CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 dicembre 2013, n. 28521
Tributi – Imposte dirette – IRPEF – Cartella di pagamento – Mancata prova della notificazione della comunicazione della reiscrizione a ruolo dell’imposta erroneamente sgravata – Nullità
Svolgimento del processo
F.P. propose ricorso, deducendone la mancanza di motivazione, avverso la cartella di pagamento, relativa ad Irpef e sanzioni per gli anni di imposta 1993 e 1994, emessa a seguito di sgravio disposto illegittimamente dall’Ufficio delle Entrate di Casoria. La sentenza della Commissione Tributaria di prima istanza di accoglimento del ricorso, appellata dall’Agenzia delle Entrate, venne confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di appello motivavano la decisione rilevando che la copia della cartella non riportava né il numero dell’avviso di accertamento né la data di notificazione di quest’ultimo; aggiungevano che non vi era, neanche prova della notificazione della comunicazione al contribuente del recupero delle somme erroneamente rimborsate ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. n.602/1973.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo -rubricato moti apparente e perplessa in relazione all’art.132 c.p.c. (art.360 n.4 c.p.c.) – l’Agenzia delle Entrate deduce come la Commissione Tributaria campana avesse solo apparentemente motivato, dissertando su un avviso di accertamento, in realtà mai emesso, dato che la cartella, nel caso di specie, era stata formata a seguito di reiscrizione a ruolo di i.r.p.e.f., sgravata per errore. A conclusione dell’illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito ai sensi dell’art.366 bis c.p.c.: Se sia apparente in violazione dell’art.132, II comma n.4 c.p.c., la motivazione della c.t.r. che in una fattispecie, come quella in oggetto, di cartella esattoriale di pagamento a seguito di reiscrizione a ruolo di i.r.p.e.f. sgravata per errore, impugnata per difetto di motivazione e per decadenza dell’iscrizione a ruolo, giustifichi la decisione di rigetto dell’appello dell’Ufficio deducendo dalla mancata prova della notifica di un avviso di accertamento mai esistito l’impossibilità di impugnarlo da parte del contribuente, con ciò rendendo la motivazione stessa non riferibile alla fattispecie concreta posta alla sua attenzione”.
1.1. Il motivo difetta di autosufficienza non riportando il contenuto del ricorso introduttivo del contribuente e, solo per stralci, il contenuto dell’atto di appello impedendo, così, a questa Corte il necessario vaglio sulla rituale introduzione delle questioni oggetto di motivo. Questioni che, peraltro, dal contenuto del ricorso introduttivo (riportato dal contribuente nel controricorso) paiono essere state introdotte in giudizio, recando la cartella la seguente motivazione “iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n.000000. Gli importi di seguito indicati sono dovuti a titolo definitivo in “assenza di ricorso”.
Peraltro, la decisione impugnata si fonda anche su una autonoma ratio decidendi data dalla mancata “notificazione” dell’atto prodromico costituito dalla comunicazione del recupero delle somme indebitamente sgravate.
2. Con il secondo motivo -rubricato omessa motivazione su fatto controverso in relazione all’art.360, I comma, n.5 c.p.c.- la ricorrente, premesso di avere allegato all’atto di appello la copia dell’elenco attestante l’invio a mezzo posta delle comunicazioni al contribuente- lamenta che la C.T.R. non abbia, invece, preso in esame tale prova documentale.
3. Infine, con il terzo motivo si deduce, sempre, insufficiente motivazione da parte della C.T.R. la quale aveva ritenuto non provata la notifica della comunicazione senza illustrare se avesse ritenuto rilevante l’assenza della prova dell’invio della lettera raccomandata o, invece, la mancata documentazione della recezione del plico da parte del contribuente.
Secondo la prospettazione difensiva il termine “notifica” sarebbe stato usato impropriamente nella sentenza impugnata richiedendo il citato art.43 il solo invio della comunicazione da effettuarsi secondo un procedimento che non è soggetto alle disposizioni che disciplinano la notificazione in senso tecnico dei provvedimenti.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione, non meritano accoglimento.
Ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (applicabile ratione temporis) ed invocato dall’Agenzia delle Entrate: “L’ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.
Ora -premesso che la norma si riferisce al recupero di somme indebitamente rimborsate, mentre nella specie, si verte di iscrizione a ruolo di imposta erroneamente sgravata- va, in ogni caso, rilevato, dal tenore letterale della disposizione normativa invocata, che il termine “comunicazione” usato, se non richiede le forme procedimentali della notificazione, presuppone, pur sempre, la natura ricettizia dell’atto con la conseguenza che l’avvenuta produzione in giudizio dell’elenco delle raccomandate spedite dall’Amministrazione, in mancanza di prova alcuna dell’effettiva ricezione dell’atto, è inidonea allo scopo.
Ne consegue, malgrado l’imprecisione terminologica della sentenza impugnata, la sua sostanziale correttezza nel richiedere dell’avvenuta recezione dell’atto.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato. In ossequio al principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alla refusione in favore del controricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. n.140/2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione nei confronti del controricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1.100,00, oltre accessori di legge ed € 200,00 per spese.
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