La Cassazione con la sentenza n. 13311 del 29 maggio 2013 interviene sul tema delle cause di nullità della cartella di pagamento ed in particolare per la mancata sottoscrizione sottolineando però che è il contribuente che deve a chiedere ai giudici la sua nullità per mancata sottoscrizione. Pertanto non può essere il giudice a rilevarlo d’ufficio.
la vicenda nasce dalla ricezione di un cartella da parte della società contribuente che impugno l’atto sia nei confronti dell’ente impositore, sia nei confronti del concessionario per la riscossione, eccependo la tardività della notificazione della cartella e chiedendo, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto condono.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione, fondata sulla mancanza di sottoscrizione della cartella, affermando inoltre l’inesistenza della notifica della sentenza a U. s.p.a. nonché l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al rimborso d’ufficio di quanto versato senza titolo per il condono, al quale la società non poteva aderire.
Nel caso di specie si tratta di un elemento estraneo alle doglianze proposte in ricorso dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate propose ricorso alla Suprema corte ha accolto le doglianze dell’Ufficio. Per gli Ermellini va applicato “il consolidato orientamento della Corte, in base al quale nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice – ricorda il Collegio di piazza Cavour –deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente”
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