CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2013, n. 25143
Accertamento induttivo a carico del socio di società semplice – Legittimità.
Fatto
R.G. ricevette un avviso di accertamento parziale, in via induttiva, dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta per l’anno 1994 nella qualità di socio della società di fatto N.P. & R.G..
Il contribuente impugnò l’avviso e la Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato.
Ricorre R.G. per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
Diritto
1.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso, là dove è proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2. – Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per non avere, la Commissione tributaria regionale, dato conto delle questioni oggetto dell’impugnazione.
2.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto censura un preteso vizio processuale con lo strumento del vizio di motivazione, là dove l’accertamento demandato alla corte di cassazione deve consistere unicamente nella verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale, a nulla rilevando il modo in cui egli abbia motivato la propria decisione (Cass. 31 luglio 2012, n. 13683).
2.2. – Hanno altresì precisato al riguardo le sezioni unite che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931).
2.3. – Ad ogni modo, anche procedendo alla riqualificazione del motivo sub specie del vizio di violazione di legge o di violazione del procedimento, esso non si sottrarrebbe al rigetto. E ciò in quanto la Corte ha già rilevato che, nel processo tributario, la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. 3 ottobre 2008, n. 24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170).
Nel caso in questione, sia pure in maniera stringata, la sentenza dà conto della pretesa impositiva (iva relativa all’anno d’imposta 1994), delle ragioni poste a suo fondamento (svolgimento di attività imponibile in seno ad una società di fatto) e della loro valutazione.
3. – Col secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., il contribuente denuncia la violazione dell’articolo 2697 del codice civile, lamentando la mancanza di prova dell’esistenza della società di fatto.
3.1. – Il motivo è infondato, in quanto, in realtà, non censura la violazione della regola di riparto dell’onere della prova, sibbene la valutazione probatoria degli elementi di causa.
4. – Col terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., il contribuente denuncia la violazione dell’articolo 2727 del codice civile, lamentando il divieto del praesumptum de praesumpto, a suo dire contenuto nell’articolo 2727 del codice civile.
4.7. – Il motivo è infondato.
Anzitutto, sul piano logico, la responsabilità del socio in ordine all’imposta sul valore aggiunto ad un socio di fatto è mera implicazione della qualità sociale e non già una presunzione, che postula un sillogismo costruito su una premessa maggiore, che rappresenta il fatto noto, dal quale si fa derivare quella minore, che configura il fatto ignoto: ha precisato al riguardo la Corte, sia pure con riguardo a società a nome collettivo, che la responsabilità di questa si ripercuote, anche se in via sussidiaria, anche sui soci (e tale principio opera, in assenza di espressa deroga, pure per i rapporti tributari e le obbligazioni da essi derivanti), determinando la loro responsabilità sussidiaria (Cass. 22 ottobre 2010, n. 22173; Cass. 10 aprile 2009, n. 8782).
Inoltre, il divieto di doppia presunzione invocato è predicato con riguardo alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, di guisa che non si può ritenere violato, nel caso di accertamento induttivo, qualora da un fatto noto si risalga a un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (v. ex multis, Cass. 18 gennaio 2008, n. 1023).
5. – In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso, là dove è proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze;
– Lo respinge nel resto;
– Condanna la società a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte costituita, liquidate in €uro 5000,00, oltre spese prenotate a debito.
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