CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2013, n. 25149
Piccolo negozio – Concorrenza del grande supermercato – Perdita dei ricavi – Non sussiste
Svolgimento del processo
A seguito di esame della posizione fiscale di C.I., che nel 1998 aveva ceduto due aziende (negozio di latteria e di frutta/verdura) senza dichiarare plusvalenze, nonché a seguito di questionario non ritenuto esaustivo, l’Ufficio accertava a carico della detta contribuente imposte relative all’anno 1998 per IVA, IRPEF ed IRAP ammontanti ad oltre euro 7.000,00, oltre sanzioni.
La CTP di Genova rigettava il ricorso proposto dalla contribuente avverso detto avviso.
Con sentenza n. 23, depositata l’8-2-2007, la CTR Liguria, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte, annullava l’accertamento impugnato; in particolare la CTR, precisato che l’Ufficio aveva proceduto ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. D) bis DPR 600/73, riteneva non provati i dati di fatto posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento e rilevava che nessun altro elemento dell’accertamento risultava provvisto dei requisiti presuntivi previsti dall’art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/73.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; la contribuente non svolgeva attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’Agenzia, denunziando – ex art. 360, comma 1 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2 lett. d) bis dpr 600/73, deduceva che la CTR, pur avendo ribadito in linea di principio che l’Ufficio aveva proceduto ai sensi dell’ 39, comma 2 lett. d) bis dpr 600/73, aveva poi fatto espressa riferimento all’art. 39, comma 1 lett. d) dpr 600/73, e quindi ad una norma del tutto differente e contenente una disciplina completamente incompatibile con la prima, ed invero, il comma 1 consente di desumere l’esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, il comma 2 lett. d) bis, disciplinando uno dei casi di accertamento induttivo, prevedeva la possibilità di avvalersi di presunzioni semplici, anche se prive delle dette caratteristiche.
Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 n. 5 cpc – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduceva che la CTR non aveva sufficientemente motivato sulla questione della scarsa rimuneratività delle attività svolte (scarsa redditività con la quale aveva giustificato la riduzione del valore commerciale delle due aziende).
Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Irrilevante appare, invero, la specificazione – da parte della CTR- del tipo di accertamento utilizzato dall’Ufficio (art. 39 DPR 600/73, comma 1 ovvero comma 2), atteso che i Giudici territoriali non hanno poi fondato la loro statuizione sulla sussistenza o meno delle presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) di cui al comma 1, o delle presunzioni c.d. supersemplici (anche non gravi, precise e concordanti) comma 2, ma hanno valutato nel complesso il quadro probatorio e, in esito a tale valutazione, hanno ritenuto illegittimo l’accertamento impugnato.
Siffatta valutazione, inoltre, appare sorretta da adeguato iter logico, con sufficiente motivazione in ordine alla dedotta questione della scarsa rimuneratività delle attività svolte; ed invero, la CTR ha al riguardo ben evidenziato: 1) che i due negozi (latteria e frutta/verdura) erano gestiti dalla due sorelle C. (I. e M.F.), sicché non era vero che la contribuente svolgeva due attività anche fisicamente separate senza l’ausilio di alcun dipendente; 2) che l’unica realtà che emergeva dagli atti del giudizio era quella di due piccoli esercizi che non avevano retto alla concorrenza di supermercati aperti nelle vicinanze e che avevano ridotto il valore dell’avviamento commerciale, tanto che anche i subentranti avrebbero poi chiuso definitivamente le due rivendite; 3) che le difficoltà economiche della contribuente connesse alla vendita in perdita dei negozi erano, inoltre, comprovate, in via indiziaria, dai prestiti richiesti ad Istituti bancari e dall’utilizzazione della somma mutuata per il pagamento di contributi previdenziali ed altri debiti riferibili all’attività nonché dalla vendita di un cespite immobiliare (tutti elementi tempestivamente comunicati dal contribuente all’Ufficio).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, atteso che la contribuente non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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