lavoro

INPS – Messaggio 24 gennaio 2019, n. 322 – Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-ter, rubricato – “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa” – Integrazione circolare n. 90 del 1° agosto 2018

INPS - Messaggio 24 gennaio 2019, n. 322 Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-ter, rubricato - "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa" [...]

INPGI – Circolare 24 gennaio 2019, n. 2 – Retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 389/87), per i giornalisti operanti all’estero in paesi non convenzionati

INPGI - Circolare 24 gennaio 2019, n. 2 Retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 389/87), per i giornalisti operanti all’estero in paesi non convenzionati Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del [...]

INPGI – Circolare 24 gennaio 2019, n. 1 – Gestione sostitutiva dell’ago (lavoro subordinato) – valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2019 – rateazione debiti contributivi; c) contribuzione volontaria 2019; d) aggiornamenti procedura dasm

INPGI - Circolare 24 gennaio 2019, n. 1 A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO (LAVORO SUBORDINATO) - VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2019; B) RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI; C) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2019; D) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM. A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2019 - MINIMALI DI RETRIBUZIONE [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 gennaio 2019, n. 2024 – Sussistenza delle ragioni giustificative per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Insussistenza di intenti elusivi della normativa contrattuale

le indicazioni delle ragioni giustificative, che per quanto riguarda le esigenze sostitutive non devono comprendere, in realtà economiche complesse (come le società interessate nelle fattispecie in esame) anche il nominativo dei lavoratori da sostituire (cfr. ex aliis Cass. n. 10068/2013; Cass. n. 1246/2016), non è generica ed esplicita il collegamento tra previsione astratta e situazione concreta (cfr. Cass. n. 9121/2016; Cass. n. 17540/2014; Cass. n. 20001/2014), al fine di consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria.

INPS – Circolare 25 gennaio 2019, n. 3 – Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

INPS - Circolare 25 gennaio 2019, n. 3 Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne [...]

INAIL – Circolare 25 gennaio 2019, n. 3 – Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio. Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi

INAIL - Circolare 25 gennaio 2019, n. 3 Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio. Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi Quadro normativo - Legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Conversione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1852 – Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo e prevede l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo, ma non consentono che vengano prospettati in concreto rimedi che possano evitare la collocazione in mobilità

L'omessa individuazione ed applicazione dei criteri di selezione previsti dalla procedura (ex artt.4 e 5 l. 223/91), si sostanziava, quindi, in una violazione della scansione procedimentale predisposta dalla legge; e questa j violazione - tenuto conto del comportamento complessivo assunto dalla società in epoca anteriore e successiva alla irrogazione del provvedimento  espulsivo, a prescindere anche dalla ritualità e legittimità del concordato preventivo, della declaratoria fallimentare e dell'autorizzazione all'ésercizio provvisorio dell'impresa - era così grave ed assoluta, da giustificare l'applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 1 comma 46 I. 92 del 2012, secondo cui in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 della legge della legge 20 maggio 1970, n. 300, quindi il giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata aH'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione", in una misura non superiore alle dodici mensilità.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2020 – Il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi)

in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973

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