SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – T CIVILE
Sentenza 12 giugno – 23 luglio 2013, n. 17920
(Presidente/Relatore Cicala)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L’Avv. A.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 18/25/2011 dell’11 febbraio 2011 che rigettava l’appello del contribuente affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2002- 2006.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso osservando che il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza di spese per uno studio e di compensi corrisposti a praticanti senza procedere ad una valutazione complessiva (ad esempio tenendo conto della misura dei compensi) che consentisse di affermare che i praticanti svolgevano di fatto le funzione di personale dipendente, in misura tale da determinare una “autonoma organizzazione”. Il Collegio ha ritenuto opportuno devolvere la controversia alla Pubblica Udienza.
A seguito della pubblica udienza, il Collegio ha ritenuto di condividere l’originaria proposta del relatore in quanto la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella “stabile organizzazione” che determina la sottoposizione ad IRAP.
Si ricorda in proposito la sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009 secondo cui costituisce principio consolidato, che consente il rigetto in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. del ricorso della Amministrazione, l’affermazione secondo “l’utilizzo di un collaboratore che non sia già lui stesso avvocato può rectius: non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo” sarà quindi onere del giudice di merito provvedere ad una puntuale motivazione sulla natura e sulla quantità delle funzioni svolte dai praticanti, mentre non appare rilevante la disponibilità di locali adeguati per l’esercizio della professione, ed è generico il richiamo (contenuto nella sentenza di merito) alle spese affrontate dal professionista.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che deciderà anche per le spese del giudizio di legittimità.
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