Corte di Cassazione sentenza n. 3923 del 17 febbraio 2011
ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO – CONTESTAZIONE DEL CONTRIBUENTE
massima
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Gli studi di settore possono essere disapplicati qualora il contribuente abbia troppi concorrenti in zona; infatti, in tal caso, gli studi di settore non sono attendibili. Va annullata la sentenza di merito, che ha confermato un accertamento nel quale non si è argomentato sui motivi per i quali sono stati disattesi gli elementi addotti dal contribuente nel corso del contraddittorio
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Fatto e Diritto
Premesso:
– che il contribuente, commerciante al dettaglio di articoli di cartoleria e cancelleria, propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia aveva provveduto a rettificare le dichiarazioni irpef, iva e irap, per l’anno 2001, in base alle risultanze degli studi di settore;
– che, a fondamento del ricorso, il contribuente adduceva che Lo scostamento (peraltro di solo circa il 7%) rispetto ai valori risultanti dall’applicazione degli studi di settore era determinato dalla misura, particolarmente ridotta, dell’esercizio, che non consentiva un’adeguata esposizione dei prodotti offerti, nonchè dalla presenza, nelle vicinanze, di diversi esercizi dedicati alla medesima attività;
– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia riformata dalla Commissione regionale;
– che i giudici di appello rilevarono, specificamente, che, trattandosi di accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, incombeva sul contribuente fornire la prova di circostanze idonee a giustificare lo scostamento tra quanto dichiarato e gli effetti dell’applicazione dei dati degli studi di settore;
rilevato:
– che, avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;
– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;
osservato:
– che, con il primo motivo di. ricorso, il contribuente ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 53, e censurato la decisione impugnata, per non aver rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità delle censure;
– che, con gli ulteriori motivi di ricorso, il contribuente ha censurato la decisione impugnata, sul piano della violazione di legge e su quello del vizio motivazionale, censurando la decisione impugnata per aver ritenuto che le risultanze degli studi di settore assumono, di per sè, valenza di presunzioni legali, idonee a giustificare l’accertamento in assenza di prova contraria del contribuente e ciò anche in presenza di scarti minimi tra il valore dichiarato e quello espresso dalle relative risultanze;
considerato:
– che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in prospettiva di autosufficienza, giacchè non fornisce alcuna descrizione dei contestati motivi di appello e che il mezzo non appare, peraltro, nemmeno ottemperare alla previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che nel La nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, (prescrivendo che “insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:… d) gli atti processuali, i documenti… sui quali il ricorso si fonda”) – impone un onere che questa Corte (cfr. Cass., ss.uu. nn. 6171/10, 21747/09, Cass. nn. 24940/09, 2855/09, 28547/08 e 21090/08) ha evidenziato dover essere necessariamente osservato entro quello stesso termine (di venti giorni dalla notificazione del ricorso alle contropartì), che l’art. 369 c.p.c., comma 1, fissa per il deposito del ricorso in Cancelleria;
considerato inoltre:
– che, in merito agli ulteriori motivi, che, per la stretta connessione possono essere unitariamente esaminati, occorre rilevare che le SS.UU. di questa Corte (cfr. Cass., ss.uu. n. 26635/09) hanno aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore (come i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187) – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico – induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento;
– che, più specificamente, le SS.UU. hanno affermato il principio che: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; che, in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere; integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni. sollevate dal contribuente; che l’esito de) contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità dogli standards a caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dai contribuente il quale, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, ne qual caso, tuttavia, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare l’accertamento sulla base della sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”;
– che, tanto premesso, la decisione impugnata si rivela, per il profilo in esame, censurabile per aver, in difformità dai principi sopra richiamati, riconosciuto legittimità ad accertamento esclusivamente fondato su dati parametrici ricavati da studio di settore, specificamente contestati dal contribuente e non altrimenti asseverati dall’Agenzia;
ritenuto:
– che, quanto alle censure in rassegna, il ricorso del contribuente si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che dunque, disatteso il primo motivo di ricorso e accolti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alle doglianze accolte, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
P.Q.M.
La Corte: respinge il primo motivo e accoglie gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
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