CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2013, n. 27893
Tributi – IVA – Detrazione dell’imposta – Professionista – Inserzione pubblicitaria su testata giornalistica – Fatture di importi elevati emesse in favore del contribuente – Operazione antieconomica – Non sussiste
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di una verifica fiscale effettuata dall’Ufficio nei confronti del gruppo societario C., operata in data 30.8.99, venivano reperite due fatture (n. 26/95 e 2/96, emesse da una delle società del gruppo nei confronti dell’ing. A. Di R.. Tali fatture, per il rilevantissimo importo complessivo di £. 833.000.000, risultavano emesse per una semplice inserzione di un ottavo di pagina sulla testata giornalistica “Rinnovamento”, della quale editore e direttore risultava essere il legale rappresentante di tutte le società del gruppo C.. Dalla verifica risultava, altresì, che la società capogruppo M. s.p.a., alla quale la somma suindicata era pervenuta dopo vari passaggi sui conti di altre società del gruppo, nel gennaio del 1996 aveva operato una sorta di restituzione di parte del suddetto importo, provvedendo a versare al professionista la somma complessiva di £. 560.000.000. Risultava, inoltre, che per la stessa operazione il Di R. aveva corrisposto il corrispettivo, che appariva anch’esso sproporzionato al servizio ricevuto, di £. 20.0000.000, oltre IVA, per un totale di £. 23.800.000, ad uno studio di consulenza finanziaria di Campobasso.
1.1. Tali ulteriori circostanze suffragavano il convincimento dell’Amministrazione che gli esborsi, per somme ingenti, affrontati dal Di R. per l’inserzione in questione, non fossero inerenti all’attività professionale esercitata, ma fossero riferibili ad operazioni di carattere finanziario a fini speculativi, poste in essere dal contribuente. L’Ufficio provvedeva, pertanto, ad emettere separati avvisi di rettifica e cartelle di pagamento, per gli anni 1995 e 1996, con i quali recuperava a tassazione l’IVA detratta per la suddetta operazione considerata oggettivamente inesistente.
2. Gli atti suindicati, per l’anno 1996, venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla CTP di Campobasso, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto, avverso la decisione di prime cure dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Campobasso, veniva, altresì, rigettato dalla CTR del Molise con sentenza n. 41/1/08, depositata il 18.12.08. La CTR riteneva, invero, che l’Ufficio non avesse comprovato l’inesistenza delle operazioni in relazioni alle quali il contribuente avrebbe, a parere dell’Amministrazione, indebitamente detratto l’IVA esposta in fattura, né – tanto meno – l’eventuale diversa natura dell’operazione finanziaria sottesa alle fatture in questione. Per il che, ad avviso del giudice di appello, gli atti impositivi emessi nei confronti del contribuente, attesa la legittimità della detrazione operata nell’anno in contestazione, sarebbero da considerarsi illegittimi.
3. Per la cassazione della sentenza n. 41/1/08 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. Il Di R. non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. L’Amministrazione si duole, in sintesi, del fatto che la motivazione dell’impugnata sentenza si sia limitata, nel confermare la decisione di prime cure, ad affermazioni generiche, il più delle volte neppure di senso compiuto e scarsamente comprensibili, senza specificare le ragioni per le quali la motivazione degli atti impositivi – che metteva in evidenza la sproporzione dell’ operazione finanziaria, palesemente antieconomica e, dunque, la non inerenza della stessa all’attività professionale del contribuente – fosse da ritenersi priva di fondamento.
Il motivo è fondato.
2.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte in vero ricorre il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere un’analitica considerazione delle risultanze processuali in atti (Cass. 3370/12, 23296/10).
2.2. Orbene, nel caso di specie, la motivazione dell’impugnata sentenza si risolve, per un verso, in affermazioni del tutto apodittiche, prive di un qualsiasi ancoraggio alle risultanze processuali, del tipo: “le ragioni addotte dalla difesa del contribuente risultano coerenti e legittime”, o “non risulta regolare 1′ accertamento operato in Campobasso, laddove si poteva, nel caso, operare chiarezza presso le sedi di quella società”. E tuttavia, la sentenza non chiarisce in alcun modo per quali ragioni le difese del contribuente sarebbero “coerenti e legittime”, né quali siano gli accertamenti ulteriori che si sarebbero potuti effettuare in Campobasso e per quali ragioni l’accertamento ivi svolto non potrebbe considerarsi, invece, “regolare”.
2.3. Per altro verso, l’impugnata sentenza – oltre a contenere affermazioni prive di senso e scarsamente intellegibili (“se l’Ufficio ha parlato di operazione antieconomica, sproporzionata e che non appariva effettuata nell’esercizio dell’attività professionale, per cui il costo sostenuto doveva ritenersi “non inerente”, tutto ciò”) – non ha tenuto conto in alcun modo delle inferenze logiche che ben potevano trarsi, sul piano indiziario e presuntivo, dai diversi elementi di prova addotti dall’Amministrazione e riportati in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Ed invero, nell’atto di appello, trascritto nei punti essenziali, l’Ufficio evidenziava – con richiamo al processo verbale di constatazione, del pari riprodotto nel ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate – ì seguenti dati di fatto emersi dalla verifica effettuata presso il contribuente: 1) il prezzo spropositato per una modesta inserzione pubblicitaria, effettuata per pubblicizzare una semplice attività professionale di ingegnere; 2) l’assenza presso la società prestatrice del servizio di strutture operative, macchinari ed attrezzature speciali, dipendenti specializzati, ecc., tali da poter giustificare i costi elevatissimi fatturati; 3) la parziale, e quasi immediata restituzione di buona parte della somma versata dal Di R. per l’inserzione pubblicitaria; 4) il pagamento, da parte del contribuente, della somma, del pari sproporzionata, di £. 23.800.000, per una semplice attività di consulenza finanziaria prestata per la suddetta operazione; il che contribuirebbe a disvelarne l’effettiva natura di speculazione finanziaria, men che di servizio acquisito per ragioni connesse all’attività professionale.
2.4. In relazione a tali elementi addotti in giudizio dall’Agenzia delle Entrate – fortemente significativi sul piano indiziario e presuntivo, poiché indicativi di una carenza del requisito dell’inerenza della spesa all’attività professionale svolta, indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA ex art. 19 d.P.R. 633/72 – l’impugnata sentenza non spende, peraltro, neppure una parola, concludendo – in maniera del tutto apodittica – per la mancanza di prove a sostegno degli atti impositivi in discussione.
2.5. Per tali ragioni, dunque, la censura in esame non può che essere accolta.
3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, alla luce dei principi suesposti, e valutando tutte le risultanze probatorie in atti.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
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