Corte di Cassazione sentenza n. 23968 del 03 marzo 2011
LAVORO – PREVENZIONE INFORTUNI – SUL LAVORO – REATI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA – OMESSA REDAZIONE E TENUTA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A DIECI ADDETTI – OBBLIGO DI ELABORARE IN FORMA SEMPLIFICATA TALE DOCUMENTO – SUSSISTENZA
massima
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Integra il reato previsto dall’art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (cosiddetto D.V.R.) da parte del datore di lavoro di un’azienda che occupi fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende dal comma undicesimo della citata disposizione, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che sussiste continuità normativa tra le richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 626 del 1994 e le nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, oggi contemplate dagli artt. 28 e 29, comma quinto, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L.C.S. era imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, perché, in qualità di titolare della ditta C.S.L.C. I. di L.C.S. con sede in San Giovanni Teatino e cantiere in Lanciano, ometteva di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (in Lanciano il 7.9.2006).
Il 7 settembre 2006 V.D., tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all’A.S.L. Lanciano – Vasto effettuava un sopralluogo presso il cantiere di in via Piave n. 38 a Lanciano, rinvenendo sul posto due operai dipendenti della ditta “C.S.L.C. I.”, il cui legale rappresentante era il L.C. La visita ispettiva riscontrava l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori all’epoca prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, (poi prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17). Il V. procedeva così alla relativa contestazione emettendo il verbale di ispezione in data 7 settembre 2006.
2. Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa in data 22.10.2009 e depositata in data 23.10.2009, dichiarava L.C.S. colpevole del reato a lui ascritto e, per l’effetto, lo condannava alla pena di Euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.
Deduce il ricorrente che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 11, “il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza”. Di tal guisa il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.
Nella specie non si sarebbe in alcun modo accertata la reale consistenza dell’azienda e il numero dei suoi dipendenti effettivamente occupati.
2. Il ricorso è infondato.
Il comma 11 dell’art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede patimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
C’è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione della disposizione recante l’incolpazione.
Nella specie l’imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento di valutazione dei rischi sicché distinzione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e legittimità della sentenza impugnata.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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