CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione ordinanza  n. 802 depositata il 12 gennaio 2022 – In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore. La legittimità delle opere oggetto di lite deve dunque essere verificata, indipendentemente dall’epoca della loro costruzione, e senza che rilevi l’allegazione della abusività delle stesse

In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione più favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore. La legittimità delle opere oggetto di lite deve dunque essere verificata, indipendentemente dall’epoca della loro costruzione, e senza che rilevi l’allegazione della abusività delle stesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9310 – Anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l’irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981

Anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 marzo 2022, n. 8337 – Attività difensiva in conflitto di interessi – Responsabilità per l’illecito di cui all’art. 24 del codice deontologico

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2022, n. 8337 Professionista - Sanzione disciplinare della sospensione - Attività difensiva in conflitto di interessi - Responsabilità per l'illecito di cui all'art. 24 del codice deontologico Fatti di causa Nei confronti dell'avvocato ricorrente, il consiglio distrettuale di disciplina di Brescia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5131 – Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole

Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 – Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1226 – L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo

L’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39028 – Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente

Le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti, costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del "risultato sperato" dal committente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38333 – Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura “dichiarativa”, giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata, «con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa»

Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, «con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa»

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