CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28464

Rapporto di lavoro – Prestazione resa per provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro – Retribuzione straordinaria diurna

Premesso

che con sentenza n. 573/2013, depositata in data 1 agosto 2013, la Corte di appello di Milano ha (parzialmente) accolto il gravame di S.B., R.C., G.E. e G. R.T. nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa sede, che ne aveva respinto le domande volte alla condanna della G.G. S.p.A. al pagamento dell’importo corrispondente al valore della prestazione resa per provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro, e per l’effetto ha condannato la società a pagare, a favore degli appellanti, la somma, equitativamente determinata, pari alla retribuzione straordinaria diurna per il tempo di un’ora alla settimana, nei limiti della prescrizione decennale e a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di tentativo di conciliazione;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.G. S.p.A. con nove motivi;

– che i lavoratori hanno resistito con controricorso;

– che risulta depositata da E. S.p.A. (già G.G. S.p.A.) istanza di estinzione del giudizio;

Rilevato

che l’atto depositato contiene, a seguito di avvenuta composizione della lite, la rinuncia della ricorrente al ricorso e l’adesione alla rinuncia, sottoscritta da ciascuna delle controparti e dal loro difensore;

– che sussistono, pertanto, le condizioni perché possa farsi luogo alla richiesta estinzione, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

– che l’adesione delle controparti dispensa, poi, dalla pronuncia sulle spese processuali (art. 391, comma quarto).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.