CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2018, n. 28605 – Attraverso le disposizioni che consentono al lavoratore di utilizzare i periodi di erogazione dell’indennità di mobilità lunga ai fini del diritto e della misura della pensione (art. 7, comma 9 legge n. 223 del 1991), e di completare così, nello stesso lasso di tempo, i requisiti mancanti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, non viene offerto un sostegno alla disoccupazione
La ratio dell'istituto della mobilità lunga è stata di recente ribadita da Cass. 5 febbraio 2018, n. 2697 evidenziando che, attraverso le disposizioni che consentono al lavoratore di utilizzare i periodi di erogazione dell'indennità ai fini del diritto e della misura della pensione (art. 7, comma 9 legge n. 223 del 1991), e di completare così, nello stesso lasso di tempo, i requisiti mancanti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, non viene offerto un sostegno alla disoccupazione - che altrimenti non vi sarebbe ragione di differenziare i limiti di durata tra lavoratori che si trovano tutti nelle aree svantaggiate dal punto di vista occupazionale - ma si permette l'acquisizione del trattamento pensionistico a cui il lavoratore è prossimo, essendone prevista, per legge, l'erogazione solo fino al compimento del periodo dei sette anni mancanti al raggiungimento dei 35 necessari per beneficiare della pensione di anzianità