CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2013, n. 32152
Straniero – Divieto di ritorno – Foglio di via obbligatorio – Legittimità
Ritenuto in fatto
Con sentenza 21/3/12 il Tribunale di Padova assolveva S. R. perché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 2 L n. 1423/56, per avere fatto rientro nel Comune di Padova il 9/1/10 nonostante il foglio di via obbligatorio (con divieto di ritorno per un periodo di tre anni) emesso dal Questore di Padova nel suoi confronti il 23/9/07.
Il giudice riteneva l’illegittimità dell’atto amministrativo, mancandovi l’indicazione del comune di residenza o comunque del domicilio dove il soggetto allontanato dovesse trasferirsi.
Ricorreva per cassazione li PG presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il foglio di via obbligatorio si compone o può comporsi di due elementi (o prescrizioni) indipendenti, l’ordine di allontanamento e l’obbligo di rimpatrio. Il secondo (come nei caso) può mancare, quando il destinatario del primo sia soggetto privo di fissa dimora o in via di cancellazione per irreperibilità nella propria sede anagrafica. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per l’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato. Invero il contenuto primario del foglio di via obbligatorio è il divieto fatto al soggetto di ritornare, senza autorizzazione. In un dato Comune dove egli non è residente e dal quale viene allontanato. Può accedere all’ordine di allontanamento – ma non necessariamente – anche l’ordine di rientrare nel luogo di residenza, là dove lo suggeriscano ragioni di opportunità ed esso sia, naturalmente, esistente e noto (cfr. Cass., I, sent. 46257/12, rv. 253966; Cass., 1, sent. 29694/12, rv. 253069). Nel caso In esame, dunque, nessuna illegittimità è ravvisabile nel provvedimento amministrativo reiteratamente violato dall’imputato. La sentenza va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, che si uniformerà alla questione di diritto come sopra decisa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnala e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
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