Corte di Cassazione sentenza n. 700 del 14 gennaio 2013
LAVORO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – ONERE DELLA PROVA – RIPARTIZIONE – CESSAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL RAPPORTO IN ASSENZA DI ATTI FORMALI DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI – ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO – CONTENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 giugno 2009 pubblicata il 21 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 23 maggio 2007, ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 2.869,84 a titolo di differenze retributive, rateo di 13 mensilita’, ferie e TFR, confermando la sentenza di primo grado riguardo al rigetto della domanda della (OMISSIS) relativa alla declaratoria del licenziamento. La corte territoriale ha motivato tale sentenza sulla base delle risultanze dell’istruttoria testimoniale dalla quale e’ risultata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, mentre ha considerato che il lavoratore non ha assolto all’onere probatorio relativo all’esistenza del dedotto licenziamento.
La (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) che svolge ricorso incidentale pure affidato ad unico motivo.
La (OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il motivo del ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 2 e dell’articolo 2697 cod. civ.. In particolare si lamenta l’affermazione per cui incombe sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento, prova che sarebbe in concreto diabolica stante la difficolta’ di provare un atto unilaterale di altro soggetto.
Con il ricorso incidentale si deduce violazione degli articoli 2094 e 2697 cod. civ. ed erronea ed insufficiente motivazione ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. In particolare si lamenta l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti che sarebbe stato affermato immotivatamente in base agli elementi istruttori acquisiti.
Il ricorso principale e’ infondato. Il principio di diritto affermato ripetutamente da questa corte secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegittimo ha l’onere di provare l’esistenza del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (per tutte Cass. 9 settembre 2011 n. 18523) e’ richiamato dalla tessa parte ricorrente che, tuttavia, ritiene che, tale principio, ove applicato rigidamente, condurrebbe ad una prova diabolica per il lavoratore che sarebbe sostanzialmente onerato di un’impossibile prova negativa sulla mancanza di atti formali di risoluzione del rapporto. L’assunto e’ infondato. Questa stessa Corte, proprio nella massima sopra richiamata, ha pure precisato che, ove l’attuazione del rapporto di lavoro sia cessata in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni e in presenza di contrapposte tesi circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito deve, ai fini dell’accertamento del fatto, prestare particolare attenzione (indagandone la rilevanza sostanziale e probatoria nel caso concreto) anche agli eventuali episodi consistenti nell’offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro. Pertanto l’accertamento sull’effettiva modalita’ della cessazione del rapporto e’ devoluta sostanzialmente ad un giudizio di fatto compiuto dal giudice del merito che, nel caso in esame, ha compiuto un sommario ma logico e compiuto giudizio delle risultanze istruttorie richiamando la testimonianza della madre della ricorrente non supportata da altri elementi; giudizio questo congruo e non censurabile in questa sede di legittimita’.
Il ricorso incidentale e’ pure infondato. La Corte territoriale ha ampiamente motivato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tre le parti; richiamando dettagliatamente le risultanze della prova testimoniale assunta, dalla quale ha ritenuto di trarre il convincimento della sussistenza di tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Tale accertamento e’ stato contestato in modo generico dalla contro ricorrente che si duole in modo inammissibile dell’accertamento in fatto operato dalla corte territoriale che, si ripete, ha ampiamente motivato sul punto in modo logico e compiuto pervenendo ad un giudizio non censurabile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio
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