determinazione del compenso, dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Pertanto alla luce di quanto sopra risulta urgente di chiarimento da parte del Ministero
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