Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18-10-2011, a conferma di quella emessa dal locale tribunale, condannava S.R. a pena di giustizia per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi quale amministratore di fatto della X srl, dichiarata fallita il 3-4-1997, per aver tenuto le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per aver distratto beni sociali per 731.635.440 lire.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni rese in udienza dal curatore e quelle acquisite da quest’ultimo in funzione della relazione da presentare al giudice delegato, ex art. 33 L.F.
3. Ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato l’avvocato lamentando:
– violazione di legge per l’erronea attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto, in assenza di riscontri oggettivi del coinvolgimento in fatti di gestione. Deduce che lo S. si limitò “a compiere solo alcuni atti di gestione di tipo esclusivamente finanziario”, avendo ricevuto delega ad operare su uno dei conti della società;
– violazione di legge per la ritenuta aggravante dell’art. 219 L.F., non applicabile all’ipotesi di bancarotta impropria;
– violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo state applicate nell’estensione massima le pene accessorie.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. L’attribuzione all’imputato della qualità di amministratore di fatto si fonda, nel giudizio della Corte territoriale, su una serie di circostanze di fatto riferite da numerosi testi (la convivente G., la ex contabile R., il coimputato L.); è risultato, per tale via, che S.R. era stato sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale, aveva posto in essere atti di gestione e aveva la disponibilità dei conti bancari della società (tre su quattro). Inoltre, era il vero dominus della società, in quanto titolare, per interposta persona, delle quote sociali (attraverso la convivente e la società Y srl, a cui era direttamente interessato).
Da tali elementi fattuali il giudice di merito ha tratto la prova logica dell’assunzione, da parte dell’odierno ricorrente, della qualità di amministratore di fatto: non già in sostituzione dell’amministratore di diritto (L.), ma in pieno accordo con lui e in regime di concorso nella realizzazione dei fatti distrattivi; il percorso argomentativo seguito nella sentenza è pienamente osservante dei criteri di valutazione della prova dettati dall’art. 192 c.p.p., anche sotto il profilo dell’apprezzamento di quelli che nella motivazione sono considerati indici rivelatori, e che possono agevolmente ricondursi alla nozione di indizi gravi, precisi e concordanti.
Per contro, non hanno fondamento le lagnanze difensive relative all’utilizzo, quale fonte di prova, delle dichiarazioni rese al curatore dai testi sopra specificati, trattandosi di dichiarazioni entrate a far parte della relazione del curatore, legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento (circostanza non contestata), e quindi pienamente utilizzabili per la decisione, avendo il valore di testimonianza indiretta, alla cui regole restano sottoposte (Cass. Pen., sez. V, 12-4-2000, in Dir. e Giust., 2000, 25-26).
2. La tesi che l’aggravante del danno di rilevante entità sia inapplicabile alla bancarotta impropria è smentita dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’aggravante del danno rilevante applicata anche ai reati commessi da persone diverse dal fallito non è frutto di una applicazione analogica in malam partem delle norme, che sarebbe vietata in materia penale, ma è il risultato di una interpretazione sistematica della legge fallimentare. Infatti, l’art. 223 L.F., nella prima parte, fa riferimento, per descrivere la condotta e per individuare il trattamento sanzionatorio, all’art. 216 della medesima legge. Fermo il rinvio quoad poenam, l’art. 223 citato descrive ulteriori condotte addebitabili ai soggetti di cui al I comma. Orbene, poiché l’art. 216 rinvia – per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti – all’art. 219 L.F., è inevitabile che tale rinvio “interessi” anche l’art. 223 (ex multis, Cassazione penale, sez. V, 11/10/2011, n. 121).
È una impostazione che questo collegio pienamente condivide, giacché ragionare diversamente comporterebbe: a) una evidente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., b) una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio, atteso che la bancarotta societaria rappresenta – in linea generale – fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, atteso che, nella moderna economia, le più alte concentrazioni di capitali assumono, come è noto, forma societaria.
3. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, in punto di pene accessorie. I giudici di primo e, poi, quelli di secondo grado hanno applicato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per il periodo di dieci anni, in conformità alla previsione dell’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. Così facendo si sono attenuti al prevalente orientamento di questa Corte, avallato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 134 del 21/05/2012) secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, è legittima l’irrogazione delle pene accessorie in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37 cod. pen. (da ultimo, Cassazione penale, sez. V, 10/11/2010).
4. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in 1.000 euro.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
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