CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 giugno 2013, n. 14318
Lavoro – Contratto collettivo – Censure in sede di legittimità – Violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e insufficienza della motivazione – Inclusione – Mera contrapposizione di una diversa interpretazione – Interpretazione dell’art. 29, all. 7, del CCNL 1990/1992 del personale delle Ferrovie dello Stato in materia di erogazione del premio di sostituzione
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 5 luglio-30 dicembre 2005, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di R.F.I. S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) da D. A. e da altri sei lavoratori, tutti addetti al servizio biglietteria, volta ad ottenere il cd. premio per le sostituzioni previsto dall’art. 29, all. 7, CCNL Ferrovieri 1990/92.
Ha osservato la Corte territoriale che, anche a voler ritenere che tale disposizione sia applicabile non solo nell’ipotesi di sostituzione avvenuta per assenza improvvisa del personale ma anche nel caso di personale assente per carenza d’organico, i lavoratori non potevano beneficiare del premio di sostituzione per mancanza dei requisiti previsti dalla clausola contrattuale.
In primo luogo, nel caso di assenza improvvisa di un dipendente addetto allo sportello, non era configurabile il requisito del “disimpegno del servizio” da parte di altro dipendente, dovendo egli svolgere oltre alle proprie mansioni anche quelle del lavoratore sostituito, evenienza questa non realizzabile, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento del servizio di biglietteria che potevano consentire la sostituzione solo nei “cd. tempi morti, ossia di poca affluenza del viaggiatore.
In secondo luogo l’altro requisito previsto dalla norma pattizia, costituito dalla “assenza improvvisa” del personale da sostituire, doveva intendersi riferito ad un settore di lavoro strettamente legato alla circolazione dei treni, come peraltro era stato chiarito dalla circolare delle Ferrovie dello Stato del 15 luglio 1992, settore nel quale non rientrava il servizio di biglietteria.
L’assenza di un dipendente di tale servizio non pregiudicava la regolarità dell’esercizio e la marcia dei treni.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe, sulla base di un solo motivo. La società ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’ “unico motivo del ricorso i ricorrenti, denunziando violazione ed errata interpretazione dell’art. 29, allegato 7, CCNL Ferrovieri 1990/92, deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tale norma contrattuale è applicabile anche al personale addetto al servizio biglietteria, essendo anch’esso legato alla circolazione dei treni. Del resto il solo personale escluso dall’applicazione della norma è quello “addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, navigante e manovratori di squadre di manovra con due agenti a terra”.
Alcun rilievo, ad avviso dei ricorrenti, poteva attribuirsi alla circolare richiamata nella sentenza impugnata, essendo essa vincolante per chi l’ha emessa e non già per il giudice.
Diversamente, poi, da quanto si afferma nella sentenza, era ben possibile che in caso di assenza del personale addetto allo sportello, il servizio di biglietteria venisse disimpegnato dal personale presente, come era dimostrato dai fogli di presenza e dagli ordini di servizio.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima (cfr, ex plurimis, fra le più recenti, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4851; Cass. 19 ottobre 2009 n. 22102; Cass. 30 aprile 2010 n. 10554; Cass. 29 agosto 2011 n. 17717; Cass. 2 maggio 2012 n. 6641).
Nella specie la Corte territoriale ha interpretato l’art. 29, all. 7, CCNL Ferrovieri 1990/92 (“Quando si sia verificata l’assenza improvvisa di un dipendente dall’esercizio – escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, navigante e manovratori di squadre di manovra con due agenti a terra – e non si sia potuto provvedere alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all’assente”) nel senso che tale norma fa riferimento all’assenza del personale addetto alla “circolazione dei treni” (escluso, in tale ambito, quello addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e il personale manovratore), mentre non può trovare applicazione con riguardo ai lavoratori addetti al servizio di biglietteria, trattandosi di un settore di lavoro non strettamente legato alla “marcia dei treni”, come peraltro era stato chiarito dalla circolare delle Ferrovie dello Stato del 15 luglio 1992.
Ha inoltre rilevato che la norma in questione presuppone, in aggiunta al disimpegno delle proprie mansioni, anche lo svolgimento di quelle del dipendente da sostituire per effetto dell’assenza improvvisa, situazione questa non ipotizzabile per il lavoratore addetto allo sportello, non potendo il medesimo presidiare anche lo sportello del collega assente.
A fronte di tale interpretazione logica, coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, i ricorrenti, senza indicare specificamente le regole e i principi asseritamente violati e senza precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, hanno contrapposto una interpretazione diversa da quella della sentenza impugnata, rendendo inammissibile la censura.
Per il resto, le censure riguardano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in questa sede e peraltro attinenti a vizi di motivazione non denunziati con il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, a favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
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