CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4009 – La rinuncia al ricorso non è stata sottoscritta dalla parte ed il difensore non risulta munito di mandato speciale, pertanto neppure tale rinuncia può produrre l’effetto di estinzione del processo, ma, essendo stato chiaramente esplicitato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione