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In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità̀ della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità̀ ed alla durata del relativo possesso è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità̀ della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità̀ ed alla durata del relativo possesso è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo sussiste il fumus del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari ed è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo ed autoriciclaggio, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di sequestro preventivo, ricorre il "fumus" del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto presupposto, presso un istituto [...]

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se derivando da operazioni astrattamente antieconomiche ma che, a ben vedere, si giustificano in base ad una strategia generale ed in ragione di ulteriori e diversi benefici, quale la prospettiva di sviluppo commerciale dei rapporti con la clientela

Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se derivando da operazioni astrattamente antieconomiche ma che, a ben vedere, si giustificano in base ad una strategia generale ed in ragione di ulteriori e diversi benefici, quale la prospettiva di sviluppo commerciale dei rapporti con la clientela

L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

L'art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Le circolari INPS sono atti interni e non possono modificare le condizioni della legge, per cui non essendo prevista dalla legge inerente il premio di natalità alcun requisito soggettivo tale requisito non può essere previsto dalle circolari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di premio di natalità e valenza delle circolari, ha ribadito il principio secondo cui "... le circolari amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi [...]

La nota di variazione IVA va emessa entro un anno dalla fattura salvo la nullità, annullamento, o mancato pagamento a causa di procedure concorsuali

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 8984 depositata il 4 aprile 2024, intervenendo in tema di emissione di note di variazione, ha ribadito che "... La variazione dell'imposta o dell’imponibile è disciplinata dall'art. 26 del DPR n.633/1972, che prevede la possibilità di rettificare la fatturazione o la registrazione delle operazioni limitatamente a [...]

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