COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 4, sentenza n. 867 depositata il 4 luglio 2022 – Il materiale probatorio raccolto in sede penale ben può essere utilizzato nel contenzioso tributario, ove sottoposto ad autonomo vaglio critico da parte del giudice, fermo il principio del doppio binario tra processo penale e tributario

Il materiale probatorio raccolto in sede penale ben può essere utilizzato nel contenzioso tributario, ove sottoposto ad autonomo vaglio critico da parte del giudice, fermo il principio del doppio binario tra processo penale e tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022 – Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l’impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito

Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l'impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 28, sentenza n. 1797 depositata il 27 giugno 2022 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un’operatività concreta senza fine di lucro

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 148 del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto nonché a requisiti di natura sostanziale, attraverso un'operatività concreta senza fine di lucro

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 3, sentenza n. 7650 depositata il 24 giugno 2022 – Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 1, sentenza n. 567 depositata il 23 giugno 2022 – In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo

In tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del "thema decidendum" della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità dipendenza, è escluso l'assoggettamento al contributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, sentenza n. 725 depositata il 17 giugno 2022 – In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6,  sentenza n. 807 depositata il 15 giugno 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 3,  sentenza n. 2008 depositata il 14 giugno 2022 – Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

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