CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2013, n. 20215

Tributi – Accertamento – Società di persone – Imputazione ai soci per trasparenza – Supposta qualità di socio di fatto – Impugnazione – Contenzioso tributario – Procedimento – Litisconsorzio necessario tra i soci – Sussiste – Assenza – Nullità dell’intero giudizio

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra (…) per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio – previa rideterminazione del volume di affari e del reddito d’impresa 2003 della società (…) di (…) sas (da ascrivere ai soci per trasparenza ex art. 5 TUIR) – aveva rideterminato la maggiore imposta per IVA ed IRAP; tale avviso era stato notificato alla contribuente nella sua supposta qualità di socia di fatto di detta società (insieme con sua madre, (…) e con suo fratello, (…) per una quota del 12,5%, ed era stato da costei impugnato negando la propria partecipazione alla società.

La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’assunto sul quale l’Ufficio aveva basato la propria ipotesi di una partecipazione di fatto della contribuente alla società (…) di (…) sas – ossia che i beni della contribuente stessa provenissero dalle truffe e dalle evasioni fiscali commesse da suo padre e dagli altri soci della suddetta società – risultava smentito dalle pronunce con le quali il giudice penale aveva revocato il sequestro che originariamente era stato disposto su detti beni in ragione della loro asserita provenienza illecita ed aveva assolto la contribuente dall’imputazione di favoreggiamento reale. Il ricorso si fonda su tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorso.

All’esito del deposito in cancelleria della relazione ex art. 380 bis cpc, notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero, la causa è stata discussa nell’adunanza del 10.7.11, per la quale non sono state depositate memorie ed alla quale le parti non sono comparse.

In via assolutamente preliminare va rilevata di ufficio, e dichiarata, la nullità del giudizio di merito.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Nella medesima sentenza le Sezioni Unite – dopo aver sottolineato che, nell’impugnativa di un avviso di accertamento dei redditi di una società di persone o nell’impugnativa del consequenziale avviso di accertamento dei redditi da partecipazione del socio, sussiste litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società quando siano contestati il reddito della società o le modalità del suo accertamento – hanno altresì precisato che: “ricorre, invece, una Ipotesi di litisconsorzio necessario, solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale).”

Tanto premesso, osserva il Collegio che dalle conclusioni del ricorso introduttivo in primo grado trascritte a pag. 11 del ricorso per cassazione emerge che nel presente giudizio – svoltosi nel contraddittorio della sola (presunta) socia di fatto (…), senza la partecipazione né della società (…) di (…) sas, né degli altri soci – la contribuente chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento IVA-IRAP emesso nei confronti della società in ragione della dedotta illegittimità di tale avviso “per la parte che la riguarda come presunta socia di fatto”; la contribuente, in altri termini, non contesta l’accertamento dei ricavi e dei redditi della società operato dall’Ufficio ai fini IVA e IRAP ma contesta di essere stata indicata come socia (e quindi destinataria pro quota, per trasparenza ex art. 5 TUIR, del maggior reddito sociale accertato) nell’atto impositivo emesso nei confronti della società a fini IVA e IRAP. L’ oggetto del giudizio non è, dunque, l’accertamento dei ricavi e dei redditi operato dall’Ufficio a carico della società (…)di (…) sas, bensì la sussistenza, in capo alla sig.ra (…), della qualità di socio di tale società. Pertanto – mentre la partecipazione al giudizio della società non era necessaria, non essendo in discussione l’entità dei ricavi e dei redditi sociali e, quindi, l’importo dell’ IVA e dell’IRAP che l’Ufficio ha addebitato alla società con l’avviso di accertamento impugnato – era invece necessaria, alla stregua del sopra citato insegnamento delle Sezioni Unite, la partecipazione al giudizio degli altri soci, di diritto o di fatto, della società. La contestazione della qualità di socio da parte della sig.ra (…) è infatti una questione personale che, tuttavia, tocca direttamente la posizione degli altri soci, in quanto tale esclusione incide sulla ripartizione del reddito sociale tra gli altri soci, di diritto o di fatto, della stessa società.

Ricorre quindi, nella specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la sig.ra (…) e gli altri soci di fatto o di diritto della società (…) di (…) sas e pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, si deve dichiarare d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra la ricorrente e detti altri soci, cassare la sentenza gravata e rinviare la causa in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo.

 

P.Q.M.

 

Cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.