CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2013, n. 12939
Tributi erariali – Tasse sulle concessioni governative – Rimborso – Iscrizione della società nel registro delle imprese – Rimborso – Art.13, d.P.R. n.641 del 1972 – Annualità coperte da decadenza – Rimborso disposto con ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. – Idoneità ad assumere contenuto decisorio – Esclusione – Riconoscimento del minor credito mediante sentenza passata in giudicato – Riscossione dell’eccedenza a mezzo ruolo – Art.17 del d.Lgs. n.46 del 1999 – Legittimità – Fondamento – Entrata avente causa in un rapporto tributario – E’ tale – Titolo avente efficacia esecutiva – Sussiste
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20.6.2002, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò il Ministero delle Finanze a restituire alla C. S.p.A. la somma di £ 39.000.000, a titolo di rimborso delle tasse di concessione governativa sull’iscrizione della società nel registro delle imprese, e revocò il decreto ingiuntivo, emesso per la maggior somma di £ 54.000.000, che era stata incassata coattivamente dalla C. in esecuzione di un’ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c.. L’Ufficio iscrisse a ruolo la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto in base alla sentenza d’appello, e l’impugnazione della Società, nei frattempo trasformatasi nella C. Manifattura Tessile Sas, fu accolta dalla CTP di Firenze la cui decisione fu confermata dalla CTR della Toscana, che, con sentenza n. 7/32/07 depositata il 27 febbraio 2007, annullò la cartella, affermando che il credito dell’Ufficio non costituiva un tributo, ma un indebito, di tal che l’iscrizione a ruolo era illegittima, difettando un titolo esecutivo, ex art 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, in assenza di statuizione di condanna nella sentenza della Corte fiorentina alla restituzione della maggior somma pagata.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, con due motivi, ai quali la contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce, ex art 360, 1° co, n. 3 c.p.c., che, nell’accogliere l’impugnazione avversaria, la CTR è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co 18 e 19 del DL n. 853 del 1984, 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, avendo l’Ufficio legittimamente provveduto all’iscrizione a ruolo del credito, pur in mancanza di un titolo esecutivo, “trattandosi di reintroitare importi legittimamente richiesti e percepiti a titolo di tributo”.
2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione all’art 360, 1° co n. 3 c.p.c., non avendo i giudici d’appello tenuto conto che il credito derivava da giudicato, sicché la statuizione della Corte fiorentina costituiva titolo idoneo per l’iscrizione a ruolo della somma.
3. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni, sollevate dalla contribuente: a) d’inammissibilità dell’impugnazione, per esser passata in giudicato la sentenza d’appello, e b) di entrambi i motivi, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
4. Le eccezioni sono entrambe infondate. In relazione alla prima, va rilevato che il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 14 aprile 2008, ultimo giorno utile, ex art. 155 ult. co c.p.c., tenuto conto che il periodo lungo di cui all’art. 327 c.p.c. perveniva a scadenza domenica 13 aprile 2008; ed, in relazione alla seconda, va osservato che i quesiti formulati a conclusione dei due motivi sono del tutto idonei ad evidenziare le ragioni per le quali la sentenza impugnata è stata ritenuta in contrasto con le norme regolatrici della materia.
5. Nei merito, le doglianze sono fondate.
6. La natura tributaria della tassa di concessione governativa versata dalla contribuente per l’iscrizione nel registro delle imprese relativamente agli anni solari successivi all’iscrizione stessa -tassa istituita coi DL n. 853 del 1984, convertito in L. n. 17 del 1985, e soppressa dell’art. 61, co 1, del D.L. n. 331 del 1993 (conv. in L. n. 427 del 1993), a decorrere dal 1993 (in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia 20.4.1993, in C-71/91 e C-178/91)- non risulta novata per il fatto che il rimborso dell’importo corrispondente ad annualità coperte da decadenza sia avvenuto in esecuzione di un’ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., in quanto siffatta ordinanza anticipatoria è inidonea ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale, essendo assoggettata al regime di cui agli artt 177 e 178, 1° co, c.p.c., e quindi destinata ad essere revocata, modificata o confermata dalla sentenza che definisce il giudizio (Cass. SU n. 1820 del 2007).
7. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso che la domanda restitutoria di somme versate in forza dell’esecuzione dell’ordinanza di ingiunzione possa essere avanzata in separato giudizio (cfr. Cass., n. 9287 del 2012; n. 16152 del 2010; la sent. n. 14816 del 2004, citata dalla controricorrente, non giova alla tesi, da lei sostenuta, della decadenza del diritto alla restituzione non avanzato nell’ambito dello stesso giudizio, limitandosi ad affermare che la restituzione non può essere avanzata con la comparsa conclusionale, a carattere meramente illustrativo).
8. Da tanto consegue che la riscossione coattiva dell’entrata, che ha causa in un rapporto tributario (e non di diritto privato), è stata correttamente effettuata mediante ruolo, ex art 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, applicabile ratìone temporis (secondo i dati riportati nel ricorso, l’impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento risale al 29.10.2004).
9. Ad abundantiam, va evidenziato che, in base all’art. 21 del d.lgs. n. 46 dei 1999, anche le entrate dello Stato “aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, e, nella specie, il titolo dell’iscrizione a ruolo, onde procedere secondo la speciale disciplina della riscossione coattiva di cui ai d.lgs. n. 46 del 1999, si rinviene nella menzionata sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato, che, riducendo il credito restitutorio della contribuente, ha fatto venir meno, definitivamente, il titolo della precedente maggiore attribuzione, id est la prima sentenza (confermativa dell’ordinanza anticipatoria, provvisoriamente esecutiva).
10. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai suddetti principi, va in conseguenza cassata, e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.
11. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 03 giugno 2020, n. 31/E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero delle tasse sulle concessioni governative di cui all’articolo 21…
- Imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative - Elenco delegati alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari - Risposta n. 468 del 28 novembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 maggio 2019, n. 12153 - In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione II sentenza n. 4262 depositata il 15 luglio 2019 - In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12939 - Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 e sospensione dei termini tributari ai soli soggetti ubicati nel cd. "cratere sismico"
- AAMS - Determinazione 22 novembre 2019, n. 193715 - Proroga onerosa concessioni attive di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, nonché delle concessioni di gioco per la raccolta del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…