CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 luglio 2013, n. 32467
Dichiarazione di fallimento – Distrazione – Bancarotta fraudolenta – Fideiussione – Garanzia ipotecarie
Ritenuto in fatto
1. A.Q. ed E.M.Q. erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Pistoia, del reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della s.r.l. A., dichiarato dallo stesso Tribunale con sentenza del 15/11/2005. In particolare, erano accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto attività aziendali, agendo fuori dell’oggetto sociale, senza alcun corrispettivo, mediante prestazione di garanzie fideiussorie In favore della F., del Monte dei Paschi di Siena e di altri soggetti e per avere concesso anche garanzie ipotecarie; nonché di bancarotta fraudolenta documentale, con l’aggravante, di cui all’art. 219 legge fall., della pluralità di più fatti di bancarotta.
2. Con sentenza del 25/09/2009 il GUP del Tribunale, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, per l’effetto, condannava A. Q. ad anni tre di reclusione ed E. Q. ad anni due, mesi otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
3. Pronunziando sul gravame proposto dagli imputati, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la pronunzia impugnata e, concesse ad E. M. Q. le attenuanti generiche, riduceva ad entrambi la pena nella misura di anni due mesi sei di reclusione per A. Q. e di anni uno e mesi dieci di reclusione per E. M. Q., con la sospensione condizionale della pena per quest’ultima.
Avverso la pronunzia anzidetta il difensore degli Imputati, avv. G. L. R., proponeva ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, specialmente nella parte in cui erano state travisate le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato A. Q..
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione all’art. 216 legge fall., ed erronea applicazione della legge penale per ritenuta insussistenza dei presupposti dei contestato reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) con riferimento all’art. 216 legge fall, ed errata applicazione della legge penale sul rilievo della insussistenza del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il quarto motivo eccepisce identico vizio di legittimità con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. in relazione all’ingiusto diniego delle attenuanti generiche nei confronti dell’imputato A. Q.
2. La prima ragione di doglianza è palesemente infondata, In quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento delle dichiarazioni spontanee rese dall’Imputato A. Q., avendo solo tratto dalle stesse la conferma dell’anomalo sistema di rapporti intercorrenti tra la società A., di cui egli era amministratore, ed altre società a lui facenti capo e consistente nella prestazione di fideiussioni e garanzie ipotecarie da parte della prima in favore delle altre, al di fuori dell’ambito dell’oggetto sociale e senza corrispettivo.
La seconda censura, riguardante la contestata configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è priva di fondamento in quanto il giudice di appello ha motivatamente ribadito il giudizio di penale responsabilità degli imputati Il riferimento al reato anzidetto, reputando sussistenti tutti I presupposti di legge. La relativa enunciazione è giuridicamente corretta, siccome aderente ad indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, integra la distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall, la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale, con il quale l’amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori (cfr. 1 Cass. Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 22/02/2005, Rv. 231393; id. Sez. 5 n. 48781 del 11/11/2004, Rv, 231277). Nel caso di specie, è sfiata Incontestatamente accertata la prestazione di garanzie, per ingenti importi, in favore di altre società, in termini di condotta sicuramente eccentrica rispetto all’oggetto sociale. Il pregiudizio economico per la società poi fallita è stato correttamente ravvisato nell’incidenza che le assunzioni di obbligazioni di garanzia avevano sul relativo patrimonio, anche in ragione del fatto che le dette prestazioni non avevano alcuna contropartita economica. Del resto, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare che, nella fattispecie, ai pregiudizio potenziale di siffatte attività negoziali aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito dell’Inadempienza delle società beneficiarie, il patrimonio immobiliare della società poi fallita è stato aggredito da procedure esecutive, in parte non andate a buon fine, donde l’avvio della procedura di fallimento. Infondata è anche la terza censura in quanto la motivazione della sentenza impugnata – integrata per quanto di ragione da quella di primo grado, che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità, forma con quella in esame una sola entità giuridica – offre idonea spiegazione della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della riscontrata mancanza delle scritture contabili e della complessiva condotta degli imputati, circostanze dalle quali è stata ragionevolmente desunta la finalizzazione agli scopi previsti dalla legge e, dunque, la piena consapevolezza da parte degli stessi Q..
La quarta censura, afferente al diniego delle attenuanti generiche in favore di A. Q., si colloca invece in area di inammissibilità, in quanto relativa a questione prettamente di merito, insindacabile in questa seda di legittimità a fronte di motivazione congrua, che ha dato compiutamente conto delle ragioni per te quali l’imputato non era meritevole del reclamato beneficio in ragione dei precedenti penali, tra cui uno specifico.
3. Vanno, infine, disattese le deduzioni difensive espresse nella memoria indicata in premessa, in quanto non integrano motivi nuovi ma solo illustrazione delle ragioni di censura espresse nel ricorso e non sono comunque tali da disarticolare o anche solo inficiare il corretto percorso motivazionale della sentenza impugnata, che, per quanto si è detto, risulta adeguato ed immune da vizi od incongruenze di sorta.
4. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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