Corte di Cassazione, ordinanza n. 25980 depositata il 17 ottobre 2018 – E’ esclusa l’estensione della responsabilità all’amministratore cessato – che è in ogni caso per fatto proprio, anche quando consista in omessa vigilanza (culpa in vigilando) – a comportamenti messi in atto da altri amministratori in epoca successiva, sol perché la società, attraverso il competente organo – e non l’amministratore dimissionario – abbia omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità. Sul punto, è appena il caso di notare che la legge non impone alcuna prescrizione all’amministratore cessante