CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2013, n. 15458
Professionisti – Parcella avvocato – Onorario parametrato sulla transazione quando il valore della causa è indeterminabile
Ritenuto che l’Avvocato (…) mediante decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina, ingiungeva alla Comunità Montana (…) il pagamento di euro 12.556,57 per prestazioni professionali svolte in suo favore;
che la Comunità Montana (…) proponeva opposizione, contestando l’entità della parcella richiesta dall’Avv. (…) poiché, nella sua quantificazione, non sarebbe stato applicato correttamente lo scaglione del valore della causa;
che il Tribunale di Latina, adito ai sensi degli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942, accoglieva l’opposizione proposta, revocando con ordinanza il relativo decreto ingiuntivo e condannando la Comunità Montana (…) al pagamento di euro 4.102,00;
che l’Avvocato (…) ha quindi proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma settimo Cost., sulla base di due motivi;
che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 134, 112, 115, 165 e 167 cod. proc. civ., nonché della legge 794 del 1942, dolendosi anzitutto del fatto che il Tribunale di Latina, pur applicando la speciale procedura prevista dalla legge 794 del 1942, abbia contestato alla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, di non aver fornito la prova delle sue pretese;
che il ricorrente ritiene altresì che la prova della esistenza dell’attività professionale in questione fosse comunque stata raggiunta poiché, pur non essendo stata depositata copia della comparsa di costituzione e risposta, dei verbali di udienza e dei verbali attestanti l’attività conciliativa che egli aveva posto in essere in favore della Comunità montana, quest’ultima, nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva in alcun modo contestato le attività professionali svolte;
che quindi, sostiene il ricorrente, il Tribunale di Latina, violando il disposto dell’art. 115 cod. proc. civ., non avrebbe posto a fondamento della decisione fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita e, in contrasto con l’art. 112 cod. proc. civ., avrebbe sollevato d’ufficio un’eccezione, quella di mancanza di prova, proponibile soltanto dalle parti;
che sotto un ultimo profilo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale, pur rilevando la mancanza di prova, ha tuttavia liquidato per intero i diritti relativi proprio alle prestazioni non provate, ma contestualmente ha omesso di liquidare gli onorari;
che con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. Giustizia n. 127 del 2004 e dell’art. 10 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex artt. 134 e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deducendo che il Tribunale avrebbe applicato un non corretto criterio di rideterminazione della parcella;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle partì e al Pubblico Ministero,
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
«[ (…)] Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale, nella sentenza (recte: nell’ordinanza) impugnata, sottolinea come l’appellante abbia contestato solo l’entità della parcella richiesta dall’Avv. (…) e non anche lo svolgimento dell’attività professionale. Erra quindi il Tribunale nell’escludere dal compenso la partecipazione alle quattro udienze indicate nella parcella e l’attività conciliativa posta in essere. Il ricorso va quindi accolto con riferimento alla censurata contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del compenso per le attività individuate. La mancata produzione dei verbali d’udienza e dei documenti attinenti all’attività conciliativa avrebbe potuto al più orientare la liquidazione del compenso tra livello minimo e massimo delle tariffe, ma non ad escluderla del tutto.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Bene ha stabilito il Tribunale di Latina nel determinare il valore della causa non in base al petitum (richiesta di risarcimento danni di euro 149.900.000) ex art. 10 cod. proc. civ., bensì in base all’importo indicato nella successiva transazione. Invero, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum, rendendosi in tale ipotesi indispensabile il riferimento al valore definito e, quindi, al quantum stabilito dalle parti in altro modo, eventualmente con transazione, sicché in definitiva il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo (Cass., 16 dicembre 2002, n. 17354, in senso analogo, più recentemente, Cass. n. 22072 del 2009).
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375, n. 5)»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale del resto non sono state rivolte, neanche in sede di discussione orale, critiche specifiche;
Che quindi il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre va rigettato il secondo motivo;
che in relazione al motivo accolto il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Latina in diversa composizione.
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