CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28493
Lavoratori a progetto – Verbale ispettivo Inps e Inail – Genericità del progetto – Natura subordinata del rapporti di lavoro – Sentenza nulla perché affetta da “error in procedendo” – Non percepibile il fondamento della decisione
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, accoglieva l’impugnazione proposta da D.R., in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. D.R. Multiservice, avverso il verbale ispettivo dell’Inps e dell’Inail del 9/2/2009 con il quale veniva contestato l’omesso versamento di contributi per due titoli: la genericità del progetto e la natura subordinata del rapporti di lavoro instaurati con n. 3, nonché il versamento di contributi previdenziali in misura inferiore al dovuto rispetto ad altri dipendenti, in relazione ai quali gli ispettori accertatori avevano ritenuto che la datrice di lavoro non avesse assoggettato a contribuzione gli aumenti spettanti sulla paga base. Dichiarava che nulla era dovuto in relazione a quanto accertato con detto verbale.
La Corte non ravvisava in relazione ai tre lavoratori a progetto i presupposti per la configurazione dei rapporti di lavoro subordinato, difettando gli indici caratterizzanti la subordinazione quali la direzione dell’imprenditore, l’orario fisso e il potere di controllo e disciplinare.
2. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui D.R., in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. D.R. Multiservice, ha resistito con controricorso, mentre l’Inail è rimasto intimato.
Considerato che
1. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per assenza totale della motivazione in relazione ad uno degli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo, vale a dire l’omesso assoggettamento a contribuzione di una parte della retribuzione dovuta ad alcuni lavoratori.
2. Il motivo, oltre che ammissibile in quanto adeguatamente circostanziato, a differenza di quanto sostiene la controricorrente, è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016) ha chiarito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
3. Nel caso, la motivazione della Corte di merito a sostegno dell’annullamento del verbale ispettivo nella (sola) parte relativa alla pretesa contributiva per versamenti inferiori a quelli dovuti per la ritenuta omessa inclusione nella retribuzione imponibile degli aumenti spettanti sulla paga base e delle indennità una tantum, è totalmente assente.
4. Il ricorso , manifestamente fondato, deve quindi essere accolto e la sentenza gravata dev’essere cassata “in parte qua”, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che dovrà colmare la riscontrata lacuna pronunciandosi sulla parte del verbale pretermessa dal giudice di secondo grado.
5. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
6. L’accoglimento del ricorso preclude il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’ art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila.
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