Corte di Cassazione sentenza n. 13681 del 31 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO AD UN GIOCATORE – MATERIALE AI MARGINI DEL CAMPO – CAMPO DI CALCETTO E CUSTODE – RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE – MISURE DI SICUREZZA
massima
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Non vi è la responsabilità del custode di un campo di calcetto, per l’infortunio occorso ad un giocatore in seguito all’impatto contro alcuni tubi metallici accantonati ai margini del campo e ben visibili
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.V. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2095-06 che ha respinto il gravame avverso la sentenza n. 16624 del tribunale locale. Il tribunale aveva rigettato la domanda con la quale l’attore aveva convenuto in giudizio O. s.r.l. per sentire “Accertare e dichiarare la responsabilità della O… ai sensi dell’art. 2049 c.c., per i danni derivati da fatto illecito del proprio dipendente addetto al campo ed ai sensi dell’art. 2051 c.c., per avere omesso il dovere di vigilanza assoluto e costante sulle cose che ha in custodia e per l’effetto condannarla etc.”.
Da quanto esposto illustrando il secondo motivo del ricorso si evidenzia che l’attore, recatosi la sera del (OMISSIS) presso il club sportivo gestito dalla società convenuta, per disputare con tredici amici una partita di calcetto a sette, nel tentativo di recuperare il pallone che stava uscendo lateralmente dal perimetro di gioco in fallo laterale, era finito contro il palo di ferro di una delle quattro porte destinate al calcetto a cinque, che erano state poste a bordo del campo da un dipendente della società, che invece avrebbe dovuto spostarle. M. nell’incidente ha riportato la rottura del tendine del piede sinistro.
Ha ritenuto la Corte di appello che la situazione di pericolo era suscettibile di essere avvertita e prevenuta attraverso la adozione delle normali cautele da parte dello stesso giocatore danneggiato che non aveva chiesto, unitamente agli altri giocatori, l’intervento del custode per lo spostamento delle porte, nè vi aveva provveduto direttamente o con l’aiuto degli amici. Accertava la Corte la assunzione di un rischio elettivo per omissione, che nel dinamismo causale aveva interrotto il nesso di causalità, con conseguente inapplicabilità della responsabilità dedotta, anche sotto il profilo del neminem laedere.
Il ricorso deduce tre articolati motivi, illustrati da memoria. La controparte non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo si deduce un duplice error in iudicando:
a. per violazione dell’art. 2051 c.c., per avere la Corte di appello rilevato la interruzione del nesso causale, in presenza di rischio elettivo volontariamente assunto, deducendosi la inesistenza di tale assunzione;
b. per violazione dello art. 2043 c.c., in relazione alla consegna ai giocatori di un campo di gioco in condizioni di insicurezza e disapplicando il determinismo di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione su fatto controverso e decisivo costituito dalla rappresentazione data dalle prove testimoniali, di cui si riporta il contenuto, da cui si desumeva la mancata collaborazione del personale addetto al campo di gioco in relazione alla scelta di giocare la partita a sette.
Era stata inoltre fraintesa la deposizione del teso G. il quale aveva dichiarato “ricordo che il giorno dell’incidente abbiamo provveduto noi giocatori ad arretrare le porte”. Con un terzo motivo, subordinato rispetto al secondo, la sentenza viene censurata per insufficienza di motivazione sulla imputabilità per colpa della società gestrice del campo e per contraddittorietà nel punto relativo alla compensazione delle spese del primo grado.
3. INFONDATEZZA DEL RICORSO in ordine ai tre motivi riassunti.
3.1. In ordine alle questioni poste con il primo motivo si osserva che il giudice del riesame ha accertato, con una valutazione fattuale da cui desume conseguenze giuridiche, che essendo ben visibili le quattro porte collocate a bordo del campo ed i giocatori ben consapevoli che non avevano ritenuto di spostarle o di chiederne lo spostamento, tutti i giocatori erano in una situazione di rischio elettivo, incluso lo infortunato. Pertanto anche l’argomento espresso nella discussione orale sulla sua azione non di portiere ma di giocatore gareggiante non sposta i termini della questione.
Risulta pertanto corretta la esclusione della violazione dello art.2051 per la esclusione del nesso causale, posto che il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, è riferito alla scelta dei giocatori di utilizzare il campo senza rimuovere le porte, dove era possibile, che nel corso del gioco, i giocatori finissero con l’urtare. La esclusione del nesso preclude la indagine sulla imputabilità soggettiva, anche in relazione alla diversa ipotesi di cui all’art. 2043 c.c. VEDI sostanzialmente in termini, Cass. 23 marzo 2011 n.6677 e Cass. 16 gennaio 2009 n.993 in tema di caso fortuito come condotta colposa esclusiva o determinante del danneggiato.
In ordine al secondo motivo si osserva che lo stesso è inammissibile nel punto in cui deduce omessa motivazione, in presenza di una motivazione analitica e congrua, mentre infondata e inidonea appare la fraintesa deposizione di un teste, sull’arretramento delle porte, posta in relazione con il contesto delle altre deposizioni e circostanze dedotte e considerata per la ricostruzione complessiva della rappresentazione fattuale nella quale si inserisce il c.d. fatto dannoso.
Infondato il terzo motivo nella parte in cui lamenta la insufficiente motivazione in punto di motivazione di imputabilità della società convenuta, essendovi invece motivazione congrua e corretta sulla mancanza della causalità, inammissibile in ordine alla deduzione in cui si sostiene che la compensazione delle spese di primo grado era un indice della colpevolezza della convenuta. Tale argomento è privo di giuridica rilevanza in ordine alla ricostruzione fattuale fin qui considerata e non introduce alcun vizio di motivazione.
Nulla per le spese non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
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