CIVILE – CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31004 – Giusta causa di recesso del rapporto di agenzia per mancato invio della documentazione relativa ai rapporti con la clientela

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31004 Rapporto di agenzia - Giusta causa di recesso - Grave negligenza - Attività istruttoria - Documentazione relativa ai rapporti con la clientela - Mancato invio Rilevato che Il Tribunale di Roma respingeva le domande proposte da A. A. nei confronti della Banca M., intese a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 novembre 2019, n. 30666 – Degli atti illeciti posti in essere dall’amministratore di una società di capitali nell’esercizio della propria attività gestoria risponde la persona giuridica in virtù del rapporto organico e del disposto dell’art. 2049 cod.civ.

Degli atti illeciti posti in essere dall'amministratore di una società di capitali nell'esercizio della propria attività gestoria risponde la persona giuridica in virtù del rapporto organico e del disposto dell'art. 2049 cod.civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30423 – Onorario per attività professionale in sede giurisdizionale calcolata in base all’accordo sindacale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30423 Professionisti legali dell'INPS - Attività professionale in sede giurisdizionale - Onorario - Accordo sindacale - Thema decidendum Rilevato che con sentenza in data 9 maggio 2013 la Corte d'appello di Catanzaro, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto dall'INPS; in parziale riforma della sentenza [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 22773 depositata il 12 settembre 2019 – Non occorre per la costituzione di una servitù che essa risulti da un contratto, nei casi in cui questa possa, ad esempio, essere stata costituita dal padre di famiglia ai sensi degli artt. 1031 e 1062 c.c.

Non occorre per la costituzione di una servitù che essa risulti da un contratto, nei casi in cui questa possa, ad esempio, essere stata costituita dal padre di famiglia ai sensi degli artt. 1031 e 1062 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2019, n. 29460 – In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza

In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e fa domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 de! 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30067 – Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

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