CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2013, n. 22829
Tributi – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Garanzia fideiussoria – Agevolazioni per il credito cooperativo
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 6/27/06 depositata il 14/3/06, la CTR del Piemonte, confermando la decisione della CTP di Torino, rigettava il ricorso col quale la S.p.A. C., poi incorporata dalla B.N.L. S.p.A., aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio sull’istanza di rimborso dell’imposta assolta sull’importo della garanzia fideiussoria e sul contratto di conto corrente, enunciati in sede di registrazione di un decreto ingiuntivo. I giudici d’appello hanno affermato che, in presenza di un atto giudiziario, l’agevolazione accordata per il credito cooperativo non operava, ai sensi dell’art. 15, 2° co, del Dpr n. 601 del 1973.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la B.N.L. S.p.A., con tre motivi illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per aver omesso di pronunciare sulla richiesta di esenzione dall’imposta di registro del contratto di conto corrente, enunciato nel decreto ingiuntivo.
2. Col secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all’individuazione degli atti in riferimento ai quali era stata avanzata l’istanza di restituzione dell’imposta di registro.
3. Col terzo mezzo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16, co 1 n. 4 del dPR n. 601 del 1973, dell’art. 22 del dPR 131 del 1986, nonché del divieto di doppia imposizione, per non avere la CTR tenuto conto che l’esenzione dall’imposta di registro relativa alle operazioni di credito alla cooperazione opera anche quando la registrazione dei relativi atti avviene, come nella specie, congiuntamente al decreto ingiuntivo che li enuncia.
4. Il terzo motivo, che va esaminato per primo, perché giuridicamente prioritario, è fondato.
5. Questa Corte (Cass. n. 4586 del 2002; 3428 del 2004) ha, già, affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera dell’art. 15, 2° co, del dPR n. 601 del 1973, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito alta cooperazione (regime rappresentato dall’assoggettamento di esse ad un’unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) “non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.
6. In particolare, è stato condivisibilmente rilevato che:
a) l’art. 16 n. 4 del dPR n. 601 del 1973, per il settore del credito alla cooperazione -pacificamente applicabile, nella specie, sia in relazione alla natura dell’operazione di finanziamento che ratione temporis (il numero 4 in esame è stato abrogato dall’art. 7, co 1, l. n. 146 del 1998, con effetto per i contratti stipulati dal 15 maggio 1998) – prevede non già un’esenzione fiscale ma un’agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, in quanto a norma del successivo art. 17 “gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva”;
b) l’ultima parte del secondo comma dell’art. 17, in esame, nel fare “salvo quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali”, si limita a sottrarre al regime dell’imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine: i primi restando assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva;
c) l’art. 22 del dPR n. 131 del 1986, che disciplina la imposizione degli atti “enunciati” e non registrati, non riguarda la enunciazione di atti esenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo, già, scontato detta imposta non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto di imposta;
d) diversamente opinando, “gli atti favoriti dall’erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti. In definitiva, il pagamento dell’imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto dà diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni” (così, Cass. n. 4586 del 2002).
7. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
8. Poiché il Collegio ha riconosciuto, in punto di diritto, che l’imposta relativa alla registrazione del contratto e della garanzia fideiussoria enunciati nel decreto ingiuntivo, non era dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, i primi due motivi restano assorbiti, e la causa può decidersi nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
8. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre vanno poste a carico dell’intimata le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 900,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo, assorbiti i primi due, cassa e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dei due gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 900,00, oltre accessori.
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