CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1554
Tributi – Doppia imposizione – Registro e successioni – Giudizio per usucapione proseguito dagli eredi – Violazione del divieto di doppia imposizione – Esclusione
Svolgimento del processo
A. e G.C. impugnarono il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria in relazione a loro istanze di rimborso di imposte indirette, comprese le ipotecarie e catastali, versate in esubero per effetto di una asserita doppia imposizione su un medesimo trasferimento immobiliare.
Sostennero di aver versato l’imposta di successione in morte di E. e di M. B. G., rispettivamente deceduti il 12-4-1996 e il 5-10-1997, e, poi, l’imposta di registro su una sentenza del tribunale di Viterbo (n. 469-98) con la quale era stato accertato l’acquisto per usucapione ordinaria, in favore dei predetti G., di un compendio immobiliare; sentenza emessa a conclusione di un giudizio nel quale essi C. erano intervenuti in qualità di eredi degli attori. Instaurarono quindi la lite fiscale sul presupposto che la successione ereditaria e la sentenza avevano operato il trasferimento della proprietà dei medesimi beni, determinando così la doppia imposizione.
La loro tesi, respinta dalla commissione tributaria provinciale di Viterbo, venne accolta dalla commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza depositata il 27-5-2008, in quanto l’usucapione, dichiarata con sentenza del tribunale di Viterbo in data 4-7-1998, si era perfezionata in C. ai danti causa dei contribuenti fin dal 1959, per effetto del possesso iniziato vent’anni prima. Mentre l’imposta di registro era stata applicata sul presupposto di un passaggio di proprietà con effetto costitutivo (ex mine) dalla data della sentenza, anziché sul presupposto dell’effetto dichiarativo dell’intervenuta usucapione; e in questi termini aveva determinato una duplicazione dell’imposta già interamente assolta dagli eredi sul passaggio di proprietà intervenuto per effetto della successione.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso.
Motivi della decisione
I. – In unico motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 2 e 37 del d.p.r. n. 131 del 1986 e 8, nota II bis, della tariffa, I parte.
Censura la sentenza per aver affermato l’esistenza della duplicazione d’imposta.
Il motivo è fondato.
II. – Il caso di specie, in base alla sentenza e a quanto dedotto nel controricorso, è il seguente.
Il giudizio civile per l’accertamento dell’acquisto ad usucaplonem era stato introdotto da E. e da M. B. G. nell’anno 1991. Era stato quindi proseguito, in morte degli attori, dagli eredi A. e G.C.. E si era concluso con sentenza dichiarativa in data 4-7-1998.
III. – Il momento di perfezionamento dell’acquisto a titolo originario (che si assume accertato a far data dall’anno 1959) non porta alcun argomento alla tesi sopra esposta dalla commissione tributaria regionale del Lazio. E anzi ne smentisce il fondamento.
Di fatti, contrariamente a quanto dalla commissione ritenuto, le imposte conseguenti al titolo giudiziale hanno avuto un presupposto specifico comunque consistente nell’acquisizione della proprietà in C. agli usucapenti G., senza effetto acquisitivo diretto in C. ai loro eredi. La cui partecipazione al giudizio di accertamento era avvenuta appunto nella veste di successori nel processo (art. 110 c.p.c.), al fine di evitare l’interruzione (art. 300 c.p.c.).
Donde il processo era stato semplicemente proseguito dall’erede previa assunzione della posizione processuale del defunto.
Invero la successione di cui all’art. 110 c.p.c. esaurisce i suoi effetti nella sola sfera processuale.
Ne discende che la commissione tributaria regionale ha errato nell’affermare che, per effetto della sentenza di usucapione, l’acquisto a titolo originario, fatto valere dal de cuius, si era determinato direttamente in beneficio dell’erede. E ha conseguentemente errato nel sostenere l’esistenza di una doppia imposizione in ragione del già avvenuto pagamento, al momento della sentenza, delle imposte di successione da parte di questi.
Al contrario, l’imposizione conseguente alla sentenza di usucapione ha (avuto) come presupposto l’atto giudiziale accertativo dell’acquisto della proprietà a titolo originario in C. al defunto (fin dal 1959), mentre solo l’imposta di successione ha (avuto) la funzione di colpire il trasferimento di proprietà (e di ricchezza) a titolo derivativo (mortis causa) in C. all’erede.
IV. – Di conseguenza la sentenza va cassata previa fissazione del seguente principio di diritto: “L’imposta di registro su atti giudiziari e l’imposta di successione hanno presupposti diversi anche quando la prima consegua a sentenza di usucapione emessa a conclusione di un processo proseguito dagli eredi della parte originaria, ai sensi degli artt. 110 c.p.c.e 300 c.p.c. L’imposta conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale accertativo della proprietà, a titolo originario, in C. al defunto; l’imposta di successione ha la funzione di colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo, mortis causa, in C. all’erede. Pertanto, ove vi sia stata la prosecuzione del processo di usucapione a opera degli eredi della parte defunta, la concorrenza delle due imposte è legittima a non contrasta col divieto di doppia imposizione”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, con pronuncia di rigetto dell’opposizione dei contribuenti avverso il silenzio-rifiuto.
V. – La difficoltà della questione, nella sottesa interferenza di istituti giuridici distinti, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il silenzio-rifiuto; compensa le spese.
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