Il reato di truffa ai danni dello Stato si configura solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati ed in tale caso può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 23402 depositata l' 11 giugno 2024, intervenendo in tema truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (credito di imposta relativo al Superbonus edili), ha ribadito che "... appare utile rappresentare che l'autonomia del delitto tentato rispetto al delitto consumato costituisce principio generale consolidato, affermato [...]