CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 giugno 2013, n. 16341
Tributi – IVA – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Dichiarazione annuale – Presentazione oltre il termine – Conseguenze in materia di detrazione – Perdita del diritto – Sussistenza
Svolgimento del processo
LA G. C. srl impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di rettifica parziale emesso ex art. 54, comma 5, dpr 633/72, con il quale l’Ufficio IVA di Roma 2 aveva rettificato la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 1994, in quanto era stata indebitamente riportato a detrazione il credito dell’anno precedente (1993) nonostante la relativa dichiarazione fosse stata presentata con un ritardo superiore ai 30 gg e fosse quindi da considerarsi omessa.
La CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata il 5-3-2008 la CTR di Roma rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR rilevava che l’art. 37, comma 6, dpr 633 del 1972, nel testo “ratione temporis” applicabile, stabiliva che, come regola, le dichiarazioni IVA presentate con un ritardo superiore ai 30 gg dovevano considerarsi omesse a tutti gli effetti, e precisava, come eccezione, che la dichiarazione tardiva poteva comunque costituire titolo per la riscossione dell’imposta; pertanto, come naturale conseguenza della sua utilizzazione per la riscossione dell’imposta, doveva attribuirsi alla dichiarazione tardiva anche l’effetto di rendere possibile il riconoscimento del credito esposto dal contribuente.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo; resisteva la società con controricorso.
In data 7-10-2010 la società depositava domanda di definizione lite fiscale pendente, ex art. 3, comma 2 bis lett. b) d.l. 40/2010, ritenuta tuttavia irregolare dall’Agenzia in quanto presentata il 7-10-2010, e quindi oltre il termine del 24-8-2010.
Motivi della decisione
Va preliminarmente precisato che non può procedersi alla definizione della lite ex art. 3, comma 2 bis D.L 40/2010, convertito in L. 73/2010, atteso che, come segnalato dall’Agenzia, la relativa istanza è stata presentata dalla società contribuente in data 7-10-2010, e quindi oltre il termine massimo (24-8-2010) previsto dalla detta disposizione.
Venendo, quindi, al merito, con unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo – ex art. 360 n. 3 cpc-violazione e falsa applicazione dell’art. 37 dpr 633/72, nel testo vigente “ratione temporis”, rilevava che, fermo restando il principio generale secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione produceva quale effetto che tale dichiarazione si doveva considerare omessa a tutti gli effetti, la “ratio” della su citata norma era solo quella di consentire all’Ufficio, in caso appunto di dichiarazione tardiva, di disporre comunque di un titolo per la riscossione dell’imposta che ivi risultava dovuta; di contro, sempre ai sensi della medesima norma, la tempestiva presentazione della dichiarazione annuale costituiva lo strumenta indefettibile per ottenere, da parte del contribuente, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta.
Il motivo è fondato.
Non vi è, invero, alcun motivo per discostarsi dal consolidato principio di questa Corte, secondo cui “in materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell’imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti”, e quindi anche al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione (Cass. 14505/2001; v. anche Cass. 11737/2011; 19204/2006 e 17158/2005).
Alla stregua di detto principio va, pertanto, accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (la presentazione tardiva della dichiarazione costituisce circostanza pacifica), il giudizio può essere deciso anche nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società.
In considerazione del consolidarsi della su citata giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso introduttivo, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di merito.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di merito; condanna la società resistente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito.