CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione ordinanza n. 27704 depositata il 3 dicembre 2020 – La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell’acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall’interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata

La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell'acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall'interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata

Corte di Cassazione ordinanza n. 12662 depositata il 12 maggio 2021 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell’art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell’altro convenuto nell’osservanza dei termini di rito

In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27315 – I compensi professionali, dovuti ai sensi dell’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell’1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2115 cod.civ., nei casi non regolati ratione temporis dall’art. 1 c. 208 della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell’assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro

I compensi professionali, dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2115 cod.civ., nei casi non regolati ratione temporis dall'art. 1 c. 208 della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26451 – La remissione in termini è stata ritenuta da questa Corte applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, ed anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare

La remissione in termini è stata ritenuta da questa Corte applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, ed anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25897 – La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25826 – L’imprenditore beneficiario del contributo, che conceda in affitto l’azienda, perde per ciò stesso la qualità di imprenditore divenendo mero percettore del reddito costituito dai canoni d’affitto, i quali dunque non possono considerarsi come conseguiti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, cessata appunto con il subentro dell’affittuario, con l’ulteriore conseguenza che, venuta meno in radice la possibilità di realizzazione delle predette finalità, il mantenimento del contributo comporterebbe, in contrasto con le stesse finalità e con il conseguente vincolo di destinazione del contributo alla loro effettiva realizzazione, una illegittima distrazione dello stesso contributo da tale vincolo

L'imprenditore beneficiario del contributo, che conceda in affitto l'azienda, perde per ciò stesso la qualità di imprenditore divenendo mero percettore del reddito costituito dai canoni d'affitto, i quali dunque non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, cessata appunto con il subentro dell'affittuario, con l'ulteriore conseguenza che, venuta meno in radice la possibilità di realizzazione delle predette finalità, il mantenimento del contributo comporterebbe, in contrasto con le stesse finalità e con il conseguente vincolo di destinazione del contributo alla loro effettiva realizzazione, una illegittima distrazione dello stesso contributo da tale vincolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25317 – Conflitto di interessi fra rappresentato o rappresentante – Condizioni

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25317 Società - Nomina del curatore speciale - Art. 78 c.p.c. - Presupposti - Conflitto di interessi fra rappresentato o rappresentante - Condizioni Fatti di causa Con sentenza del 28 maggio 2019, n. 476, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione emessa dal Tribunale [...]

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